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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32087/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti (648, quarto comma, e 62 n.4, cod. pen.) è generico, in quanto privo della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett. c) c.p.p., risolvendosi nella pedissequa riproposizione di argomenti già 'spesi' in appello ma confutati adeguatamente dalla decisione che si contesta; osservato infatti che il riferimento al valore del motociclo ricettato, pur in assenza di ulteriori elementi, è sufficiente, per la intrinseca forza ed immediatezza esplicativa, a soddisfare l'onere motivazionale, e che, non essendo il parametro prescelto manifestamente illogico, il corretto esercizio del potere discrezionale da parte del giudice di merito si è esaurito, senza lasciare spazio per alcuna critica di legittimità da parte di questa Corte; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti (648, quarto comma, e 62 n.4, cod. pen.) è generico, in quanto privo della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett. c) c.p.p., risolvendosi nella pedissequa riproposizione di argomenti già 'spesi' in appello ma confutati adeguatamente dalla decisione che si contesta; osservato infatti che il riferimento al valore del motociclo ricettato, pur in assenza di ulteriori elementi, è sufficiente, per la intrinseca forza ed immediatezza esplicativa, a soddisfare l'onere motivazionale, e che, non essendo il parametro prescelto manifestamente illogico, il corretto esercizio del potere discrezionale da parte del giudice di merito si è esaurito, senza lasciare spazio per alcuna critica di legittimità da parte di questa Corte; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm
Sentenza Cassazione n. 32087/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris