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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 febbraio 2022

Cassazione n. 45217/2022

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ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Noia; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 23 febbraio 2022 il Tribunale di Noia, quale Giudice dell'esecuzione, per quanto di interesse ai presenti fini processuali, rideterminava il trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti a) e b) del provvedimento impugnato, in nove anni, sette mesi, quindici giorni di reclusione e 40.500,00 euro di multa.

La pena complessiva di nove anni, sette mesi, quindici giorni di reclusione e 40.500,00 euro di multa veniva irrogata a [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., individuando, quale pena base, quella di otto anni, un mese, quindici giorni di reclusione e 30.500,00 euro di multa, che era stata stabilita per il reato giudicato con la sentenza irrevocabile di cui al punto a) dell'ordinanza impugnata, sulla quale veniva applicato un aumento di pena di un anno, sei mesi di reclusione e 10.000,00 euro di multa, per il reato giudicato con la sentenza irrevocabile di cui al punto al punto b) del provvedimento in esame.

2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, VZSEMIU3 articolaAa due censure difensive.

Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che il Giudice dell'esecuzione, sulla pena base prevista per il reato più grave, giudicato con la sentenza di cui al punto a) dell'ordinanza impugnata, aveva applicato un aumento di pena per il reato satellite, giudicato con la sentenza di cui al punto al punto b) del provvedimento in esame, quantificato in misura superiore a quello stabilito dal Giudice della cognizione, in violazione dei principi che governano la disciplina della continuazione.

Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argoment:ativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di quantificare la pena per il reato satellite, giudicato con la sentenza di cui al punto al punto b) del provvedimento impugnato, nella misura di un anno, sei mesi di reclusione e 10.000,00 euro di multa, rendendo inintelligibile il processo decisionale seguito in sede di quantificazione del trattamento sanzionatorio irrogato in executivis al condannato.Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito indicati.

2. Deve ritenersi inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che il Giudice dell'esecuzione, sulla pena base prevista per il reato più grave, giudicato con la sentenza di cui al punto a) dell'ordinanza impugnata, aveva applicato un aumento di pena per il reato satellite, giudicato con la sentenza di cui al punto al punto b) del provvedimento in esame, quantificato in misura superiore a quello stabilito dal Giudice della cognizione, in violazione dei principi che governano la disciplina della continuazione.

Osserva il Collegio che l'assunto difensivo risulta smentito dalle emergenze processuali, atteso che il reato oggetto del provvedimento impugnato non rientra tra quelli per i quali la continuazione era stata già riconosciuta, nel procedimento presupposto dal giudice della cognizione.

Non risulta, pertanto, violato, nel caso di specie, il principio di diritto, impropriamente invocatci dalla difesa del ricorrente, secondo cui: «Il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna» (Sez.

U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735-01).

Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del primo motivo di ricorso.

3. Deve, invece, ritenersi fondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di quantificare la pena per il reato satellite, giudicato con la sentenza di cui al punto al punto b) del provvedimento impugnato, nella misura di uri anno, sei mesi di reclusione e 10.000,00 euro di multa, rendendo inintell gibile il processo decisionale seguito in sede di quantificazione del trattamento sanzionatorio irrogato in executivis al condannato.Osserva il Collegio che il Tribunale di Noia, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionaltorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA] ometteva di rendere un'adeguata motivazione in ordine alla consistenza dell'aumento applicato per il reato satellite di cui al punto b) del provvedimento impugnato, in palese contrasto con il principio per cui in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre a individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite.

Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «in tema di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice che, per il reato satellite, ritenga di applicare un aumento di pena prossimo alla pena irrogata dal giudice della cognizione, è tenuto a fornire specifica motivazione sulle ragioni dell'entità di detto aumento, tertte-str-rrCEMas irpuSLI(Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01).

Né discende che, in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice dell'esecuzione, in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen., è «tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base» (Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216-01).

Ne discende che il Giudice dell'esecuzione, nel caso in esame, avendo operato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] un aumento a titolo di continuazione - pari a un anno, sei mesi di reclusione e 10.000,00 euro di multa, per il delitto di cui al punto b) del provvedimento impugnato -, avrebbe dovuto rendere un'adeguata motivazione sul punto, anche in ragione della nptevole divergenza rispetto agli aumenti applicati in sede di cognizione per analoghi episodi criminosi, relativi alle cessioni di stupefacenti nelle quali risultava coinvolto il ricorrente.

4. Per queste ragioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con il conseguente rinvio al Tribunale di Noia per un nuovo giudizio, che dovrà essere eseguito in conformità dei principi di diritto che si sono enunciati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Noia; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 23 febbraio 2022 il Tribunale di Noia, quale Giudice dell'esecuzione, per quanto di interesse ai presenti fini processuali, rideterminava il trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti a) e b) del provvedimento impugnato, in nove anni, sette mesi, quindici giorni di reclusione e 40.500,00 euro di multa. La pena complessiva di nove anni, sette mesi, quindici giorni di reclusione e 40.500,00 euro di multa veniva irrogata a [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., individuando, quale pena base, quella di otto anni, un mese, quindici giorni di reclusione e 30.500,00 euro di multa, che era stata stabilita per il reato giudicato con la sentenza irrevocabile di cui al punto a) dell'ordinanza impugnata, sulla quale veniva applicato un aumento di pena di un anno, sei mesi di reclusione e 10.000,00 euro di multa, per il reato giudicato con la sentenza irrevocabile di cui al punto al punto b) del provvedimento in esame. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, VZSEMIU3 articolaAa due censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che il Giudice dell'esecuzione, sulla pena base prevista per il reato più grave, giudicato con la sentenza di cui al punto a) dell'ordinanza impugnata, aveva applicato un aumento di pena per il reato satellite, giudicato con la sentenza di cui al punto al punto b) del provvedimento in esame, quantificato in misura superiore a quello stabilito dal Giudice della cognizione, in violazione dei principi che governano la disciplina della continuazione. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argoment:ativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di quantificare la pena per il reato satellite, giudicato con la sentenza di cui al punto al punto b) del provvedimento impugnato, nella misura di un anno, sei mesi di reclusione e 10.000,00 euro di multa, rendendo inintelligibile il processo decisionale seguito in sede di quantificazione del trattamento sanzionatorio irrogato in executivis al condannato.Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Deve ritenersi inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che il Giudice dell'esecuzione, sulla pena base prevista per il reato più grave, giudicato con la sentenza di cui al punto a) dell'ordinanza impugnata, aveva applicato un aumento di pena per il reato satellite, giudicato con la sentenza di cui al punto al punto b) del provvedimento in esame, quantificato in misura superiore a quello stabilito dal Giudice della cognizione, in violazione dei principi che governano la disciplina della continuazione. Osserva il Collegio che l'assunto difensivo risulta smentito dalle emergenze processuali, atteso che il reato oggetto del provvedimento impugnato non rientra tra quelli per i quali la continuazione era stata già riconosciuta, nel procedimento presupposto dal giudice della cognizione. Non risulta, pertanto, violato, nel caso di specie, il principio di diritto, impropriamente invocatci dalla difesa del ricorrente, secondo cui: «Il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna» (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735-01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del primo motivo di ricorso. 3. Deve, invece, ritenersi fondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di quantificare la pena per il reato satellite, giudicato con la sentenza di cui al punto al punto b) del provvedimento impugnato, nella misura di uri anno, sei mesi di reclusione e 10.000,00 euro di multa, rendendo inintell gibile il processo decisionale seguito in sede di quantificazione del trattamento sanzionatorio irrogato in executivis al condannato.Osserva il Collegio che il Tribunale di Noia, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionaltorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA] ometteva di rendere un'adeguata motivazione in ordine alla consistenza dell'aumento applicato per il reato satellite di cui al punto b) del provvedimento impugnato, in palese contrasto con il principio per cui in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre a individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «in tema di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice che, per il reato satellite, ritenga di applicare un aumento di pena prossimo alla pena irrogata dal giudice della cognizione, è tenuto a fornire specifica motivazione sulle ragioni dell'entità di detto aumento, tertte-str-rrCEMas irpuSLI(Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01). Né discende che, in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice dell'esecuzione, in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen., è «tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base» (Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216-01). Ne discende che il Giudice dell'esecuzione, nel caso in esame, avendo operato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] un aumento a titolo di continuazione - pari a un anno, sei mesi di reclusione e 10.000,00 euro di multa, per il delitto di cui al punto b) del provvedimento impugnato -, avrebbe dovuto rendere un'adeguata motivazione sul punto, anche in ragione della nptevole divergenza rispetto agli aumenti applicati in sede di cognizione per analoghi episodi criminosi, relativi alle cessioni di stupefacenti nelle quali risultava coinvolto il ricorrente. 4. Per queste ragioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con il conseguente rinvio al Tribunale di Noia per un nuovo giudizio, che dovrà essere eseguito in conformità dei principi di diritto che si sono enunciati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impug
Sentenza Cassazione n. 45217/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris