CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2021
Cassazione n. 43795/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza 19 aprile 2018 il G.u.p. del Tribunale di Catania, all'esito del giudizio abbreviato, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole di omicidio preterintenzionale - perché, con atti diretti a commettere il delitto di lesione personale ai danni di [OSCURATO:PERSONA], ovvero colpendolo con calci e pugni, al corpo e alla testa, ne aveva cagionato la morte - e condannava l'imputato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena principale (così diminuita per il rito) di cinque anni di reclusione. Il Pubblico ministero ricorreva per cassazione, a norma degli artt. 443, comma 3, e 568, comma 2, cod. proc. pen., sul punto delle concesse attenuanti generiche, e questa Corte, con sentenza 30 settembre 2019, annullava in relazione, rilevando «errori. logici ed evidenti contraddizioni» di motivazione. Il medesimo G.u.p., in sede di rinvio, escludeva le attenuanti generiche e rideterminava la pena nella misura di sei anni e otto mesi di reclusione. La decisione era confermata dalla Corte di assise di appello di Catania, con la sentenza in epigrafe indicata. 2. Avverso quest'ultima l'imputato ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, sulla base di unico motivo, con cui deduce violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e vizio di motivazione. Opina il ricorrente che il giudice a quo avrebbe pretermesso sicuri elementi i quali, a norma delle suindicate disposizioni codicistiche, avrebbero dovuto condurre al riconoscimento delle attenuanti generiche. In particolare, detto giudice non avrebbe considerato le peculiari modalità del fatto, la giovane età dell'imputato, l'assenza di una radicata devianza, l'ottimo contegno processuale. 3. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. 4. Il ricorso è inammissibile. In materia di attenuanti generiche vale il principio, richiamato anche dalla sentenza di questa Corte già intervenuta nella odierna vicenda processuale, e più volte in precedenza affermato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899), secondo cui il giudice del merito esprime al riguardo un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. Scrutinata alla luce di tale principio, la sentenza impugnata è palesemente incensurabile in questa sede. Essa opera un'attenta ricognizione degli elementi in grado di orientare, nella specie, il giudizio relativo alle attenuanti generiche, senza pretermetterne alcuno e anzi approfondendo in modo specifico gli aspetti che erano stati sottolineati dalla difesa. Il bilanciamento che ne è risultato, nel senso del carattere recessivo di questi ultimi, non è manifestamente illogico, rispetto ai profili di gravità della condotta, dal lato oggettivo e soggettivo. Come rimarcato nella sentenza impugnata, l'azione si caratterizzò per l'esercizio di brutale violenza, né l'imputato prestò alcun soccorso alla vittima da lui aggredita. Neppure egli ha dimostrato effettiva resipiscenza dopo l'accaduto, tenendo un comportamento processuale non realmente orientato a favorire l'accertamento della verità. Invano il ricorso propone una diversa, e sotto alcuni aspetti opposta, lettura di indici già considerati, che è inibita alla Corte di legittimità, che neppure può sostituirsi al giudice territoriale negli apprezzamenti e nelle valutazioni in cui, come sul tema, tipicamente si è esercitata, secondo modalità all'evidenza non arbitrarie, la sua discrezionalità. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell' impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/07/2021 [OSCURATO:PERSONA]