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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08192/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di D'[OSCURATO:PERSONA] - il quale deduce la violazione di legge in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - è inammissibile in quanto la doglianza non è scandita dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale, nel fare corretta applicazione del principio secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076), con una valutazione di fatto non manifestamente illogica, ha escluso, nel caso in esame, l'ipotesi della "minore gravità" individuando, quale elemento ostativo di carattere assorbente, l'elevato quantitativo di stupefacente sequestrato, pari a 1.035 gr. di rnarijuana, corrispondenti a 3.114 dosi medie, e a 181,7 gr. di hashish, corrispondenti a 2.127 dosi medie; considerato che il secondo motivo, il quale denuncia il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, avendo la Corte di meril:o escluso la sussistenza di elementi positivamente valutabili, peraltro nemmeno evidenziati dalla difesa, in ciò facendo corretta applicazione del principio in forzaMale l'applicazione delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, dep. 21/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590); stante l'inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di D'[OSCURATO:PERSONA] - il quale deduce la violazione di legge in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - è inammissibile in quanto la doglianza non è scandita dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale, nel fare corretta applicazione del principio secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076), con una valutazione di fatto non manifestamente illogica, ha escluso, nel caso in esame, l'ipotesi della "minore gravità" individuando, quale elemento ostativo di carattere assorbente, l'elevato quantitativo di stupefacente sequestrato, pari a 1.035 gr. di rnarijuana, corrispondenti a 3.114 dosi medie, e a 181,7 gr. di hashish, corrispondenti a 2.127 dosi medie; considerato che il secondo motivo, il quale denuncia il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, avendo la Corte di meril:o escluso la sussistenza di elementi positivamente valutabili, peraltro nemmeno evidenziati dalla difesa, in ciò facendo corretta applicazione del principio in forzaMale l'applicazione delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, dep. 21/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590); stante l'inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 dicembre
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