CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 marzo 2024
Cassazione n. 23038/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di PISTOIAi clato_a_v_vise--a-1.Peiss-arti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in ordine al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R.309/1990, in relazione a plurimi episodi di cessione di sostanza stupefacente, deducendo, con unico motivo, violazione di legge in relazione alla mancata qualificazione dei fatti contestati ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R.309/1990. Al riguardo si evidenzia che al ricorrente sono contestate numerosissime cessioni di sostanza stupefacente a numerosi e diversi acquirenti, avvenute in uno stretto lasso temporale di pochi mesi. Ne segue che non sussiste alcuna erronea qualificazione giuridica dei fatti, stante comunque la pluralità di episodi di cessione contestati, l'ammontare cospicuo delle somme corrisposte dagli acquirenti e, pertanto, la carenza di dati ictu ocull evincibili in ordine ad una pretesa violazione di legge, la doglianza essendosi limitata a censurare la valutazione compiuta in sede giudiziale allegando considerazioni fattuali prive di auto-evidenza. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 marzo 2024 Il,Consigliere estensore Il Presidente