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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 07244/2025

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27288/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 3302/2021depositata il 13/09/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/11/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Napoli n. 3302/2021.

Il sig. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

Considerato che:

2. Va pregiudizialmente osservato che anteriormente all’udienza il ricorrente principale hadepositato atto di rinuncia al ricorso, cui ha aderito controparte.

Trattasi di rinuncia rituale, soddisfacente le condizioni poste dall’art. 390 c.p.c., dovendo pertanto dichiararsi il giudizio di cassazione estinto per rinunzia.

Ex art. 391, 4° co., c.p.c. non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara il giudizio di cassazioneestinto per rinunzia.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte Suprema

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27288/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 3302/2021depositata il 13/09/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/11/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Napoli n. 3302/2021. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Considerato che: 2. Va pregiudizialmente osservato che anteriormente all’udienza il ricorrente principale hadepositato atto di rinuncia al ricorso, cui ha aderito controparte. Trattasi di rinuncia rituale, soddisfacente le condizioni poste dall’art. 390 c.p.c., dovendo pertanto dichiararsi il giudizio di cassazione estinto per rinunzia. Ex art. 391, 4° co., c.p.c. non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte dichiara il giudizio di cassazioneestinto per rinunzia. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte Suprema
Sentenza Cassazione n. 07244/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris