Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 maggio 2022

Cassazione n. 20166/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE MASSA nei confronti di: CORTE APPELLO DI GENOVAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MASSAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria della competenza della Corte di appello di Genova.(0ut‘i USA [OSCURATO:PERSONA]. 3 LL w 137/291a ‘PCC/10(0), [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento del 20 maggio 2022, depositato il 23 maggio 2022, la Corte di appello di Genova, in qualità di giudice dell'esecuzione, dichiarava la propria incompetenza - ritenendo la competenza del Tribunale di Massa - a decidere sulla richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], tendente ad ottenere l'applicazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., della disciplina della continuazione in ordine a reati per i quali costei risultava condannata in forza di sentenze divenute irrevocabili.

2. Con provvedimento in data 8 giugno 2022, il Tribunale di Massa dichiarava a sua volta la propria incompetenza a provvedere sulla domanda di riconoscimento della continuazione e disponeva la rimessione degli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto, sulla base del rilievo che la sentenza divenuta irrevocabile per ultima era quella emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dalla Corte di appello di Genova il 16 novembre 2021, divenuta irrevocabile il 4 gennaio 2022, recante la riforma della corrispondente sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Massa il 3 maggio 2021, nella parte in cui questa aveva dichiarato l'imputata delinquente abituale. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. stabilisce che, quando l'esecuzione riguarda più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima, anche se la questione attiene ad un diverso titolo esecutivo (Sez. 1, Sentenza n. 33923 del 07/07/2015, Rv. 264679).

È stato chiarito la dichiarazione di abitualità criminosa implica una serie di conseguenze di natura penale ed una vera caratterizzazione del soggetto agli effetti della legge penale destinata a valere anche per il futuro; conseguentemente, se il giudice di appello riforma la sentenza di primo grado in relazione alla declaratoria di delinquenza abituale, la competenza per gli incidenti di esecuzione si radica nello stesso giudice di appello (Sez. 6, Ordinanza n. 1019 del 16/04/1970, Rv. 114954 - 01).

2. In applicazione dei suddetti principi, nel caso concreto ora in esame occorre affermare la competenza della Corte di appello di Genova, alla quale gli atti devono trasmettersi per la decisione sulla domanda di [OSCURATO:PERSONA], in quanto dal certificato del Casellario giudiziale emerge che proprio tale Corte ha emesso,316 novembre 2021, la sentenza divenuta irrevocabile il 4 gennaio 2022, quindi per ultima, ed è pacifico che tale sentenza rechi la riforma della corrispondente sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Massa il 3 maggio 2021, nella parte in cui questa aveva dichiarato l'imputata delinquente abituale.

Ciò emerge, infatti, dai citati provvedimenti dichiarativi di incompetenza, emessi, rispettivamente, dalla Corte di appello di Genova il 20 maggio 2022 e dal Tribunale di Massa in data 8 giugno 2022.(v.

N, 10.6 fru. ifbil)41/610 Piv 141159 P. Q. M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte di appello di Genova cui dispone trasmettersi gli atti.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE MASSA nei confronti di: CORTE APPELLO DI GENOVAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MASSAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria della competenza della Corte di appello di Genova.(0ut‘i USA [OSCURATO:PERSONA]. 3 LL w 137/291a ‘PCC/10(0), [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 20 maggio 2022, depositato il 23 maggio 2022, la Corte di appello di Genova, in qualità di giudice dell'esecuzione, dichiarava la propria incompetenza - ritenendo la competenza del Tribunale di Massa - a decidere sulla richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], tendente ad ottenere l'applicazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., della disciplina della continuazione in ordine a reati per i quali costei risultava condannata in forza di sentenze divenute irrevocabili. 2. Con provvedimento in data 8 giugno 2022, il Tribunale di Massa dichiarava a sua volta la propria incompetenza a provvedere sulla domanda di riconoscimento della continuazione e disponeva la rimessione degli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto, sulla base del rilievo che la sentenza divenuta irrevocabile per ultima era quella emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dalla Corte di appello di Genova il 16 novembre 2021, divenuta irrevocabile il 4 gennaio 2022, recante la riforma della corrispondente sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Massa il 3 maggio 2021, nella parte in cui questa aveva dichiarato l'imputata delinquente abituale. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. stabilisce che, quando l'esecuzione riguarda più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima, anche se la questione attiene ad un diverso titolo esecutivo (Sez. 1, Sentenza n. 33923 del 07/07/2015, Rv. 264679). È stato chiarito la dichiarazione di abitualità criminosa implica una serie di conseguenze di natura penale ed una vera caratterizzazione del soggetto agli effetti della legge penale destinata a valere anche per il futuro; conseguentemente, se il giudice di appello riforma la sentenza di primo grado in relazione alla declaratoria di delinquenza abituale, la competenza per gli incidenti di esecuzione si radica nello stesso giudice di appello (Sez. 6, Ordinanza n. 1019 del 16/04/1970, Rv. 114954 - 01). 2. In applicazione dei suddetti principi, nel caso concreto ora in esame occorre affermare la competenza della Corte di appello di Genova, alla quale gli atti devono trasmettersi per la decisione sulla domanda di [OSCURATO:PERSONA], in quanto dal certificato del Casellario giudiziale emerge che proprio tale Corte ha emesso,316 novembre 2021, la sentenza divenuta irrevocabile il 4 gennaio 2022, quindi per ultima, ed è pacifico che tale sentenza rechi la riforma della corrispondente sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Massa il 3 maggio 2021, nella parte in cui questa aveva dichiarato l'imputata delinquente abituale. Ciò emerge, infatti, dai citati provvedimenti dichiarativi di incompetenza, emessi, rispettivamente, dalla Corte di appello di Genova il 20 maggio 2022 e dal Tribunale di Massa in data 8 giugno 2022.(v. N, 10.6 fru. ifbil)41/610 Piv 141159 P. Q. M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte di appello di Genova cui dispone trasmettersi gli atti. Così dec
Sentenza Cassazione n. 20166/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris