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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09642/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.15199/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] TARANTO, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE -intimate- avverso SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

TARANTO n. 3167/2021depositata il 03/12/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In data 27 aprile 2013 Equitalia notificava a [OSCURATO:PERSONA], vedova di [OSCURATO:PERSONA], cartella di pagamento contenente l’iscrizione a ruolo di somme dovute a titolo di imposte Irpef e Iva in relazione all’anno d’imposta 2009.

Tale iscrizione scaturiva dalla liquidazione automatizzata ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972 del modello Unico 2010 relativo ai redditi del 2009 e presentato da [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA].

Il disconoscimento dell’Iva a credito avveniva sul presupposto dell’omissione della dichiarazione del 2008, invero presentata solo il 2 marzo 2010.

La CTP di Taranto accoglieva il ricorso della contribuente.

La CTR della Puglia accoglieva l’appello erariale.

Il ricorso degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due motivi.

L’Agenzia resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo si lamenta la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per l’ultrapetizione che vizierebbe la sentenza.

Con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 6 L. n. 212 del 2000, in relazione agli artt. 115 e 360 nn. 3 e 4 c.p.c., non avendone la CTR fatto corretta applicazione, essendo mancato, infatti, anche l’invio alla parte contribuente di un avviso bonario, ancorché necessario e indefettibile. [OSCURATO:PERSONA] preliminarmente rileva che la parte contribuente sembra aver fatto accesso a procedura di definizione agevolata, il che rende imprescindibile la verifica di sussistenza dei presupposti per la declaratoria di estinzione della causa, anche in relazione all’avvenuta effettuazione dei pagamenti di legge.

Ciò rende essenziale rinviare la causa a nuovo ruolo, non essendo peraltro possibile ricostituirelo stesso collegio in quanto il Cons. [OSCURATO:PERSONA] è stato posto fuori dal ruolo organico della Magistratura.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.15199/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] TARANTO, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE -intimate- avverso SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. TARANTO n. 3167/2021depositata il 03/12/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In data 27 aprile 2013 Equitalia notificava a [OSCURATO:PERSONA], vedova di [OSCURATO:PERSONA], cartella di pagamento contenente l’iscrizione a ruolo di somme dovute a titolo di imposte Irpef e Iva in relazione all’anno d’imposta 2009. Tale iscrizione scaturiva dalla liquidazione automatizzata ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972 del modello Unico 2010 relativo ai redditi del 2009 e presentato da [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA]. Il disconoscimento dell’Iva a credito avveniva sul presupposto dell’omissione della dichiarazione del 2008, invero presentata solo il 2 marzo 2010. La CTP di Taranto accoglieva il ricorso della contribuente. La CTR della Puglia accoglieva l’appello erariale. Il ricorso degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due motivi. L’Agenzia resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo si lamenta la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per l’ultrapetizione che vizierebbe la sentenza. Con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 6 L. n. 212 del 2000, in relazione agli artt. 115 e 360 nn. 3 e 4 c.p.c., non avendone la CTR fatto corretta applicazione, essendo mancato, infatti, anche l’invio alla parte contribuente di un avviso bonario, ancorché necessario e indefettibile. [OSCURATO:PERSONA] preliminarmente rileva che la parte contribuente sembra aver fatto accesso a procedura di definizione agevolata, il che rende imprescindibile la verifica di sussistenza dei presupposti per la declaratoria di estinzione della causa, anche in relazione all’avvenuta effettuazione dei pagamenti di legge. Ciò rende essenziale rinviare la causa a nuovo ruolo, non essendo peraltro possibile ricostituirelo stesso collegio in quanto il Cons. [OSCURATO:PERSONA] è stato posto fuori dal ruolo organico della Magistratura. P.Q.M. Rinvia a nuovo ruolo.
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