CassazionedecretoSezione 5Decisione del 6 marzo 1962
Cassazione n. 00377/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 06/03/1962 avverso la sentenza del 30/01/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria del 5/11/2025, depositata dal difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] C. Rechichi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza oggetto della presente impugnazione, emessa il 30 gennaio 2025, la Corte di appello di Milano ha integralmente confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano in data 28 marzo 2024, con la quale era stata riconosciuta la responsabilità dell'odierno ricorrente per i reati di bancarotta fraudolenta di cui agli artt. 223, co. 2 n. 2 e 223, co. 2 n. 1, in relazione all'art.2621 cod. civ., R.D. n. 267 del 16 marzo 1942; con le circostanze aggravanti di cui all'art. 219, co. 1 e co. 2 n 1, medesimo decreto. [OSCURATO:PERSONA], amministratore dal 20 luglio 1998 al 23 aprile 2014 della società [OSCURATO:PERSONA] service s.r.l. (dichiarata fallita dal Tribunale di Milano in data 28 settembre 2017), viene accusato di aver cagionato il dissesto della società attraverso il sistematico omesso pagamento delle imposte, accumulando un debito tributario complessivo di euro 2.322.103, riferibile agli anni 2009-2012. Nella stessa veste, con l'intenzione di trarre in inganno il pubblico, tra cui fornitori della società ed istituti di credito, al fine di conseguire un ingiusto profitto, costituito dalla continuazione della società, avrebbe rappresentato nei bilanci relativi agli anni 2009, 2010 e 2011 fatti materiali non rispondenti al vero ed in particolare una situazione debitoria largamente inferiore rispetto a quella reale, alterando così in modo sensibile e comunque superiore alle soglie di rilevanza la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, facendo risultare un patrimonio netto positivo a fronte di un reale patrimonio netto negativo per tutte le annualità indicate, concorrendo a cagionare il dissesto della società con la continuazione dell'attività di impresa, senza adottare provvedimenti obbligatori per legge in caso di perdita del capitale fino ad un disavanzo patrimoniale, alla data del fallimento, di 2.983.203,00 euro. 2. Propone ricorso per Cassazione la difesa dell'imputato articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. b) e d) cod. proc. pen., si deduce violazione ed erronea applicazione della legge penale (articoli 223, co. 2 n. 2, 219 co. 1 e 2 I. fall., art. 223 co. 2 n. 1, in relazione all'art. 2621 cod. civ., I. fall.), per essere stata affermata la responsabilità dell'imputato per i capi a) e b) dell'imputazione senza tenere conto di prove documentali decisive a discarico, acquisite nel corso del giudizio. Secondo la difesa i giudici di primo e secondo grado avrebbero ricondotto le cause del dissesto della società alla gestione dell'imputato, laddove viceversa lo stesso non era a conoscenza né della debenza delle imposte, essendo state contestate alla società quando l'imputato non era più l'amministratore, né della stessa fondatezza della pretesa, poi notevolmente ridottasi, prima a circa 600.000 euro e poi, a seguito di transazione, ad appena 15.000 euro, nell'ambito del giudizio civile per responsabilità; situazione debitoria, per di più, alla quale si sarebbe più potuto far fronte con i crediti verso clienti esteri, non recuperati dalla curatrice della procedura, da ritenersi, altresì, unica responsabile della mancata acquisizione della documentazione contabile e della conseguente impossibilità di risalire alle reali cause del fallimento. 2.2. Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen., si denuncia la violazione e falsa applicazione di norma penale in relazione alla erronea qualificazione giuridica dei fatti in contestazione, inquadrabili al più nell'ipotesi di bancarotta semplice (art. 224 I. fall) e non in quelli di bancarotta fraudolenta, Non sarebbe stato dimostrato, infatti, il dolo dell'imputato nel ledere l'integrità del patrimonio sociale, sicché il dissesto sarebbe stato al più cagionato da operazioni erronee, tali da configurare il reato di bancarotta semplice, ormai prescritto. 2.3. Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. B) ed e), si lamenta la violazione della legge penale e la mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla contestata aggravante. Secondo la difesa, nella sentenza impugnata vi sarebbe un erroneo riferimento ad una pluralità di circostanze aggravanti non indicate in imputazione. Solo in relazione al reato di cui al capo a), infatti, risulterebbe contestata la circostanza aggravante di cui all'art. 219 I. fall. relativa al danno di rilevante gravità, nella specie insussistente, tenuto conto della riduzione del debito della società a soli 15.000 euro e dell'impossibilità di risalire alle reali cause del dissesto e quindi verificare l'effettivo pregiudizio occorso alla massa attiva fallimentare, elemento determinante ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante, secondo la più recente giurisprudenza. Si chiede pertanto l'annullamento della sentenza, in subordine la riqualificazione dei reati nella fattispecie di bancarotta semplice e dichiarazione di non doversi procedere per prescrizione, in via ulteriormente gradata esclusione della circostanza aggrava/1k contestata o riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura di prevalenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Preliminarmente deve rilevarsi che con il primo motivo di ricorso la difesa richiama in modo improprio le categorie dei vizi di cui all'articolo 606, co. 1 lett. b) e d) cod. proc. pen., dal momento che non viene in realtà mai indicata né la norma di diritto sostanziale che sarebbe stata violata dalla Corte di appello né la prova, ritenuta decisiva, che i giudici di merito non avrebbero acquisito, nonostante una richiesta in tal senso da parte della difesa. Il vizio dedotto con il primo motivo di ricorso, invero, è astrattamente riconducibile alla tipologia del c.d. travisamento della prova, in quanto le due sentenze di merito, secondo la prospettazione difensiva, sarebbero partite «da un erroneo presupposto di fatto» (ovvero che le cause del dissesto della fallita fossero da ricercare nella gestione dell'imputato), che in realtà sarebbe confutato da una serie di «circostanze documentalmente provate, assolutamente non valorizzate da parte dei due giudicanti», ovvero che la contestazione dei debiti tributari sarebbe avvenuta dopo la cessazione della carica di amministratore da parte del Madruzzato, che la pretesa dell'erario fosse in parte infondata (come risulterebbe da una sentenza del Tribunale civile di Milano n. 3059 del 13/17 aprile 2023), che la curatrice non sarebbe stata in grado di ricostruire le reali cause del dissesto e non avrebbe recuperato dei crediti verso clienti esteri. Viene prospettata dunque la mancata valutazione di prove, acquisite nel corso del giudizio, ritenute decisive ai fini dell'assoluzione dell'imputato. Sulla possibilità di dedurre con il ricorso per Cassazione il vizio di travisamento della prova nel caso di "doppia conforme" di condanna, si sono registrati, nella giurisprudenza di questa Corte, orientamenti diversi, quanto meno nella portata astratta del principio di diritto affermato. Secondo un orientamento più restrittivo «Nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado» (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777-01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017 [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 269217-01; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, deo. 2014, Capuzzi e altro, Rv. 258438-01; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 04/02/2014, Nicoli, Rv. 258432-01). Altro indirizzo, viceversa, ritiene che «Il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti» (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155-01; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018-01; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine ed altri, Rv. 256837-01). Entrambi gli indirizzi, tuttavia, distinguono nettamente il "travisamento della prova", deducibile con il ricorso, dalla mera richiesta rivolta al giudice di legittimità di rivalutare nuovamente l'intero materiale probatorio già esaminato in modo conforme nei due precedenti gradi di giudizio, per giungere ad una terza valutazione di merito in alcun modo contemplata dal nostro sistema di impugnazioni.Nel caso in esame, non vi è alcun dato probatorio "travisato" o ignorato da parte della Corte di appello di Milano, la quale ha risposto in modo esaustivo e logico ai principali rilievi mossi dalla difesa. Iniziando dal dato della riconducibilità al [OSCURATO:PERSONA] del dissesto della società, la Corte di appello, con motivazione congrua e coerente, ha evidenziato che l'intero passivo risaliva esclusivamente all'epoca dell'amministrazione della società da parte dell'imputato, sia l'insorgenza delle obbligazioni tributarie (che costituivano la parte più consistente del passivo) sia i debiti verso i fornitori, a nulla rilevando il momento nel quale l'omesso pagamento dei debiti tributari era poi stato formalmente contestato. Il pluriennale omesso versamento delle imposte dovute - da ricondurre, sulla base della rilevanza degli importi maturati e della sua sistematicità, ad una consapevole e volontaria determinazione del [OSCURATO:PERSONA] - aveva di fatto consentito alla società di autofinanziarsi e continuare ad operare nonostante l'azzeramento del capitale sociale e il progressivo accumulo delle passività. La chiusura dei bilanci formalmente in positivo da parte dell'imputato doveva ritenersi, secondo la Corte di appello, un elemento del tutto irrilevante ed anzi dimostrativo della sussistenza del reato di cui al capo b), giacché l'ammontare dei debiti tributari, anche solo per la somma capitale (escludendo sanzioni ed interesse) era così significativo e talmente superiore rispetto a quanto indicato nei bilanci, che l'omissione non poter essere ricondotta a un mero errore ma ad una volontaria indicazione di dati mendaci sulla consistenza del patrimonio della società per far sì che la stessa continuasse ad operare. In relazione al fatto che l'entità dei debiti verso l'erario sarebbe stata in seguito notevolmente ridotta per effetto dell'accertamento compiuto dal Tribunale di Milano in sede civile con sentenza del 13/17 aprile 2023, al di là di qualsiasi valutazione in ordine all'incidenza di tale aspetto sull'accertamento della responsabilità dell'imputato, si tratta di un dato richiamato in modo totalmente aspecifico, non avendo il ricorrente indicato quando tale sentenza sarebbe stata portata a conoscenza del giudice di secondo grado, posto che, né tra i motivi di appello né nella memoria depositata in vista dell'udienza camerale del 30.1.2025 vi è alcun riferimento ad essa. Del tutto inconferente, ai fini della ricostruzione del passivo, è invece il dato del raggiungimento di un accordo transattivo tra l'imputato e la curatela nel giudizio civile di responsabilità, che, con ogni evidenza, risponde a logiche totalmente differenti rispetto alla determinazione dell'entità del passivo. Quanto infine alla impossibilità, da parte della curatrice, di ricostruire esattamente le cause del fallimento, di recuperare la documentazione contabile e di riscuotere alcuni crediti richiamati nei bilanci, anche tali elementi vengono richiamati in modo del tutto generico e senza mai porre in evidenza il carattere dell'eventuale decisività di tali aspetti rispetto all'accertamento dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale. La valutazione effettuata dalla Corte di appello non presenta dunque vizi logici ed è perfettamente in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui «In tema di bancarotta fraudolenta fallimentare, le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali.» (Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, Rv. 273337 - 01; cfr. anche Sez. 5 n. 16111 del 08/02/2024, Leoni, Rv. 286349 - 01; Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 2017, Rv. 270046 - 01; Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Rv. 261684 - 01). I vizi dedotti sono dunque insussistenti ed il motivo si traduce nella mera richiesta di una nuova valutazione di merito del compendio probatorio. 3. Il secondo motivo, strettamente connesso a quello precedente, è privo di specificità perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata in ordine al carattere doloso sia dell'omesso adempimento delle obbligazioni tributaria sia della mendace indicazione delle passività nei bilanci. L'omesso pagamento delle imposte, ha osservato la Corte di appello, si è protratto per una pluralità di anni (dal 2009 al 2012), come pure l'indicazione in bilancio di debiti verso l'erario fortemente sottostimati. L'entità dei tributi omessi e la reiterazione delle condotte per più esercizi è stata dunque ritenuta indicativa di una precisa volontà del [OSCURATO:PERSONA] di autofinanziare la società omettendo il versamento delle obbligazioni fiscali, la cui cloverosità non può ovviamente essere fatta dipendere da un formale atto di contestazione di inadempimento. Il ragionamento seguito dalla Corte di appello è immune da censure, anche tenuto conto del fatto che sia per la configurabilità della bancarotta impropria da operazioni dolose che per la bancarotta impropria da reato societario, con riferimento al reato di cui all'art. 2621 cod. civ., non è richiesta la volontà di causare il fallimento della società, ma la mera coscienza e volontà delle singole operazioni e la prevedibilità del dissesto come conseguenza della propria condotta (cfr. rispettivamente la già citata sentenza Sez. 5 n. 16111 del 08/02/2024, Leoni, Rv. 286349 - 01 e Sez. 5, n. 50489 del 16/05/2018, Nicosia, Rv. 274449 01). 4. Il terzo motivo, riguardante la sussistenza delle circostanze aggravanti, è infondato.Diversamente da quanto dedotto nel ricorso, già nella formulazione dei due capi di imputazione, in calce, si fa riferimento a due distinte circostanze aggravanti, con il richiamo testuale sia dell'articolo 219, co. 1 R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 (danno patrimoniale di rilevante gravità) sia della disposizione di cui all'art. 219, co. 2 n 1 stesso decreto, ovvero la commissione di più fatti di bancarotta (poi indicati nei due rispettivi capi di imputazione). Con riferimento alla prima circostanza, la Corte di appello di Milano ha posto in evidenza la significativa entità del passivo complessivo (circa 3 mln di euro), che non può essere ridimensionato dalle considerazioni espresse dalla difesa, circa la pretesa riduzione del suo ammontare da parte di una sentenza del Tribunale civile di Milano (che non risulta neanche sottoposta alla Corte di appello) o della transazione conclusa tra imputato e curatela nel giudizio di responsabilità. In relazione alla seconda circostanza aggravante ritenuta sussistente, il giudice di secondo grado ha esplicitato che la condotta di bancarotta impropria c.d. "fiscale" (di cui al capo a) deve ritenersi del tutto distinta da quella di bancarotta "da false comunicazioni sociali" (capo b), sicché sussiste la circostanza aggravante dei più fatti di bancarotta, prevista dall'art. 219, comma 2, n. 1 I. fall. Benché non abbia costituito motivo di ricorso, appare opportuno osservare che la configurabilità della richiamata circostanza aggravante, per l'ipotesi di più fatti di bancarotta, è pacificamente ammessa anche nel caso di bancarotta "impropria", traducendosi, in ogni caso, in un trattamento sanzionatorio di "favore" per l'imputato rispetto alla disciplina, altrimenti applicabile, del concorso di reati (cfr. Sezioni Unite n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249666 - 01). Quanto al giudizio di equivalenza tra le indicate aggravanti e le circostanze attenuanti generiche, anch'essa trova esauriente e coerente motivazione nella sentenza impugnata, nella parte in cui valuta che l'attenuante di cui all'articolo 62 bis cod. pen. è stata riconosciuta unicamente per l'incensuratezza dell'imputato e per il suo comportamento processuale formalmente corretto che, tuttavia, «nulla ha conferito in punto di materia