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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2025

Cassazione n. 05476/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 18 giugno 2024, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto colpevole del delitto di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Avverso la sentenza di appello ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, che articola tre motivi di ricorso con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancanza dell'elemento soggettivo del reato, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e, infine, al diniego delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen.

Il ricorso è inammissibile, risultando i motivi di ricorso meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (p. 4 sent. app.), con cui il ricorrente non opera alcun confronto.

Dovendosi altresì ricordare che la determinazione del trattamento sanzionatorio è naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice, rilevando in sede di legittimità unicamente la sua mancata congruità o manifesta illogicità: evenienza che non ricorre nel caso di specie.

Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 18 giugno 2024, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto colpevole del delitto di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Avverso la sentenza di appello ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, che articola tre motivi di ricorso con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancanza dell'elemento soggettivo del reato, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e, infine, al diniego delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile, risultando i motivi di ricorso meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (p. 4 sent. app.), con cui il ricorrente non opera alcun confronto. Dovendosi altresì ricordare che la determinazione del trattamento sanzionatorio è naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice, rilevando in sede di legittimità unicamente la sua mancata congruità o manifesta illogicità: evenienza che non ricorre nel caso di specie. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 05476/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris