CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 29992/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: FICARA Demetrio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 5/3/2021 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore della parte civile Azienda ospedaliera Bianchi, Melacrino, Morelli, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato conclusioni scritte e nota spese; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata riportandosi ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe -che ha confermato la sentenza del tribunale del medesimo capoluogo dell'Il ottobre 2018 di condanna dell'imputato per delitti di frode assicurativa e connessi reati di falso documentale (art. 642, secondo comma, 477, 482 cod. pen.), commessi il 4 dicembre 2016- propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione le seguenti argomentazioni, sinteticamente in appresso riportate, secondo quanto dispone l'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 1.1. violazione della legge penale processuale e vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen.), avendo la Corte territoriale rigettato il motivo di gravame speso in tema di erroneo accertamento della responsabilità, attesa la viziata interpretazione delle prove volte alla dimostrazione dei fatti contestati. 1.2. violazione della legge penale e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.) per avere la Corte immotivatamente ritenuto che i reati di frode assicurativa e falso commesso da privato in certificazione amministrativa potessero concorrere, essendo invece l'uno meramente strumentale ed assorbito nell'altro; 1.3. ancora, violazione della legge penale e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto la fattispecie consumata in luogo di quella tentata, certo essendo che la Compagnia non liquidò il danno richiesto; 1.4. violazione della legge penale e motivazione assente in ordine alla censurata dosimetria della pena (quella posta a base della piramide sanzionatoria e quella calcolata quale aumento per la continuazione col reato satellite), immotivatamente distante dal minimo edittale ed alla negazione delle circostanze attenuanti generiche, reiette senza motivazione, non essendo stati apprezzati né lo stato di assoluta incensuratezza del ricorrente, né l'ottimo comportamento processuale tenuto. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi tre motivi di ricorso, sono manifestamente infondati. 1.1. E' costante, infatti, l'insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico- giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178). 1.2. Nella fattispecie processuale la duplice pronuncia di merito sul tema della responsabilità penale ha diffusamente motivato in ordine agli elementi univoci di attribuibilità del fatto all'imputato (la cui responsabilità è stata accertata sulla base dell'analisi di un coacervo di tessere indizianti univocamente collimanti nel complessivo mosaico costituito dall'accertamento processuale, costituito da prove documentali). Il ricorso si limita, quindi, a denunziare il vizio, senza indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni circa la ricorrenza in fatto e in diritto dell'illecito, contenute nella decisione impugnata, con le quali, evidentemente il ricorrente non si confronta. La Corte ha infatti motivato a fondo su ciascuno dei presupposti della riconosciuta colpevolezza, dando atto dei motivi di gravame e della loro assoluta aspecificità rispetto alla fattispecie concreta. Senza che gli argomenti difensivi, tesi peraltro a valorizzare un differente apprezzamento di merito delle evidenze stimate nel doppio grado di merito, siano riusciti a scalfire il logico argomentare dell'accertamento di merito. 1.3. Quanto al contestato concorso di reati di falso e frode assicurativa, il fatto che la norma descriva la condotta decettiva quale commessa attraverso un percorso di falsi non esaurisce certo lo spettro della punibilità autonoma delle condotte mezzo, differenti essendo peraltro l'oggettività giuridica ed i beni interessi tutelati (Sez. 2, n. 9553, del 4/2/2021, Rv. 280766; Sez. 2, n. 25128, del 14/4/2016, Rv. 267231). 1.4. Quanto al terzo motivo di ricorso, la fattispecie di frode assicurativa si perfeziona con la mera denunzia del sinistro non accaduto (o accaduto ma con danno inferiore a quello denunziato), finalizzata ad una domanda risarcitoria infondata in fatto, non essendo necessario l'effettivo conseguimento di alcun vantaggio o profitto (nei termini, tra le tante, Sez. 2, n. 8105 del 21/1/2016, Rv. 266235; Sez. 2, n. 55949/2018, n.m.). Non è dubbio, infatti, che il momento in cui la condotta decettiva si perfeziona coincide con la ricezione della domanda illecita (negli esatti termini la costante giurisprudenza di questa Corte: Sez. 2, n. 14047, del 14/11/2018; Sez. 1, n. 57980, del 16/11/2018; Sez. 2, n. 48925, del 12/10/2016, Rv. 268349). Si è infatti osservato che l'indennizzo ed il «vantaggio», indicati dalla norma, sono elementi che connotano la finalità perseguita dall'agente (dolo specifico). Non necessariamente, quindi, devono realizzarsi; ciò nonpertanto è tale finalità (resa manifesta dalla domanda risarcitoria) che colora di penale illiceità la condotta materiale consumata attraverso la creazione di una "apparenza" di sinistro, realizzata attraverso il falso documentale. 2. I restanti motivi di ricorso sono invece fondati. Si denunzia -a giusto titolo- la omessa motivazione in ordine alle specifiche richieste avanzate con i motivi di gravame in tema di dosimetria della sanzione, riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e misura dell'aumento disposto per continuazione con il reato satellite. Il trattamento circostanziale, così come la misura della sanzione detentiva irrogata come pena base e per il reato satellite, sono pertanto frutto di precise opzioni del giudice di merito, che meritano di essere argomentate sulla base dell'apprezzamento di emergenze fattuali (Sez. 2, n. 33566, del 5/5/2010, Rv. 248123); né, in mancanza di tratto grafico, può svolgere opera di supplenza la Corte di legittimità, trattandosi di tipica discrezionalità riconosciuta dalla legge al giudice del merito. L'art. 132 del codice penale, nel riconoscere la discrezionalità del giudice nella applicazione della pena, impone infatti (primo comma, secondo periodo) di indicare i motivi che giustificano l'uso di tale potere discrezionale, attingendo al "serbatoio" di criteri allocato nel corpo del successivo art. 133 dello stesso codice. Ben vero, l'onere motivazionale può ritenersi adempiuto facendo riferimento anche ad uno solo dei criteri elencati in detto articolo ed individuato come prevalente (Sez. U., n. 5519, del 21/4/1979, Rv. 142252), ma una traccia grafica in tal senso è comunque ineludibile. Tale obbligo si rende tanto più necessario, quanto più la sanzione individuata per retribuire il fatto si discosti dal minimo previsto dal legislatore (per un efficace decalogo si veda Sez. 3, n. 6877, del 26/10/2016). 3. Pertanto, fermo restando l'accertamento della responsabilità per i reati contestati -cui consegue la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile in ragione della soccombenza dell'imputato sul merito della accertata responsabilità- la sentenza impugnata deve essere nel resto (valutazione di sussistenza delle circostanze attenuanti generiche, dosimetria della sanzione e misura dell'aumento per la continuazione) annullata, con rinvio che va disposto, ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in favore di altra sezione della Corte di appello di Milano, per nuovo esame sui punti in ordine ai quali la motivazione è stata omessa. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto e irrevocabile l'accertamento di responsabilità. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA]Melacrino-Morelli, che liquida in complessivi euro 3510,00 oltre accessori di legg