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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 ottobre 2025

Cassazione n. 29016/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.485/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 102, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A, elettivamente domiciliato in MILANO [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 2085/2021 depositata il 02/11/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

LA CORTE OSSERVA1.- La società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],quale fideiussore della prima, hanno proposto ricorso per ottenere la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Firenze il 14.09.2021 resa tra la stessa e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., rimasta contumace in appello, e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. cessionaria da BANCA [OSCURATO:SOCIETA] e rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA]., sentenza che aveva confermato quella resa dal Tribunale di Siena di rigetto – all’esito di CTU - delle domande proposte riguardanti i rapporti bancari intrattenuti con l’istituto di credito convenuto - ovvero contratto di conto corrente ordinario stipulato in data antecedente il 30.09.1995, a cui era collegato un mutuo ipotecario ed un finanziamento agrario con garanzia cambiaria - rispetto ai quali le parti attrici deducevano anomalie, contabili, finanziarie e di trasparenza bancaria ai danni della correntista società (interessi ultra legali senza alcuna pattuizione scritta, capitalizzazione trimestrale degli interessi, addebito di costi, oneri e commissioni fra cui commissioni di massimo scoperto, applicazione di antergazioni e postergazioni di valuta sulle operazioni, applicazione di sistemi di calcolo in “linea banca” al posto di quelli “in linea capitale”, oltre all’applicazione di un T.E.G. superiore al c.d. tasso soglia usura).

2. –Con il ricorso per cassazione avevano proposto due motivi di illegittimità della sentenza gravata, chiedendo in via preliminare istruttoria di rimettere la causa sul ruolo e disporre la CTU tecnica contabile sul contratto di mutuo ipotecario e sul finanziamento agrario nonché ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., ricorso cui aveva resistito [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. –in persona della sua mandataria e procuratrice speciale [OSCURATO:PERSONA] S.p.a -già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e per essa [OSCURATO:SOCIETA]., mentre [OSCURATO:SOCIETA]. era rimasta intimata; 3.- Successivamente, tra le parti sono intercorse trattative ed è intervenuta la transazione che ha definito la causa; pertanto con atto in data 19.7.2025 sottoscritto dai rispettivi procuratori hanno dichiarato di rinunciare al ricorso e alla relativa difesa, nulla chiedendo in punto spese.

4. ─ Il giudizio deve essere dunque dichiarato estinto. 7.- Le spese del grado non devono essere regolate dal momento che la rinuncia al ricorso è accettata dalla controparte.

P.Q.M La Corte, visto l’art. 391 c.p.c. dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della 1° Sezione Civile del 23.10.2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.485/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 102, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A, elettivamente domiciliato in MILANO [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 2085/2021 depositata il 02/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. LA CORTE OSSERVA1.- La società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],quale fideiussore della prima, hanno proposto ricorso per ottenere la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Firenze il 14.09.2021 resa tra la stessa e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., rimasta contumace in appello, e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. cessionaria da BANCA [OSCURATO:SOCIETA] e rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA]., sentenza che aveva confermato quella resa dal Tribunale di Siena di rigetto – all’esito di CTU - delle domande proposte riguardanti i rapporti bancari intrattenuti con l’istituto di credito convenuto - ovvero contratto di conto corrente ordinario stipulato in data antecedente il 30.09.1995, a cui era collegato un mutuo ipotecario ed un finanziamento agrario con garanzia cambiaria - rispetto ai quali le parti attrici deducevano anomalie, contabili, finanziarie e di trasparenza bancaria ai danni della correntista società (interessi ultra legali senza alcuna pattuizione scritta, capitalizzazione trimestrale degli interessi, addebito di costi, oneri e commissioni fra cui commissioni di massimo scoperto, applicazione di antergazioni e postergazioni di valuta sulle operazioni, applicazione di sistemi di calcolo in “linea banca” al posto di quelli “in linea capitale”, oltre all’applicazione di un T.E.G. superiore al c.d. tasso soglia usura). 2. –Con il ricorso per cassazione avevano proposto due motivi di illegittimità della sentenza gravata, chiedendo in via preliminare istruttoria di rimettere la causa sul ruolo e disporre la CTU tecnica contabile sul contratto di mutuo ipotecario e sul finanziamento agrario nonché ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., ricorso cui aveva resistito [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. –in persona della sua mandataria e procuratrice speciale [OSCURATO:PERSONA] S.p.a -già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e per essa [OSCURATO:SOCIETA]., mentre [OSCURATO:SOCIETA]. era rimasta intimata; 3.- Successivamente, tra le parti sono intercorse trattative ed è intervenuta la transazione che ha definito la causa; pertanto con atto in data 19.7.2025 sottoscritto dai rispettivi procuratori hanno dichiarato di rinunciare al ricorso e alla relativa difesa, nulla chiedendo in punto spese. 4. ─ Il giudizio deve essere dunque dichiarato estinto. 7.- Le spese del grado non devono essere regolate dal momento che la rinuncia al ricorso è accettata dalla controparte. P.Q.M La Corte, visto l’art. 391 c.p.c. dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della 1° Sezione Civile del 23.10.2025 [OSCURATO:PERSONA]
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