CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 maggio 2023
Cassazione n. 31034/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; . [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Bari, con sentenza in data 6 aprile 2022, confermava la pronuncia del Tribunale di Bari del 17 febbraio 2020 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge perché ritenuto colpevole del delitto di ricettazione di una scheda SIM. Rilevato che il motivo di ricorso con il quale si deducono vizi circa il mancato riconoscimento della ipotesi attenuata di ricettazione oggi prevista dal quarto comma dell'art. 648 cod.pen. appare puramente reiterativo di questioni già devolute all'analisi della corte di appello e da questa respinte nella loro fondatezza in considerazione di plurime circostanze relative al rinvenimento della SIM unitamente ad altri oggetti utilizzabili per la consumazione di fatti illeciti ed alla negativa personalità del ricorrente; Considerato che tale valutazione in quanto ancorata a precise circostanze di fatto appare non censurabile nella sede di legittimità; ritenuto ancora che correttamente si escludeva la possibilità di qualificare i fatti ai sensi dell'art. 712 cod.pen. in assenza della ricostruzione delle modalità di ricezione del bene; Rilevato poi che il motivo in punto art. 62 bis cod.pen. appare anch'esso manifestamente infondato e reiterativo poiché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche risulta esclusa sulla base dei plurimi precedenti con motivazione non sindacabile; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 maggio 2023 I Consiglieret een re ct [OSCURATO:PERSONA]