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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 48638/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] — Ce ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 24 maggio 2021 la Corte di appello di Lecce, in riforma della pronuncia del G.U.P. del locale Tribunale del 19 settembre 2017, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di mesi cinque e giorni dieci di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 589-bis cod. pen. 1.1.

L'imputata è stata ritenuta responsabile di avere, per negligenza, imprudenza, imperizia, nonché inosservanza delle norme sulla circolazione stradale (artt. 142, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), non rispettando il previsto limite di velocità di 50 km/h mentre era alla guida di un'autovettura [OSCURATO:PERSONA], cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA] che, alla guida di un motocarro Ape, si stava accingendo a svoltare a sinistra, omettendo di arrestarsi al centro della strada e di concedere la dovuta precedenza all'auto della Trombone, che, sopraggiungendo dall'opposta corsia di marcia con una velocità di circa 70/75 Km/h, non era risuscita, nonostante la manovra di frenata, ad evitare l'impatto con la parte destra della cabina del Motoape.

Le emergenze probatorie e le svolte consulenze tecniche avevano consentito di accertare, infatti, che il sinistro era stato prevalentemente causato dall'inappropriata condotta di guida tenuta dalla vittima, che non aveva dato la necessaria precedenza al veicolo condotto dall'imputata, ma che, comunque, vi era stato il contributo eziologico da parte di quest'ultima alla verificazione del decesso del Nicoletti, per aver proceduto ad una velocità superiore al limite previsto - che, ove rispettato, le avrebbe consentito di frenare in tempo utile e di evitare la collisione -.

2. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, deducendo due motivi di doglianza.

Con il primo sono stati eccepiti violazione dell'art. 589-bis cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Avrebbe, in particolare, errato la Corte di appello per non aver riformato la sentenza di primo grado in ragione della ritenuta insussistenza dell'ipotesi delittuosa ascritta all'imputata, atteso che l'altrui scorretta condotta aveva rappresentato un evento eccezionale ed atipico, del tutto imprevedibile e tale da determinare la recisione di ogni relazione causale con il comportamento tenuto dalla Trombone.

A dire di quest'ultima, infatti, l'estemporanea manovra di guida posta in essere dal Nicoletti, improvvisamente balzato nella corsia opposta di marcia, avrebbe determinato una situazione di pericolo del tutto sorprendente ed inattesa, non preventivabile neanche da parte di un automobilista esperto.

L'aver tenuto una velocità di poco superiore ai limiti previsti, pertanto, non avrebbe rappresentato una condotta idonea a configurare la sua responsabilità penale, essendo stato giudizialmente accertato, nonché contraddittoriamente indicato dai giudici di merito in sentenza, che l'impatto avuto dalla sua auto con la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe verificato ad una velocità di 40 km/h, pertanto inferiore rispetto ai previsti limiti.

Con la seconda doglianza la ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 222 cod. strada, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. [OSCURATO:PERSONA] lamenta, in particolare, l'erroneità e la contraddittorietà della decisione con cui la Corte territoriale, pur avendo ridotto la pena secondo i minimi edittali, a seguito del riconoscimento dell'art. 589-bis, comma 7, cod. pen., delle circostanze attenuanti generiche ed all'applicazione della diminuzione per il rito, non avrebbe operato un'identica riduzione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, quantificata in anni due.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Il difensore ha depositato successive conclusioni scritte, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

2. L'esame della impugnata sentenza consente, infatti, di constatare come le censure in questa sede proposte nella sostanza ripropongano le medesime doglianze dedotte nel giudizio di appello, rispetto alle quali non può che ribadirsi quanto già più volte chiarito da parte di questa Corte, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01).

3. In ogni modo, a prescindere dalla decisività della superiore argomentazione, il Collegio rileva come la censura eccepita dalla ricorrente in ordine all'imprevedibilità ed eccezionalità della condotta di guida tenuta dalla vittima - che con un'estemporanea manovra era improvvisamente balzata nella corsia opposta rispetto a quella di marcia, così elidendo ogni efficienza causale della violazione della regola cautelare imputabile alla Trombone - di fatto afferisca alla ricostruzione della dinamica dell'incidente e all'interpretazione delle prove assunte, e cioè a questioni non passibili di valutazione in questa sede di legittimità.

In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così, tra le tante, Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428-01).

Esula, quindi, dai poteri della Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone e altri, Rv. 207944-01).

Sono precluse al giudice di legittimità, pertanto, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507-01).

E', conseguentemente, sottratta al sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga, con motivazione logica e congrua, le ragioni del proprio convincimento.

Per altro verso, in virtù di un consolidato orientamento ermeneutico, gli aspetti riguardanti la ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale, che attengono necessariamente al fatto, sono rimessi all'apprezzamento del giudice della cognizione e risultano insindacabili ove non si individuino evidenti vizi di carattere logico nella motivazione (cfr., in particolare, Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Baldisseri, Rv. 271679-01, per la quale la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione).

3.1. Ebbene, nel caso di specie può senz'altro ritenersi che la Corte territoriale - anche riferendosi alle considerazioni di merito espresse dal giudice di primo grado - abbia fornito una chiara rappresentazione degli elementi di fatto considerati nella propria decisione, oltre che della modalità maggiormente plausibile con cui il sinistro è da ritenersi sia accaduto.

E' stato, infatti, adeguatamente esplicato come, in ragione delle risultanze tecniche acquisite, sia risultata giudizialmente comprovata la colpevolezza dell'imputata, e ciò anche aderendo alla tesi difensiva per cui la donna stava procedendo alla velocità di 63 km/h, considerato che solo ove tale velocità fosse stata mantenuta nel previsto limite di 50 km/h «ella avrebbe avuto uno spazio di 14 metri, dopo il tempo e lo spazio di reazione, per frenare ed evitare lo scontro», per cui «ad una maggiore velocità, anche quella indicata dal consulente della difesa, lo scontro si sarebbe verificato ugualmente.

Innegabile, quindi, il contributo causale della Trombone che, violando la norma impositiva del limite di velocità su quel tratto di strada, concorreva a determinare il sinistro».

In ragione della rappresentata motivazione, allora, non appare esservi dubbio di sorta in ordine al fatto che le censure mosse dalla Trombone in ordine all'erroneità della ricostruzione dei fatti ed alla mancata considerazione della condotta di guida tenuta dalla persona offesa in termini di assoluta abnormità ed imprevedibilità, si appalesano, nella sostanza, come volte ad ottenere solo una rivalutazione del materiale probatorio raccolto in sede di merito, il che, avuto riguardo alla coerenza ed alla logicità della motivazione resa, appare del tutto infondato.

D'altro canto, gli elementi dedotti dalla ricorrente possono, al più, valere a suggerire una lettura alternativa delle emergenze probatorie, ma non di certo a ribaltarne l'esito in modo univoco, con ciò che ne consegue in termini di affermazione della penale responsabilità dell'imputata.

4. Parimenti priva di ogni fondamento è anche la seconda doglianza dedotta dalla ricorrente, con cui è stata lamentata l'erroneità e la contraddittorietà della decisione con cui la Corte di appello, pur a fronte dell'operata riduzione della pena applicatale nei minimi edittali, non avrebbe operato un'identica diminuzione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Assume, in proposito, decisiva rilevanza la circostanza per cui l'entità della sanzione amministrativa accessoria non deve essere determinata seguendo i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., bensì in base ai diversi parametri previsti dall'art. 218, comma 2, cod. strada.

Ne consegue che le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di una eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento.

Nella specie, del resto, la Corte di appello ha dato conto, sia pur molto succintamente, delle ragioni di applicazione della sanzione amministrativa accessoria in misura superiore al minimo, riferendosi alla gravità della condotta colposa dell'imputata, consistita nella violazione delle norme sulla velocità, il cui mancato rispetto è spesso causa di verificazione di sinistri mortali.

Né, d'altro canto, il giudizio è stato deciso con sentenza di patteggiamento, che sola avrebbe consentito, in ossequio al disposto della norma dell'art. 222, comma 2-bis, cod. strada, l'invocata riduzione, prevedendo tale ultima che «la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale».

5. Il ricorso deve, conclusivamente, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] — Ce ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24 maggio 2021 la Corte di appello di Lecce, in riforma della pronuncia del G.U.P. del locale Tribunale del 19 settembre 2017, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di mesi cinque e giorni dieci di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 589-bis cod. pen. 1.1. L'imputata è stata ritenuta responsabile di avere, per negligenza, imprudenza, imperizia, nonché inosservanza delle norme sulla circolazione stradale (artt. 142, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), non rispettando il previsto limite di velocità di 50 km/h mentre era alla guida di un'autovettura [OSCURATO:PERSONA], cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA] che, alla guida di un motocarro Ape, si stava accingendo a svoltare a sinistra, omettendo di arrestarsi al centro della strada e di concedere la dovuta precedenza all'auto della Trombone, che, sopraggiungendo dall'opposta corsia di marcia con una velocità di circa 70/75 Km/h, non era risuscita, nonostante la manovra di frenata, ad evitare l'impatto con la parte destra della cabina del Motoape. Le emergenze probatorie e le svolte consulenze tecniche avevano consentito di accertare, infatti, che il sinistro era stato prevalentemente causato dall'inappropriata condotta di guida tenuta dalla vittima, che non aveva dato la necessaria precedenza al veicolo condotto dall'imputata, ma che, comunque, vi era stato il contributo eziologico da parte di quest'ultima alla verificazione del decesso del Nicoletti, per aver proceduto ad una velocità superiore al limite previsto - che, ove rispettato, le avrebbe consentito di frenare in tempo utile e di evitare la collisione -. 2. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, deducendo due motivi di doglianza. Con il primo sono stati eccepiti violazione dell'art. 589-bis cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Avrebbe, in particolare, errato la Corte di appello per non aver riformato la sentenza di primo grado in ragione della ritenuta insussistenza dell'ipotesi delittuosa ascritta all'imputata, atteso che l'altrui scorretta condotta aveva rappresentato un evento eccezionale ed atipico, del tutto imprevedibile e tale da determinare la recisione di ogni relazione causale con il comportamento tenuto dalla Trombone. A dire di quest'ultima, infatti, l'estemporanea manovra di guida posta in essere dal Nicoletti, improvvisamente balzato nella corsia opposta di marcia, avrebbe determinato una situazione di pericolo del tutto sorprendente ed inattesa, non preventivabile neanche da parte di un automobilista esperto. L'aver tenuto una velocità di poco superiore ai limiti previsti, pertanto, non avrebbe rappresentato una condotta idonea a configurare la sua responsabilità penale, essendo stato giudizialmente accertato, nonché contraddittoriamente indicato dai giudici di merito in sentenza, che l'impatto avuto dalla sua auto con la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe verificato ad una velocità di 40 km/h, pertanto inferiore rispetto ai previsti limiti. Con la seconda doglianza la ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 222 cod. strada, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. [OSCURATO:PERSONA] lamenta, in particolare, l'erroneità e la contraddittorietà della decisione con cui la Corte territoriale, pur avendo ridotto la pena secondo i minimi edittali, a seguito del riconoscimento dell'art. 589-bis, comma 7, cod. pen., delle circostanze attenuanti generiche ed all'applicazione della diminuzione per il rito, non avrebbe operato un'identica riduzione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, quantificata in anni due. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il difensore ha depositato successive conclusioni scritte, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. L'esame della impugnata sentenza consente, infatti, di constatare come le censure in questa sede proposte nella sostanza ripropongano le medesime doglianze dedotte nel giudizio di appello, rispetto alle quali non può che ribadirsi quanto già più volte chiarito da parte di questa Corte, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01). 3. In ogni modo, a prescindere dalla decisività della superiore argomentazione, il Collegio rileva come la censura eccepita dalla ricorrente in ordine all'imprevedibilità ed eccezionalità della condotta di guida tenuta dalla vittima - che con un'estemporanea manovra era improvvisamente balzata nella corsia opposta rispetto a quella di marcia, così elidendo ogni efficienza causale della violazione della regola cautelare imputabile alla Trombone - di fatto afferisca alla ricostruzione della dinamica dell'incidente e all'interpretazione delle prove assunte, e cioè a questioni non passibili di valutazione in questa sede di legittimità. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così, tra le tante, Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428-01). Esula, quindi, dai poteri della Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone e altri, Rv. 207944-01). Sono precluse al giudice di legittimità, pertanto, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507-01). E', conseguentemente, sottratta al sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga, con motivazione logica e congrua, le ragioni del proprio convincimento. Per altro verso, in virtù di un consolidato orientamento ermeneutico, gli aspetti riguardanti la ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale, che attengono necessariamente al fatto, sono rimessi all'apprezzamento del giudice della cognizione e risultano insindacabili ove non si individuino evidenti vizi di carattere logico nella motivazione (cfr., in particolare, Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Baldisseri, Rv. 271679-01, per la quale la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione). 3.1. Ebbene, nel caso di specie può senz'altro ritenersi che la Corte territoriale - anche riferendosi alle considerazioni di merito espresse dal giudice di primo grado - abbia fornito una chiara rappresentazione degli elementi di fatto considerati nella propria decisione, oltre che della modalità maggiormente plausibile con cui il sinistro è da ritenersi sia accaduto. E' stato, infatti, adeguatamente esplicato come, in ragione delle risultanze tecniche acquisite, sia risultata giudizialmente comprovata la colpevolezza dell'imputata, e ciò anche aderendo alla tesi difensiva per cui la donna stava procedendo alla velocità di 63 km/h, considerato che solo ove tale velocità fosse stata mantenuta nel previsto limite di 50 km/h «ella avrebbe avuto uno spazio di 14 metri, dopo il tempo e lo spazio di reazione, per frenare ed evitare lo scontro», per cui «ad una maggiore velocità, anche quella indicata dal consulente della difesa, lo scontro si sarebbe verificato ugualmente. Innegabile, quindi, il contributo causale della Trombone che, violando la norma impositiva del limite di velocità su quel tratto di strada, concorreva a determinare il sinistro». In ragione della rappresentata motivazione, allora, non appare esservi dubbio di sorta in ordine al fatto che le censure mosse dalla Trombone in ordine all'erroneità della ricostruzione dei fatti ed alla mancata considerazione della condotta di guida tenuta dalla persona offesa in termini di assoluta abnormità ed imprevedibilità, si appalesano, nella sostanza, come volte ad ottenere solo una rivalutazione del materiale probatorio raccolto in sede di merito, il che, avuto riguardo alla coerenza ed alla logicità della motivazione resa, appare del tutto infondato. D'altro canto, gli elementi dedotti dalla ricorrente possono, al più, valere a suggerire una lettura alternativa delle emergenze probatorie, ma non di certo a ribaltarne l'esito in modo univoco, con ciò che ne consegue in termini di affermazione della penale responsabilità dell'imputata. 4. Parimenti priva di ogni fondamento è anche la seconda doglianza dedotta dalla ricorrente, con cui è stata lamentata l'erroneità e la contraddittorietà della decisione con cui la Corte di appello, pur a fronte dell'operata riduzione della pena applicatale nei minimi edittali, non avrebbe operato un'identica diminuzione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Assume, in proposito, decisiva rilevanza la circostanza per cui l'entità della sanzione amministrativa accessoria non deve essere determinata seguendo i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., bensì in base ai diversi parametri previsti dall'art. 218, comma 2, cod. strada. Ne consegue che le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di una eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento. Nella specie, del resto, la Corte di appello ha dato conto, sia pur molto succintamente, delle ragioni di applicazione della sanzione amministrativa accessoria in misura superiore al minimo, riferendosi alla gravità della condotta colposa dell'imputata, consistita nella violazione delle norme sulla velocità, il cui mancato rispetto è spesso causa di verificazione di sinistri mortali. Né, d'altro canto, il giudizio è stato deciso con sentenza di patteggiamento, che sola avrebbe consentito, in ossequio al disposto della norma dell'art. 222, comma 2-bis, cod. strada, l'invocata riduzione, prevedendo tale ultima che «la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale». 5. Il ricorso deve, conclusivamente, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
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