CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 marzo 2022
Cassazione n. 19253/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato Albania il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 Corte appello Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Bologna dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] che, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, ha disposto il riconoscimento della sentenza con cui il ricorrente è stato condannato dall'A.G. tedesca alla pena di giustizia per il reato di furto aggravato e continuato, rifiutando la consegna e disponendo che l'esecuzione della pena avvenga in Italia. Al riguardo, deduce: 1.1. inosservanza degli artt. 7 e 10 D.Lgs. n. 161 del 2010 e 733 cod. proc. pen., per avere la sentenza impugnata omesso di contemplare anche il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso dall'A.G. tedesca in assenza di successivi provvedimenti con cui detta A.G. ne abbia disposto la revoca. 1.2. inosservanza degli artt. 7 e 10 D.Lgs. n. 161 del 2010, 733 e 735 cod. proc. pen., per avere la sentenza impugnata calcolato in modo erroneo il presofferto da detrarre ai fini della corretta determinazione della pena da scontare in Italia (erroneamente determinato in giorni 17 a fronte invece di giorni 203). 1.3. inosservanza degli artt. 7 e 10 D.Lgs. n. 161 del 2010, 730 cod. proc. pen., per assenza del provvedimento che avrebbe determinato la revoca della pena sospesa, circostanza di cui si darebbe atto nel MAE in assenza, tuttavia, dell'indicazione delle ragioni sottese alla revoca. 2. Con requisitoria in data 26/04/2022, il P.G. presso questa Corte, sul rilievo dell'infondatezza dei motivi dedotti, ha concluso per il rigetto del ricorso. 3. Con memoria in data 03/5/20220, la difesa del condannato, nel replicare alle conclusioni del P.G., ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Se le informazioni contenute nel MAE in relazione ai titoli giurisdizionali e giudiziali in forza dei quali è richiesta la consegna soddisfano le condizioni per la procedura passiva, fatte salve le integrazioni previste dall'art. 16 della I. n. 69 DEL 2005, allorché la consegna viene rifiutata ai sensi dell'art. 18 -bis e si procede, previo riconoscimento, all'esecuzione della sentenza straniera in Italia, detti riferimenti, laddove contestati o incerti, debbono necessariamente essere approfonditi mediante l'acquisizione, anche previa diretta richiesta all'A.G. competente dello Stato estero, della relativa documentazione. Nel caso in esame, se il MAE dà atto che la pena sospesa concessa dalla sentenza di condanna oggetto di riconoscimento è stata revocata (altrimenti la richiesta di consegna passiva tramite MAE non sarebbe stata neppure possibile), nessuna acquisizione vi è stata del relativo provvedimento giurisdizionale, anche al fine di verificarne le ragioni. Inoltre, tale carenza è riscontrabile pure a proposito dell'esatta determinazione del periodo di presofferto subito dall'imputato a titolo di custodia cautelare nel corso del procedimento, da detrarre ai fini esecutivi sulla pena complessiva inflitta dall'A.G. tedesca, risultando una discrasia tra la misura considerevole indicata in sentenza e quella successivamente riportata nel MAE. 2. Si tratta di carenze che non consentono l'esatta identificazione della portata del provvedimento impugnato, ai fini della sua legittima esecuzione. Va, pertanto, annullata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio. Roma, li 13/05/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D'