CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 febbraio 2023
Cassazione n. 09762/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 7093/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, presso il signor [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1647 /20 21 del la CORTE D’APPELLO DI BARIdepositata il 29/09/2021; Adunanzadel28 febbraio 2023 - R.G. n. 7093/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI ; Adunanzadel28 febbraio 2023 - R.G. n. 7093/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 29/9/2021, la Corte d’appello di Bari, in accoglimentodell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] to e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione,in proprio favore, di un immobile asseritamente concesso in comodato al convenuto (padre dell’att ore), con la condanna di quest’ultimo al risarcimento dei danni subito a causa della ritardata restituzionedel bene; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato come [OSCURATO:PERSONA] non avesse adeguatamente comprovatol’effettiva previa conclusione, tra le parti, del contratto di comodato dedotto a fondamento della domanda di restituzione dell’immobile, da tanto derivando il conseguente rigetto della stessa domandae della connessa domanda risarcitoria; avversola sentenza d’a ppello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione sulla base di due motivi d’impugnazione; FrancescoPancotto resiste con controricorso; GiuseppePancotto ha depositato memoria; consideratoche, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi in relazione agli artt. 115, 116 e 132 n. 4 c.p.c., nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (riferimento all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente interpretato gli eleme nti di prova complessivamente acquisiti al giudizio, trascurando di rilevare come [OSCURATO:PERSONA] non avesse comprovato la sussistenza di alcun titolo a fondamento della detenzione dell’immobile richiesto in restituzione (là dove, al contrario,il ricor rente aveva fornito adeguati riscontri circa l’effettiva Adunanzadel28 febbraio 2023 - R.G. n. 7093/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri illegittimità dell’occupazione del bene ad opera di controparte), così pervenendo al rigetto delle proprie domande sulla base di una motivazionedel tutto illogica, implausibile e contraddittoria; ilmotivo è inammissibile; osserva il C ollegio come il ricorrente abbia prospettato il vizio in esamesenza cogliere in modo specifico la ratio individuata dal giudice aquo a sostegno della decisione assunta ; sul punto, varrà richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d'impugnazioneè rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisioneè erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare unerrore occorre identificarlo (e, quindi, f ornirne la rappresentazione), l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i qualiè esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e,quindi, ne ll'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamenteconsiderare le ragioni che la sorreggono e da esse non possonoprescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispe tti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo.In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nellaproposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'a rt. 366 n. 4 cod. proc. c iv. (Sez. 3, Sentenzan. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564 - 01) ; nella specie, avendo la corte territoriale disatteso la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto della mancata dimostrazione, da parte dell’originario atto re, dell’esistenza del Adunanzadel28 febbraio 2023 - R.G. n. 7093/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri contratto di comodato posto a fondamento dell’originaria richiesta di restituzionedell’immobile (ossia del titolo indicato quale causa petendi della domanda di restituzione) , l’odierna censura del ricorrente, nel porre la questione della natura illecita dell’occupazione del proprio immobile da parte del convenuto , dimostra di non essersi punto confrontato con la decisione impugnata, con la conseguente inammissibilità della censura per le specifiche ragioni in precedenza indicate; varràperaltro rilevare, in ogni caso, come al caso di specie (relativo all’impugnazionedi una sentenza pubblicata dopo la data del l’ 11/9/12) trovi applicazione il nuovo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. (quale risultante dalla formulazione dell'art. 54, co. 1, lett. b), del d.l n. 83/2012, conv., con modif., con la legge n. 134/2012), ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione “per omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti” ; secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motivazione in sé (ossia alla m ancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibilefra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall'altro chiama la corte di cassazionea verificare l'eventuale omesso esame, da parte del giudice aquo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale ), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della Adunanzadel28 febbraio 2023 - R.G. n. 7093/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri controversia), rimanendo escluso che l'omesso esame di elementi istruttori,in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Sez. 2 - , Ordinanzan. 27415 del 29/ 10/2018, Rv. 651028 - 01) ; dovendodunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, l’odierna doglianzadel ricorrente de ve ritenersi inammissibile, siccome diretta a censurare,non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360 n. 5 cit., bensìla congruità del complessivo risultato della valutazione operata nellasentenza impugnata con riguardo all'intero materiale probat orio, che,viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguatacoerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico - giuridica unicamente rilevanti in questasede; con il secondo motivo, il ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., nonché per omessoesame di un fatto decisivo controverso tra le parti in relazione agli artt. 115, 116 e 132 n. 4 c.p.c., nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (con riferimento all’art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c.), per avere la corte territorialeomesso di pronunciarsi sulla domanda proposta dall’attore con la memoria integrativa del 9/3/2018, avente ad oggetto l’accertamento della illegittimità della detenzione dell’immobile ad opera di controparte indipendentemente dal titolo contrattuale di comodatodedotto in via principale, e per aver omesso, in relazione a tale domanda (là dove la si voles se intendere come effettivamente Adunanzadel28 febbraio 2023 - R.G. n. 7093/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri considerata dal giudice d’appello), l’esame degli elementi di prova complessivamente acquisiti al giudizio, pervenendo al riscontro della relativainfondatezza in modo erroneo e, in ogni caso, sulla base di una motivazioneillogica e contraddittoria; ilmotivo è infondato; osserva il Collegio – i mpregiudicata ogni questione in ordine alla novità della domanda , ossia alla tardività della relativa proposizione solocon la memoria integrativa del 9/3/2018 – come dall ’esame dell a ridettamemoria (a cui la Corte di cassazione deve ritenersi legittimata adaccedere, trattandosi della decisione relativa alla contestazione di un error in procedendo ) non risulti essere stata proposta alcuna domanda diversa da quella originariamente proposta in relazion e al contrattodi comodato intercorso tra le parti; varràsul punto chiarire come la domanda in questione ( relativa alla declaratoriadi illegittimità dell’occupazione ) fosse stata comunque e in ogni caso collegata all’intervenuta cessazione del contratto di comodato: premessa (quella relativa all’avvenuta conclusione di un contrattodi comodato) nella specie risultata del tutto sfornit a di prova; tale dirimente pre cisazione vale ad assorbire la rilevanza della restante parte della censura ( riferita al preteso malgoverno degli elementi di prova complessivamente acquisiti al giudizio), siccome concernentei contenuti di una domanda che deve ritenersi in nessun casoproposta; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, conla conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, secondola liquidazione di cui al dispositivo; Adunanzadel28 febbraio 2023 - R.G. n. 7093/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dev’essere, infine, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 - quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. P.Q.M. Rigettail ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate complessivamente nell’importo di euro 6.500,00, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, eagli accessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali