CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11544/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- Ricorrente -controAgenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, per mandato ex lege, dall’[OSCURATO:PERSONA] e presso la stessa per legge domiciliato a Roma in Via deiPortoghesi n. 12;- Controricorrente –- avverso la sentenza n. 4504/18/2019 depositata dalla Commissionetributaria regionale del Lazio – sez. Latina, in data 22 luglio 2019 e nonnotificata;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 26febbraio 2026, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 9233/2020Numero sezionale 1787/2026Numero di raccolta generale 11544/2026Data pubblicazione 28/04/20261. Con sentenza n. 136/4/2018, la Commissione tributariaprovinciale di Frosinone dichiarava cessata la materia del contendere inrelazione al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso un avviso diliquidazione di imposta di registro relativa a un contratto di locazione,pronunziando la compensazione delle spese. La decisione dava attodell’accoglimento, da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], dell’istanzadi riesame in autotutela della società contribuente, e dell’annullamentodell’atto di accertamento impugnato.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio disattendeval’impugnazione della società contribuente, che aveva contestato laricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di prime cure e dedotto la falsaapplicazione dell’art. 46 del d. lgs. n. 546/1992 e la violazione dell’art. 15,primo comma, del medesimo decreto.[OSCURATO:PERSONA] di secondo grado reputava applicabile allafattispecie esaminata l’art. 46 del D. Lgs. n. 546/1992, contemplando lanorma l’estinzione del giudizio nei casi di definizione delle pendenzetributarie e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere.Rilevava che, nel caso di specie, non poteva ravvisarsi la violazionedell’art. 17 bis del d. lgs. 546/1992 e del criterio di soccombenza al finedella regolamentazione delle spese processuali, tenuto conto dellanecessità di esperire la procedura di reclamo e mediazione, del fatto chela proposizione del ricorso prima della sua conclusione si configura comecausa di improcedibilità dell’azione, e dell’intervenuto annullamentodell’atto in via di autotutela, entro il termine di 90 giorni previsto dallalegge, che esclude l’inerzia dell’Ufficio.I giudici regionali ritenevano quindi che l'annullamento in autotuteladell'amministrazione finanziaria disposto durante il termine di novantagiorni concessi dall'art. 17-bis del citato d. Lgs. aveva determinato laNumero registro generale 9233/2020Numero sezionale 1787/2026Numero di raccolta generale 11544/2026Data pubblicazione 28/04/2026conclusione della procedura e che la decisione della società contribuentedi procedere nel giudizio, iniziato nella fase antecedente allacomunicazione del provvedimento di annullamento, non trovassegiustificazione nella pretesa inerzia dell’Ufficio, sicché la decisione delgiudice di prime cure di compensare le spese del giudizio doveva ritenersicorretta e da condividere.3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di due motivi e ha proposto memoria illustrativa exart. 380 bis.1 c.p.c..L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, in rubrica “Violazione o falsa applicazionedell’art. 15 c.c. 1 e 2 e dell’art. 17-bis del D. Lgs. n. 546/92, nonchédell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360, I comma, n. 3 c.p.c.”, lasocietà ricorrente si duole che la Corte di II grado abbia ritenuto correttala decisione del giudice di prime cure di compensare le spese, essendostato disposto l’annullamento dell’atto in autotutela entro il termine di 90giorni previsto dall’art. 17 bis del d. lgs. n. 546/1992, e nonostante lanotificazione del ricorso/reclamo, così di fatto non consentendo alcontribuente di recuperare le spese sostenute per la prima fase e perparte della seconda fase di cui alla tabella n. 23 del D.M. Giustizia n.55/2014. Ha censurato il difetto di indicazione delle gravi ed eccezionaliragioni idonee a giustificare “la compensazione fatta in primo grado aseguito della cessazione della materia del contendere”.1.1. La censura è destituita di fondamento e va disattesa.1.2. Va premesso che il potere del Giudice di compensare le spese dilite presenta natura discrezionale, sicché il sindacato di questa Corte, aisensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è limitato ad accertare che nonNumero registro generale 9233/2020Numero sezionale 1787/2026Numero di raccolta generale 11544/2026Data pubblicazione 28/04/2026risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essereposte a carico della parte totalmente vittoriosa (cfr. Cass. n.10685/2019), per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale delgiudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto oin parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella diconcorso di altri giusti motivi (cfr. Cass. n. 24502/2017; nello stessosenso anche Cass. n. 19613 del 2017), e ciò in ragione dell'elasticitàcostituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale dicompensazione delle spese di lite, non essendo indefettibilmentecoessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese infavore della parte vittoriosa (così Cass. n. 21400/2021, cherichiama Corte cost., sent. n. 157/2014). Rimane tuttavia censurabile insede di legittimità la coerenza e la razionalità (non della scelta dicompensare le spese, ma) della motivazione con cui il giudice di meritoabbia sorretto la compensazione, risultando suscettibile di cassazionela motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamenteerronea (così, in motivazione, Cass. n. 17816/2019).1.3. Nel caso di specie si verte in ipotesi di compensazione dellespese processuali susseguente all'annullamento in autotutela dell'attoimpositivo, sicché viene in rilievo il disposto di cui all'art. 46 del D. Lgs. n.546 del 1992 che contempla l'ipotesi dell'estinzione (parziale o totale) delgiudizio nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dallalegge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere e cheal comma 3 prevede che le spese del giudizio estinto a norma del comma1 restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversadisposizione di legge.1.4. La Corte costituzionale, con sentenza n. 274 del 2005, hadichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto comma nelle ipotesi incui si riferisce alla cessazione della materia del contendere diversa dai casidi definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge. "La CorteNumero registro generale 9233/2020Numero sezionale 1787/2026Numero di raccolta generale 11544/2026Data pubblicazione 28/04/2026delle leggi ha specificato che l'obbligo imposto da detto comma al giudicestesso di lasciare, in caso di "estinzione del giudizio per cessazione dellamateria del contendere", le spese processuali "a carico della parte che leha anticipate" integra(va) una ipotesi di vera e propria"compensazione ope legis" di quelle spese. Siffatta (sostanziale)"compensazione", quindi, siccome disposta (peraltro solo per le ipotesicontemplate) dal legislatore (perciò "ope legis"), intuitivamente, è,ontologicamente, diversa dalla operazione logica, effetto di appositogiudizio, di "compensazione" delle medesime spese, consentita al giudicedalla seconda parte del medesimo D. Lgs. n. 546 del 1992, art.15, comma 1, "la commissione tributaria può dichiarare compensate intutto o in parte le spese, a norma dell'art. 92 c.p.c., comma 2", comederoga alla generale previsione della prima parte dello stesso art. 15, perla quale "la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese delgiudizio" (da liquidare "con la sentenza")" (così in Cass. n. 19947 del2010).1.5. Nella formulazione applicabile, ratione temporis, alla presentecontroversia (senza che il risultato interpretativo si diversifichi in ragionedelle modifiche introdotte dal d. Lgs. n. 220 del 2023) il tenore letteraledell'art. 15, comma 2, d. Lgs. n. 546 del 1992 (nel richiamare le "gravi edeccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate") trovariscontro nell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ., a seguito dell'interventoadditivo di C. cost. n. 77 del 2018, che ne ha dichiarato l'illegittimitàcostituzionale - nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del D.L.12/09/2014, n. 132 - nella parte in cui non prevede che il giudice possacompensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualorasussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. La stessadichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, cod.proc. civ. ha trovato, quale riferimento sistematico, le modifiche apportateNumero registro generale 9233/2020Numero sezionale 1787/2026Numero di raccolta generale 11544/2026Data pubblicazione 28/04/2026all'art. 15, comma 2, d. Lgs. n. 546 del 1992 ad opera del d. Lgs. 156 del2015.1.6. In particolare, l'art. 9, comma 1, lettera f), numero 2), deldecreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 ha sostituito gli originaricommi 2 e 2-bis dell'art. 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546 ed ha, tra l'altro, previsto che le spese del giudizio possano esserecompensate in tutto o in parte, oltre che in caso di soccombenzareciproca, anche "qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni" chedevono essere espressamente motivate.Proprio dalla pronuncia resa da C. Cost. n. 77 del 2018 si traggonole coordinate ermeneutiche che possono condurre alla compensazionedelle spese di lite ai sensi dell'art. 15, comma 2, d. Lgs. n. 546 del 1992 e92, comma 2, cod. proc. civ. (alla luce dell'intervento additivo appenarichiamato).La Corte costituzionale ha rilevato, in primo luogo, che la regolagenerale è quella della liquidazione delle spese in favore della partevittoriosa; il "normale complemento" dell'accoglimento della domanda -ha affermato questa Corte (sentenza n. 303 del 1986) - è costituitoproprio dalla liquidazione delle spese e delle competenze in favore dellaparte vittoriosa". Tale regola non ha, tuttavia, carattere assoluto einderogabile, sicché è ben possibile - ha affermato questa Corte (sentenzan. 157 del 2014) - "una deroga all'istituto della condanna delsoccombente alla rifusione delle spese di lite in favore della partevittoriosa, in presenza di elementi che la giustifichino (sentenze n. 270 del2012 e n. 196 del 1982), non essendo, quindi, indefettibilmentecoessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese(sentenza n. 117 del 1999)".In secondo luogo, l'attuale formulazione dell'art. 92, secondocomma, cod. proc. civ. (cui rinviava anche l'art. 15, comma 1, d. Lgs. n.Numero registro generale 9233/2020Numero sezionale 1787/2026Numero di raccolta generale 11544/2026Data pubblicazione 28/04/2026546 del 1992, prima delle modifiche ad opera del d. Lgs. n. 156 del 2015)che impone la presenza di "gravi ed eccezionali ragioni", finisce perrestringere i margini del sindacato giurisdizionale, riducendo, in tal modo,le possibili deroghe alla regola generale della soccombenza, in tal modo irapporti tra la regola cd. della soccombenza (art. 15, comma 1, d. Lgs. n.546 del 1992) e quella speciale della compensazione (art. 15, comma 2,d. Lgs. n. 546 del 1992) risultano costruiti in termini di norma generale-norma eccezionale, e la seconda come una sorta di correttivo alla prima,di cui finisce per modulare l'applicazione secondo il principio diproporzionalità.1.7. Per consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità(Cass. 20 aprile 2012, n. 6279; conf. Cass. n. 16470 del 2018) le "gravied eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione ed inpresenza delle quali il giudice può compensare, in tutto o in parte, lespese del giudizio, devono trovare puntuale riferimento in specifichecircostanze o aspetti della controversia decisa (Cass., ord. 15 dicembre2011, n. 26987) e comunque devono essere appunto indicateesplicitamente nella motivazione della sentenza (Cass., ord. n.18495/2023; Cass. n. 1950 del 24/01/2022; Cass., 13 luglio 2011, n.15413 e Cass. 20 ottobre 2010, n. 21521).1.8. Nel caso in esame, si verte in ipotesi di estinzione del giudizio aisensi dell'art. 46, primo comma del d. Lgs. n. 546 del 1992, percessazione della materia del contendere determinata dall'annullamento inautotutela dell'atto impugnato e può essere disposta la compensazionedelle spese di lite ai sensi dell'art. 15, primo comma, del medesimo d.Lgs., in quanto intervenuta all'esito di una valutazione complessiva dellalite da parte del giudice tributario; si tratta, dunque, di un'ipotesi diversadalla compensazione "ope legis" prevista dal terzo comma dell'art. 46sopra citato, come conseguenza automatica di qualsiasi estinzione delgiudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronunciaNumero registro generale 9233/2020Numero sezionale 1787/2026Numero di raccolta generale 11544/2026Data pubblicazione 28/04/2026della Corte costituzionale n. 274 del 2003 (Cass., n. 20750 del22/7/2025, Cass. n. 32963 del 17/12/2024; Cass. n. 33157/2023, Cass.n. 33157/2023, nello stesso senso, n. 3950/2017 Cass. n.3950/2017; Cass. n. 22231 del 26/10/2011).1.9. Nella fattispecie sub iudice, la Corte territoriale ha innanzituttorichiamato l’art. 15 bis del d. lgs. n. 546/1992, in tema di “reclamo” e“mediazione”, rilevando che: il ricorso non è procedibile fino alla scadenzadel termine di 90 giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essereconclusa la procedura; il termine per la costituzione in giudizio delricorrente decorre dalla scadenza del termine di conclusione dellaprocedura; se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta indata anteriore, rinvia la trattazione della causa per consentire l’esame delreclamo. Ha poi sottolineato, sulla base della disamina della disciplinadell’istituto, il necessario esperimento della procedura di reclamo emediazione, evidenziando che la proposizione del ricorso prima della suaconclusione si configura come causa di improcedibilità dell’azione. Haquindi ritenuto che fosse corretta la compensazione delle spese di lite,considerando che la decisione della società contribuente di procedere nelgiudizio, già iniziato nella fase antecedente la comunicazionedell’annullamento, non trovasse giustificazione nella pretesa inerziadell’Ufficio, avendo l’Amministrazione proceduto all’annullamento in via diautotutela, entro il termine previsto dalla legge. Ciò in quanto lacessazione della materia del contendere è conseguita al riconoscimento,da parte dell’Amministrazione, delle ragioni della contribuente,intervenuto, come ribadito, entro la scadenza del termine per ladefinizione della fase di reclamo - mediazione normativamente previstaproprio al fine di evitare l’instaurazione del giudizio.1. 10. Ne consegue che le ragioni, riferite a specifiche norme dilegge regolanti le fasi e i tempi necessari del procedimento di reclamo emediazione, nella specie regolarmente rispettati come accertato dallaNumero registro generale 9233/2020Numero sezionale 1787/2026Numero di raccolta generale 11544/2026Data pubblicazione 28/04/2026Commissione regionale, a circostanze e aspetti della controversia decisa,come puntualmente richiamati dai giudici di merito, ben possono fondarelogicamente e correttamente la pronunzia di compensazione delle spesedel giudizio, che appare pertanto coerente e razionale secondo i principiinnanzi richiamati.2. Con il secondo motivo, in rubrica “Violazione o falsa applicazionedell’art. 46 del D. Lgs. n. 546/1992 in relazione all’art. 360 C.1 n. 3c.p.c.”, la società ricorrente censura la violazione dell’art. 46 d. lgs.546/1992, per avere la Corte di II grado ritenuto la corretta applicazionedell’art. 46, terzo comma, del decreto legislativo menzionato da parte delgiudice di primo grado, ancorché la cessazione della materia delcontendere non sia avvenuta per un caso di definizione delle pendenzetributarie previsto dalla legge che pone le spese del giudizio a carico dellaparte che le ha anticipate.La ricorrente lamenta, in particolare, che l'annullamento in tuteladell'atto impositivo è compreso nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 46citato, vale a dire in ogni altro caso di cessazione della materia delcontendere per il quale non è prevista la compensazione delle spese dilite. Soggiunge che l'errore del giudice di primo grado è stato quello diricomprendere l'annullamento dell'avviso di liquidazione opposto fra leipotesi di definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge.Pertanto, poiché il provvedimento di autotutela non è statotempestivamente adottato a seguito della relativa istanza proposta in data12 gennaio 2017, costringendola ad affrontare le spese legali per proporree ottenere per questa via l'annullamento dell'atto, permane(va) laresponsabilità dell'amministrazione finanziaria e l'onere di tenerla indennedalle spese di lite comunque sostenute per la prima fase del giudizio.2. 1. La censura è inammissibile in quanto non coglie la ratiodecidendi della sentenza impugnata.Numero registro generale 9233/2020Numero sezionale 1787/2026Numero di raccolta generale 11544/2026Data pubblicazione 28/04/2026La Corte di II grado non ha ritenuto, come assume parte ricorrente,che la cessazione della materia del contendere fosse avvenuta per un casodi definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge, affermando,invece, che l'annullamento in autotutela rientrasse nelle altre ipotesi diestinzione per cessazione della materia del contendere, la quale non èprevista solo per fattispecie tipizzate predeterminate dalla legge, "maanche in tutti gli altri casi in cui viene meno l'oggetto della controversia”come nell'ipotesi in cui interviene l'annullamento dell'avviso diaccertamento emesso nell'esercizio del potere di autotutela da partedell'ente impositore che fa venir meno l'interesse ad agire in giudizio. Ilgiudice di seconde cure ha correttamente applicato la disciplina di cuiall'art. 46 cit., reputando verificata la cessazione della materia delcontendere. Nel processo tributario, difatti, il sopravvenuto annullamento,per qualsiasi motivo, dell'atto impugnato determina la cessazione dellamateria del contendere, in quanto la prosecuzione del giudizio nonpotrebbe comportare alcun risultato utile per il contribuente, stantel'inammissibilità, in detto processo, di pronunce di mero accertamentodell'illegittimità della pretesa erariale, senza che, peraltro, il diritto didifesa dello stesso contribuente sia violato dall'eventuale riedizione delpotere da parte dell'Amministrazione finanziaria, a fronte della quale potràessere proposta impugnazione contro il nuovo atto impositivo. (Cass. n.33587/2018, Cass. n. 5351/2020, Cass. n. 20750/2025).3. Il ricorso va in conclusione rigettato. Le spese del giudizioseguono la soccombenza e sono liquidate, nella misura fissata indispositivo. P.Q.MRigetta il ricorso.Numero registro generale 9233/2020Numero sezionale 1787/2026Numero di raccolta generale 11544/2026Data pubblicazione 28/04/2026Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese delgiudizio, liquidate nella misura di €. 650,00, oltre spese prenotate adebito.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data26.02.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]