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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04472/2026

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22335 - 20 19 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], alla via Torino in Cattolica, in persona dell’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dalla quale èrappresentato e difeso con l'avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente - Ric. 2019 n. 22335 sez.

S2 -ad. 12-2-2025 - 2 - avverso la sentenza n. 258/2019della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA , pubblicatail 18/1/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/2/2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettala memori a del controricorrente . [OSCURATO:PERSONA] Con citazione notificata il 23 gennaio 2007, il [OSCURATO:PERSONA] di Cattolicaconvenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Rimini, [OSCURATO:PERSONA] per avere costruito sul lastrico solare un vano di rilevanti dimensioni, collegato al suo appartamento sottostante con una scala; ritenendo che la sopraelevazione, soggetta nel tempo a successivi ampliamenti fino alla complessiva dimensione di mq 29 per un’altezza variabile da m. 2,67 a m. 3,17, avesse compromesso l'aspetto architettonico dello stabile, il Condominio ne chiese la demolizione ex art. 1227 cod.civ.

Nel contraddittorio con Pizzi che resistette alla domanda e chiese in riconvenzionale il rimborso delle spese di manutenzione del lastrico, espletata una c.t.u., il Tribunale rigettò le contrapposte domande, compensando le spese.

Con sentenza n.258/2019, la Corte d’appello di Bologna, adita dal solo Condominio, ha confermato la sentenza del Tribunale , escludendo la violazione del decoro e dell’aspetto architettonico dell’edificio, considerato che il manufatto consisteva soltanto di un vano, posto in una zona arretrata rispetto alla facciata, non coincidente con la sopraelevazione di un intero piano, omogeneo per colore e forma con il corpo centrale del fabbricato.

Avverso questa sentenza il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, depositando successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2019 n. 22335 sez.

S2 -ad. 12-2-2025 - 3 - Con l’unico motivo, articolato in riferimento al n. 3 e al n.4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ. il [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato il vizio di travisamento della prova in violazione degli artt.115 e 116 cod. proc. civ.; rilevail ricorrente che il Tribunale prima, e la Corte di appello poi avrebbero del tutto travisato il contenuto delle precise e inequivocabili conclusioni del c.t.u., non soltanto riportando dimensioni erronee (e ridotte) del manufatto, ma del tutto ignorando che – come riferito dal consulente - « l'alterazione dell'originaria fisionomia della sagoma dell'edificio ha determinato un peggioramento architettonico»dato che la conformazione cubica della sopraelevazione è inconciliabile, sia con la linea tronco-piramidale dell’ultimo piano dell’edificio, sia con gli altri corpi presenti sul lastrico solare (torrette dei vani scala) che sono molto arretrati rispetto al bordo perimetrale ed hanno struttura inclinata (nel rispetto delle scelte originarie) e dimensioni molto ridotte; in particolare, il c.t.u. av rebbe concluso che «nonostante le non eccessive dimensioni del manufatto soprattutto se rapportato alle volumetrie complessive del fabbricato principale, il fatto che lo stesso alteri l'originaria fisionomia della sagoma dell'edificio determinando un peggioramento architettonico, compatibilmente a tutte le circostanze esposte sopra, consente al sottoscritto di individuare motivi significativi tali da giustificare una lesione del decoro architettonico dell'edificio in oggetto che si ritiene comunque essere lieve»; per altro profilo,il ricorrente ha anche prospettato la violazione del secondo comma dell’art. 1127 cod. civ. , sostenendo che la sopraelevazionesia idonea a pregiudicare la statica dell’edificio perché non conforme alleleggi antisismiche.

Il motivo è inammissibileper più ragioni.

La Corte d’appello ha fondato il rigetto dell’impugnazione del Condominio innanzitutto sul principio per cui «la decisione in merito alla lesione del decoro architettonico deve essere presa e valutata di Ric. 2019 n. 22335 sez.

S2 -ad. 12-2-2025 - 4 - per sé, senza interferenze da norme esterne»: su questa premessa, in riferimento al concetto di estetica intesa come insieme di linee e strutture che ne costituiscono la nota dominante e imprimono alle varie parti dell’edificio e all’edificio stesso una sua determinata e armonica fisionomia, ha escluso che il manufatto, per le sue dimensioni «modeste (circa 15 mq)», non coincidenti con la sopraelevazione dell’intera superficie del lastrico solare, nonché per la sua visibilità soltanto da due lati e per l’essere collocato in un immobile vetusto e privo di particolare pregio incidesse in modo significativo sull’aspetto architettonico dell’intero stabile.

In particolare, la Corte ha ribadito che, come affermato dal Tribunale sulla scorta della espletata c.t.u., la sopraelevazione rappresentava una «alterazione di carattere lieve» nel senso che «la protuberanza che si può notare guadando in alto non reca disturbo all’insieme del fabbricato il quale risulta intatto nel suo complesso, ritenendo che di sovente la parte terminale di un edificio reca soffitte, cabine o locali macchine esterne che fanno assumere al tetto (rectius lastrico) una certa irregolarità, in questo caso però trascurabile».

Così decidendo, la Corte d’appello ha correttamente applicato i principi elaborati –e ormai consolidati - da questa Corte.

Innanzitutto, si deve, allora, qui ribadire che la nozione di «aspetto architettonico», di cui all'art. 1127, cod. civ., che opera come limite alla facoltà di sopraelevare, non coincide con quella, più restrittiva, di «decoro architettonico», di cui all'art. 1120 cod. civ. che opera come limite alle innovazioni, sebbene l'una nozione non possa prescindere dall'altra, dovendo l'intervento edificatorio in sopraelevazione comunque rispettare lo stile del fabbricato e non rappresentare una rilevante disarmonia in rapporto al preesistente complesso, tale da pregiudicarne l'originaria fisionomia ed alterare le Ric. 2019 n. 22335 sez.

S2 -ad. 12-2-2025 - 5 - linee impresse dal progettista (Cass. Sez. 2, n. 10048 del 24/04/2013; Sez. 6 -2, n. 17350 del 25/08/2016 e successive).

Il giudizio relativo all'impatto della sopraelevazione sull'aspetto architettonico dell'edificio va condotto, ai sensi dell'art. 1127, comma terzo, cod. civ., esclusivamente in base alle caratteristiche stilistiche visivamente percepibili dell'immobile condominiale, inteso come struttura dotata di un aspetto autonomo, al fine di verificare se la nuova opera si armonizzi con dette caratteristiche ovvero se ne discosti in maniera apprezzabile (Cass. Sez. 2, n. 2865 del 07/02/2008; Sez. 2, n.33104 del 10/11/2 021, con indicazione di numerosi precedenti rilevanti).

Al richiamo di questi principi deve ancora aggiungersi la considerazione dei limiti di proponibilità della censura per travisamento della prova: le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito, con sentenza n. 5792 del 2024, che «il travisamento del contenuto oggettivo della prova, che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4, cod. proc. civ., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito – come accaduto in questo giudizio - un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale».

In tal senso, pertanto, poiché la denuncia di «travisamento» può essere soltanto ricondotta all’ipotesi del vizio di cui aln. 5 (proponibile nella fattispecie perché l’appello è stato introdotto con citazione del Ric. 2019 n. 22335 sez.

S2 -ad. 12-2-2025 - 6 - 18/7/2012), risulta irrilevante l’errore sulle dimensioni del vano perché seppure riportate diversamente , non avrebbero avuto incidenza esclusiva per una diversa decisione: come detto, infatti,il giudizio di legittimità dell’opera è stato fondato non soltanto sull’aspetto dimensionale(ritenuto errato dal ricorrente), ma anche sull’ elemento di visibilità e percezione, sicché in ogni caso l’errore delle misure risulterebbe privo di decisività perché è stato , invece, rimarcato che l’unico vanoè arretrato ri spetto alla facciata e si presenta omogeneo per colore e forma.

Ugualmente non è configurabile il prospettato errore di valutazione delle conclusioni del c.t.u.

È stato chiarito, infatti,che il concetto di «aspetto architettonico» dell'edificio, come tutti quelli elaborati dalle scienze idiografiche (qual è, appunto, l'architettura), che non poggiano su leggi generalizzabili, ma studiano oggetti singoli, non è connotato dall'assolutezza dell'inferenza induttiva tipica delle scienze che, al contrario, elaborano frequenze statistiche direttamente rilevanti per l'accertamento del fatto litigioso; si tratta, perciò, di nozione che la legge configura con disposizione delineante un modulo generico, che richiede di essere specificato in sede interpretativa mediante l'accertamento della concreta ricorrenza, nella vicenda dedotta in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo, ponendosi sul piano del giudizio di fatto, demandato algiudice di merito e, come tale, incensurabile in cassazione, se privo di errori logici o giuridici (Sez. 2, n. 29584 del 22/10/2021): nella specie, come detto, la motivazione risulta immune da tali errori.

Infine, è certamente inconferente il richiamo ad una asserita violazione degli art. 115 e 116 cod. proc. civ.perché la prima violazione ricorre quando il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione Ric. 2019 n. 22335 sez.

S2 -ad. 12-2-2025 - 7 - prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio); la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre è, invece inammissibile perché questa attività valutativa è consentita dall'art. 116 cod. proc. civ..

La censura di violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è, a sua volta, ammissibile soltanto ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa - seco ndo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento; ove si deduca, invece, l’esercizio non corretto del «prudente apprezzamento» della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, I comma, n. 5, cod. proc. civ., soltanto nei rigorosi limiti in cui ancora è consentito il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Sez.

U, n. 20867 del 30/09/2020; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27847 del 12/10/2021).

Pure inammissibile si appalesa, per sua formulazione, ilprofilo di censura relativo alla violazione dell’art. 1127 comma II cod. civ. per omessa valutazione delpregiudizio delle condizioni statiche.

È vero, infatti, che questa normaintroduce un divieto assoluto al diritto di sopraelevazione e che il diritto alla demolizione della sopraelevazione, in quanto finalizzato al ripristino dello status quo ante di una cosa comune asseritamente alterata in modo illegittimo da un Ric. 2019 n. 22335 sez.

S2 -ad. 12-2-2025 - 8 - condomino, ha natura autodeterminataperché involge l'accertamento dei limiti di un diritto reale, lacomproprietà su un bene.

Èvero altresì, tuttavia, che anche la violazione di questo limite implicava innanzitutto una decisione sul punto che nella sentenza impugnata manca del tutto e, prima ancora, l’avvenuta proposizione della questione e il relativo accertamento di fatto che pure non risulta essere stato proprio effettuatoneppure in primo grado (il ricorso nulla dice sulla proposizione della doglianza in citazione: in esso, infatti, a pagg. 3 e 4 risultano riprodotti i quesiti sottoposti al c.t.u. in primo grado che prescindono completamente dall’indagine sull’eventuale pregiudizio alla staticità, sicché manca in radice la prova della tempestiva deduzione di una violazione dell’art. 1127 comma II cod. civ. sotto il profilo della statica.

Secondo questa Corte, nel giudizio di cassazione non è consentita la prospettazione di nuove questioni di diritto o contestazioni che modifichino il thema decidendum ed implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, anche ove si tratti di questioni rilevabili d'ufficio; tale principio dev’essereapplicato pure in caso di diritti assoluti, benché questi appartengano alla categoria dei cd. diritti autodeterminati (Cass. Sez. 2 , n. 14477 del 06/06/2018; Sez. 2, n. 2193 del 30/01/2020).

Il ricorso è perciò respinto , con conseguente condanna del soccombenteal pagamento delle spese processuali .

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M Ric. 2019 n. 22335 sez.

S2 -ad. 12-2-2025 - 9 - La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.800 ,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo uni

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22335 - 20 19 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], alla via Torino in Cattolica, in persona dell’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dalla quale èrappresentato e difeso con l'avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente - Ric. 2019 n. 22335 sez. S2 -ad. 12-2-2025 - 2 - avverso la sentenza n. 258/2019della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA , pubblicatail 18/1/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/2/2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettala memori a del controricorrente . [OSCURATO:PERSONA] Con citazione notificata il 23 gennaio 2007, il [OSCURATO:PERSONA] di Cattolicaconvenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Rimini, [OSCURATO:PERSONA] per avere costruito sul lastrico solare un vano di rilevanti dimensioni, collegato al suo appartamento sottostante con una scala; ritenendo che la sopraelevazione, soggetta nel tempo a successivi ampliamenti fino alla complessiva dimensione di mq 29 per un’altezza variabile da m. 2,67 a m. 3,17, avesse compromesso l'aspetto architettonico dello stabile, il Condominio ne chiese la demolizione ex art. 1227 cod.civ. Nel contraddittorio con Pizzi che resistette alla domanda e chiese in riconvenzionale il rimborso delle spese di manutenzione del lastrico, espletata una c.t.u., il Tribunale rigettò le contrapposte domande, compensando le spese. Con sentenza n.258/2019, la Corte d’appello di Bologna, adita dal solo Condominio, ha confermato la sentenza del Tribunale , escludendo la violazione del decoro e dell’aspetto architettonico dell’edificio, considerato che il manufatto consisteva soltanto di un vano, posto in una zona arretrata rispetto alla facciata, non coincidente con la sopraelevazione di un intero piano, omogeneo per colore e forma con il corpo centrale del fabbricato. Avverso questa sentenza il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, depositando successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2019 n. 22335 sez. S2 -ad. 12-2-2025 - 3 - Con l’unico motivo, articolato in riferimento al n. 3 e al n.4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ. il [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato il vizio di travisamento della prova in violazione degli artt.115 e 116 cod. proc. civ.; rilevail ricorrente che il Tribunale prima, e la Corte di appello poi avrebbero del tutto travisato il contenuto delle precise e inequivocabili conclusioni del c.t.u., non soltanto riportando dimensioni erronee (e ridotte) del manufatto, ma del tutto ignorando che – come riferito dal consulente - « l'alterazione dell'originaria fisionomia della sagoma dell'edificio ha determinato un peggioramento architettonico»dato che la conformazione cubica della sopraelevazione è inconciliabile, sia con la linea tronco-piramidale dell’ultimo piano dell’edificio, sia con gli altri corpi presenti sul lastrico solare (torrette dei vani scala) che sono molto arretrati rispetto al bordo perimetrale ed hanno struttura inclinata (nel rispetto delle scelte originarie) e dimensioni molto ridotte; in particolare, il c.t.u. av rebbe concluso che «nonostante le non eccessive dimensioni del manufatto soprattutto se rapportato alle volumetrie complessive del fabbricato principale, il fatto che lo stesso alteri l'originaria fisionomia della sagoma dell'edificio determinando un peggioramento architettonico, compatibilmente a tutte le circostanze esposte sopra, consente al sottoscritto di individuare motivi significativi tali da giustificare una lesione del decoro architettonico dell'edificio in oggetto che si ritiene comunque essere lieve»; per altro profilo,il ricorrente ha anche prospettato la violazione del secondo comma dell’art. 1127 cod. civ. , sostenendo che la sopraelevazionesia idonea a pregiudicare la statica dell’edificio perché non conforme alleleggi antisismiche. Il motivo è inammissibileper più ragioni. La Corte d’appello ha fondato il rigetto dell’impugnazione del Condominio innanzitutto sul principio per cui «la decisione in merito alla lesione del decoro architettonico deve essere presa e valutata di Ric. 2019 n. 22335 sez. S2 -ad. 12-2-2025 - 4 - per sé, senza interferenze da norme esterne»: su questa premessa, in riferimento al concetto di estetica intesa come insieme di linee e strutture che ne costituiscono la nota dominante e imprimono alle varie parti dell’edificio e all’edificio stesso una sua determinata e armonica fisionomia, ha escluso che il manufatto, per le sue dimensioni «modeste (circa 15 mq)», non coincidenti con la sopraelevazione dell’intera superficie del lastrico solare, nonché per la sua visibilità soltanto da due lati e per l’essere collocato in un immobile vetusto e privo di particolare pregio incidesse in modo significativo sull’aspetto architettonico dell’intero stabile. In particolare, la Corte ha ribadito che, come affermato dal Tribunale sulla scorta della espletata c.t.u., la sopraelevazione rappresentava una «alterazione di carattere lieve» nel senso che «la protuberanza che si può notare guadando in alto non reca disturbo all’insieme del fabbricato il quale risulta intatto nel suo complesso, ritenendo che di sovente la parte terminale di un edificio reca soffitte, cabine o locali macchine esterne che fanno assumere al tetto (rectius lastrico) una certa irregolarità, in questo caso però trascurabile». Così decidendo, la Corte d’appello ha correttamente applicato i principi elaborati –e ormai consolidati - da questa Corte. Innanzitutto, si deve, allora, qui ribadire che la nozione di «aspetto architettonico», di cui all'art. 1127, cod. civ., che opera come limite alla facoltà di sopraelevare, non coincide con quella, più restrittiva, di «decoro architettonico», di cui all'art. 1120 cod. civ. che opera come limite alle innovazioni, sebbene l'una nozione non possa prescindere dall'altra, dovendo l'intervento edificatorio in sopraelevazione comunque rispettare lo stile del fabbricato e non rappresentare una rilevante disarmonia in rapporto al preesistente complesso, tale da pregiudicarne l'originaria fisionomia ed alterare le Ric. 2019 n. 22335 sez. S2 -ad. 12-2-2025 - 5 - linee impresse dal progettista (Cass. Sez. 2, n. 10048 del 24/04/2013; Sez. 6 -2, n. 17350 del 25/08/2016 e successive). Il giudizio relativo all'impatto della sopraelevazione sull'aspetto architettonico dell'edificio va condotto, ai sensi dell'art. 1127, comma terzo, cod. civ., esclusivamente in base alle caratteristiche stilistiche visivamente percepibili dell'immobile condominiale, inteso come struttura dotata di un aspetto autonomo, al fine di verificare se la nuova opera si armonizzi con dette caratteristiche ovvero se ne discosti in maniera apprezzabile (Cass. Sez. 2, n. 2865 del 07/02/2008; Sez. 2, n.33104 del 10/11/2 021, con indicazione di numerosi precedenti rilevanti). Al richiamo di questi principi deve ancora aggiungersi la considerazione dei limiti di proponibilità della censura per travisamento della prova: le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito, con sentenza n. 5792 del 2024, che «il travisamento del contenuto oggettivo della prova, che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4, cod. proc. civ., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito – come accaduto in questo giudizio - un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale». In tal senso, pertanto, poiché la denuncia di «travisamento» può essere soltanto ricondotta all’ipotesi del vizio di cui aln. 5 (proponibile nella fattispecie perché l’appello è stato introdotto con citazione del Ric. 2019 n. 22335 sez. S2 -ad. 12-2-2025 - 6 - 18/7/2012), risulta irrilevante l’errore sulle dimensioni del vano perché seppure riportate diversamente , non avrebbero avuto incidenza esclusiva per una diversa decisione: come detto, infatti,il giudizio di legittimità dell’opera è stato fondato non soltanto sull’aspetto dimensionale(ritenuto errato dal ricorrente), ma anche sull’ elemento di visibilità e percezione, sicché in ogni caso l’errore delle misure risulterebbe privo di decisività perché è stato , invece, rimarcato che l’unico vanoè arretrato ri spetto alla facciata e si presenta omogeneo per colore e forma. Ugualmente non è configurabile il prospettato errore di valutazione delle conclusioni del c.t.u. È stato chiarito, infatti,che il concetto di «aspetto architettonico» dell'edificio, come tutti quelli elaborati dalle scienze idiografiche (qual è, appunto, l'architettura), che non poggiano su leggi generalizzabili, ma studiano oggetti singoli, non è connotato dall'assolutezza dell'inferenza induttiva tipica delle scienze che, al contrario, elaborano frequenze statistiche direttamente rilevanti per l'accertamento del fatto litigioso; si tratta, perciò, di nozione che la legge configura con disposizione delineante un modulo generico, che richiede di essere specificato in sede interpretativa mediante l'accertamento della concreta ricorrenza, nella vicenda dedotta in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo, ponendosi sul piano del giudizio di fatto, demandato algiudice di merito e, come tale, incensurabile in cassazione, se privo di errori logici o giuridici (Sez. 2, n. 29584 del 22/10/2021): nella specie, come detto, la motivazione risulta immune da tali errori. Infine, è certamente inconferente il richiamo ad una asserita violazione degli art. 115 e 116 cod. proc. civ.perché la prima violazione ricorre quando il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione Ric. 2019 n. 22335 sez. S2 -ad. 12-2-2025 - 7 - prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio); la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre è, invece inammissibile perché questa attività valutativa è consentita dall'art. 116 cod. proc. civ.. La censura di violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è, a sua volta, ammissibile soltanto ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa - seco ndo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento; ove si deduca, invece, l’esercizio non corretto del «prudente apprezzamento» della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, I comma, n. 5, cod. proc. civ., soltanto nei rigorosi limiti in cui ancora è consentito il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Sez. U, n. 20867 del 30/09/2020; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27847 del 12/10/2021). Pure inammissibile si appalesa, per sua formulazione, ilprofilo di censura relativo alla violazione dell’art. 1127 comma II cod. civ. per omessa valutazione delpregiudizio delle condizioni statiche. È vero, infatti, che questa normaintroduce un divieto assoluto al diritto di sopraelevazione e che il diritto alla demolizione della sopraelevazione, in quanto finalizzato al ripristino dello status quo ante di una cosa comune asseritamente alterata in modo illegittimo da un Ric. 2019 n. 22335 sez. S2 -ad. 12-2-2025 - 8 - condomino, ha natura autodeterminataperché involge l'accertamento dei limiti di un diritto reale, lacomproprietà su un bene. Èvero altresì, tuttavia, che anche la violazione di questo limite implicava innanzitutto una decisione sul punto che nella sentenza impugnata manca del tutto e, prima ancora, l’avvenuta proposizione della questione e il relativo accertamento di fatto che pure non risulta essere stato proprio effettuatoneppure in primo grado (il ricorso nulla dice sulla proposizione della doglianza in citazione: in esso, infatti, a pagg. 3 e 4 risultano riprodotti i quesiti sottoposti al c.t.u. in primo grado che prescindono completamente dall’indagine sull’eventuale pregiudizio alla staticità, sicché manca in radice la prova della tempestiva deduzione di una violazione dell’art. 1127 comma II cod. civ. sotto il profilo della statica. Secondo questa Corte, nel giudizio di cassazione non è consentita la prospettazione di nuove questioni di diritto o contestazioni che modifichino il thema decidendum ed implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, anche ove si tratti di questioni rilevabili d'ufficio; tale principio dev’essereapplicato pure in caso di diritti assoluti, benché questi appartengano alla categoria dei cd. diritti autodeterminati (Cass. Sez. 2 , n. 14477 del 06/06/2018; Sez. 2, n. 2193 del 30/01/2020). Il ricorso è perciò respinto , con conseguente condanna del soccombenteal pagamento delle spese processuali . Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M Ric. 2019 n. 22335 sez. S2 -ad. 12-2-2025 - 9 - La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.800 ,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo uni
Sentenza Cassazione n. 04472/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris