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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 3 novembre 2021

Cassazione n. 06643/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza, resa all'esito di giudizio abbreviato, dal Giudice monocratico del Tribunale di Napoli - che riconosceva all'imputato le circostanze attenuanti generiche con criterio di equivalenza rispetto alla contestata recidiva - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato a lui ascritto, riqualificato nell' ipotesi delittuosa di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90.

2. Avverso la sentenza di appello ricorre l'imputato, per il tramite del difensore che solleva due motivi con cui rispettivamente deduce:

2.1. Mancanza e insufficienza della motivazione in ordine alla esclusione della contestata recidiva, atteso che era stata già applicata dal primo Giudice la fattispecie di cui al comma 5 d.P.R. 309/90.

2.2. Mancanza e insufficienza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle circostanti attenuanti rispetto alle contestate aggravanti.

3. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

3.1. Come è noto, a seguito delle sostituzioni operate, da ultimo, dall'art. 1, comma 24-ter, lett. a), n. 36 del d.l. 20/03/2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 79 del 16/05/2014,, il comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 non configura più una circostanza attenuante ma un'autonoma ipotesi di reato, non potendo, in conseguenza, essere soggetta al giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 cod. pen.

La recidiva è inconferente rispetto alla ritenuta lieve entità del reato giacché essa viene contestata e ritenuta in considerazione di ripetute condanne per lo stesso fatto delittuoso, le quali denotano la maggiore pericolosità dell'agente e la sua insensibilità alle precedenti sanzioni.

Nel caso di specie, peraltro, la recidiva è stata, dai Giudici di merito, computata con criterio di equivalenza rispetto alle riconosciute circostanze attenuanti generiche.

3.2. Parimenti infondato si appalesa il secondo motivo di ricorso.

Invero, la sentenza impugnata illustra le ragioni per le quali il Giudice di appello ha reputato di non riconoscere le attenuanti generiche con criterio di prevalenza, osservando che il comportamento dell'imputato, il quale, con dichiarazioni spontanee, ha ammesso gli addebiti, è stato già valorizzato dal giudice di primo grado con il riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e che il prevenuto, con la richiamata ammissione, «nulla ha aggiunto in punto di accertamento dei fatti e delle indagini svolte dagli organi di p.g., essendosi consumata interamente l'azione con la perquisizione effettuata dai militari intervenuto sul posto».

Nella valutazione del trattamento sanzionatorio, poi, la Corte territoriale ha tenuto conto dei precedenti specifici gravanti sull'imputato, così come emergenti dal certificato penale in atti.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 3 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] icifh *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza, resa all'esito di giudizio abbreviato, dal Giudice monocratico del Tribunale di Napoli - che riconosceva all'imputato le circostanze attenuanti generiche con criterio di equivalenza rispetto alla contestata recidiva - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato a lui ascritto, riqualificato nell' ipotesi delittuosa di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90. 2. Avverso la sentenza di appello ricorre l'imputato, per il tramite del difensore che solleva due motivi con cui rispettivamente deduce: 2.1. Mancanza e insufficienza della motivazione in ordine alla esclusione della contestata recidiva, atteso che era stata già applicata dal primo Giudice la fattispecie di cui al comma 5 d.P.R. 309/90. 2.2. Mancanza e insufficienza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle circostanti attenuanti rispetto alle contestate aggravanti. 3. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 3.1. Come è noto, a seguito delle sostituzioni operate, da ultimo, dall'art. 1, comma 24-ter, lett. a), n. 36 del d.l. 20/03/2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 79 del 16/05/2014,, il comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 non configura più una circostanza attenuante ma un'autonoma ipotesi di reato, non potendo, in conseguenza, essere soggetta al giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 cod. pen. La recidiva è inconferente rispetto alla ritenuta lieve entità del reato giacché essa viene contestata e ritenuta in considerazione di ripetute condanne per lo stesso fatto delittuoso, le quali denotano la maggiore pericolosità dell'agente e la sua insensibilità alle precedenti sanzioni. Nel caso di specie, peraltro, la recidiva è stata, dai Giudici di merito, computata con criterio di equivalenza rispetto alle riconosciute circostanze attenuanti generiche. 3.2. Parimenti infondato si appalesa il secondo motivo di ricorso. Invero, la sentenza impugnata illustra le ragioni per le quali il Giudice di appello ha reputato di non riconoscere le attenuanti generiche con criterio di prevalenza, osservando che il comportamento dell'imputato, il quale, con dichiarazioni spontanee, ha ammesso gli addebiti, è stato già valorizzato dal giudice di primo grado con il riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e che il prevenuto, con la richiamata ammissione, «nulla ha aggiunto in punto di accertamento dei fatti e delle indagini svolte dagli organi di p.g., essendosi consumata interamente l'azione con la perquisizione effettuata dai militari intervenuto sul posto». Nella valutazione del trattamento sanzionatorio, poi, la Corte territoriale ha tenuto conto dei precedenti specifici gravanti sull'imputato, così come emergenti dal certificato penale in atti. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 3 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] icifh *
Sentenza Cassazione n. 06643/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris