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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2024

Cassazione n. 09540/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 28765/24 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alle pene di legge per la violazione degli art.81 cpv cod. pen. e 5 d.lgs. n. 74 del 2000; Rilevato che l'imputato lamenta che il calcolo dell'IVA evasa è stato determinato per ogni anno sulla base di un elenco di fatture non acquisite nel fascicolo delle indagini preliminari e osserva che nel processo penale non valgono le presunzioni del processo tributario (primo motivo), il che ha comportato delle statuizioni accessorie, tra cui la confisca, illegittime (secondo motivo); Rilevato che le doglianze sono inconsistenti e non si confrontano con la sentenza impugnata che dà conto dell'operato della Guardia di finanza che aveva verificato la totale assenza della prescritta documentazione contabile nonché dei riscontri incrociati della Guardia di finanza e trasfusi nella relazione sull'evasione fiscale: la Corte territoriale ha escluso che si versi in un'ipotesi di presunzione tributaria perché manca del tutto la documentazione che l'imputato, pacificamente soggetto obbligato, avrebbe dovuto presentare; d'altra parte il riferimento al silenzio dell'imputato è stato compiuto solo al fine di rilevare, anche a fronte del preciso quadro emerso ed esaminato nel corso del giudizio abbreviato, che lo stesso non aveva offerto una prospettazione diversa rispetto alla prospettazione accusatoria; Rilevato che la sentenza impugnata è immune da censure, anche con riferimento alle statuizioni accessorie e in particolare alla confisca; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 1'8 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 28765/24 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alle pene di legge per la violazione degli art.81 cpv cod. pen. e 5 d.lgs. n. 74 del 2000; Rilevato che l'imputato lamenta che il calcolo dell'IVA evasa è stato determinato per ogni anno sulla base di un elenco di fatture non acquisite nel fascicolo delle indagini preliminari e osserva che nel processo penale non valgono le presunzioni del processo tributario (primo motivo), il che ha comportato delle statuizioni accessorie, tra cui la confisca, illegittime (secondo motivo); Rilevato che le doglianze sono inconsistenti e non si confrontano con la sentenza impugnata che dà conto dell'operato della Guardia di finanza che aveva verificato la totale assenza della prescritta documentazione contabile nonché dei riscontri incrociati della Guardia di finanza e trasfusi nella relazione sull'evasione fiscale: la Corte territoriale ha escluso che si versi in un'ipotesi di presunzione tributaria perché manca del tutto la documentazione che l'imputato, pacificamente soggetto obbligato, avrebbe dovuto presentare; d'altra parte il riferimento al silenzio dell'imputato è stato compiuto solo al fine di rilevare, anche a fronte del preciso quadro emerso ed esaminato nel corso del giudizio abbreviato, che lo stesso non aveva offerto una prospettazione diversa rispetto alla prospettazione accusatoria; Rilevato che la sentenza impugnata è immune da censure, anche con riferimento alle statuizioni accessorie e in particolare alla confisca; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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