CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 41746/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso; O 1(7) CL 0_ preso atto dell'assenza del difensore del ricorrente. CO D O Ce O H O • o o E i3 O O E —I [OSCURATO:PERSONA] O —i 5 D 2 1. Con ordinanza del 16 giugno 2025, il Giudice per le indagini preliminari del zTribunale di Catania aveva applicato nei confronti di H.N. o w E iH.N. - in relazione al reato di atti persecutori, commesso in danno di A.A. - le misure cautelari del divieto di dimora nel Comune di Catania e del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da essa frequentati, con le ulteriori prescrizioni di non comunicare con la vittima e di non allontanarsi dalla propria abitazione, dalle ore 15.30 alle ore 3,00. CO Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata Giudice per le indagini co {t,preliminari, I' indagato, con condotte reiterate, avrebbe «perseguitato la donna con Lo 03 n l- aggressioni fisiche, incursioni nell'abitazione, ingiurie, messaggi continui, nl- ingenerando nella donna ansia e timore per la propria incolumità». (r, Il Tribunale di Catania, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame, ha annullato l'ordinanza, limitatamente al divieto di allontanamento dall'abitazione uJ dalle ore 15.30 alle ore 3, confermandola nel resto. o oCC 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'indagato ha proposto ricorso o_ 07 D per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. CC Con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione o della legge penale, in relazione agli artt. 274, 275, 282-ter, 282-quater e 283 cod. E uJ uJ proc. pen. o Sostiene che il Tribunale, ignorando le doglianze difensive, non avrebbe uJ LU effettuato una valutazione delle esigenze cautelari autonoma e conforme ai principi LU di adeguatezza e di proporzionai ità. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente, inoltre, sostiene che il cumulo delle misure cautelari o determinerebbe un'eccessiva compressione della libertà personale e che la r-- motivazione del provvedimento impugnato sarebbe carente, poiché il Tribunale os n -5,1 non avrebbe chiarito le ragioni per cui sarebbe necessaria l'applicazione congiunta Lo ~~ Lo del le misure. Lfsc r Deduce, infine, l'illogicità del cumulo tra il divieto di dimora nel Comune di • os -d- •= • [OSCURATO:PERSONA] e il divieto di avvicinamento alla persona offesa, che risiede proprio in • U1 quella città. ‘- (2 C =i uJ • D , O o_ [OSCURATO:PERSONA] O I-Lo CC D o_ CC Lo CC 1. Il ricorso deve essere rigettato. I giudici di merito, invero, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, c.) LU 03 O E —I hanno effettuato autonome valutazioni in ordine alle esigenze cautelari, come LU o ! dimostrato anche dal fatto che il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato o r--3 N W le misure del divieto di dimora e del divieto di avvicinamento, in difformità alla in azz_ 07 richiesta di misura custodiale avanzata dal pubblico ministero, e che il Tribunale o Ul' ' EE 2 iLha annullato l'ordinanza genetica, limitatamente al divieto di allontanamento dall'abitazione dalle ore 15.30 alle ore 3. Il giudice del riesame ha evidenziato che l'applicazione cumulativa delle restanti misure era resa necessaria dalla gravità dei fatti e dalla personalità particolarmente trasgressiva e violenta dell'indagato. Il Tribunale ha posto in rilievo come le misure fossero proporzionate all'entità del fatto, in considerazione delle gravi condotte poste in essere dall'indagato e delle rilevanti conseguenze che ne erano derivate alla vittima. Le valutazioni sono state effettuate in termini di concretezza e di attualità, avendo il Tribunale evidenziato che l'indagato aveva perseverato nell'aggressione della A.A. anche in presenza della polizia giudiziaria e che nei suoi confronti erano stati già emessi l'ammonimento del questore e un'altra misura cautelare per atti persecutori e lesioni personali, commessi ai danni di altre persone. Ha, poi, sottolineato che le esigenze cautelari destavano ancora maggiore preoccupazione in considerazione della circostanza che l' H.N. si era reso irreperibile al domicilio dichiarato all'atto della scarcerazione. Quanto alla presunta i llogicità tra il divieto di dimora nel Comune di Catania e il divieto di avvicinamento alla persona offesa, che risiede proprio in quella città, va rilevato che il giudice della cautela, senza incorrere in alcun vizio logico, si è preoccupato di evitare l'avvicinamento dell'indagato alla persona offesa quando quest'ultima si rechi al di fuori del territorio del Comune di Catania. Va, infine, rilevato che non sussiste alcun limite di carattere logico all'applicazione "congiunta" delle misure cautelari in questione, essendo compatibili le diverse prescrizioni a esse connesse. Sussisteva, invece, un limite di carattere normativo e riguardava la possibilità di disporla fin dall'inizio, ossia con l'ordinanza genetica. Tale limite, però, è stato superato con la legge n. 47 del 2015. In passato, la giurisprudenza formatasi sul quadro normativo previgente riteneva che l'applicazione cumulativa di misure cautelari personali, anche quando astrattamente possibile, potesse essere disposta «soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge agli artt. 276, comma 1, e 307, comma 1-bis, cod, proc. pen.» (Sez. U, 30 maggio 2006, n. 29907, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234138). Il quadro normativa, tuttavia, è stato modificato dalla legge n. 47 del 2015, che ha riformato l'art. 275 cod. proc. pen., che prevede i criteri di scelta delle misure. In particolare, la legge del 2015 ha completamente riformulato il terzo comma dell'art. 275 cod. proc. pen., che attualmente prevede che la misura custodiale possa «essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate». A seguito della novella, dunque, il codice di rito espressamente prevede che le misure cautelari personali possano essere applicate congiuntamente non più solo nelle 3• 5~~•ipotesi di trasgressione alle prescrizioni relative a misure in corso (art. 276, comma 1) e di scarcerazione dell'imputato per decorrenza termini (art. 307, comma 1- bis), ma anche con l'ordinanza genetica. L'applicazione congiunta non è prevista più solo per porre rimedio a determinate vicende delle misure già applicate, ma arricchisce il quadro delle decisioni adottabill dal giudice della cautela per cosoddisfare, fin dall'inizio, le esigenze cautelari con il minor sacrificio possibile per cola libertà personale. In tale ottica, l'applicazione congiunta delle misure appare Lo 03 nl- giustificata quando essa consenta di evitare l'imposizione di una misura più nl- afflittiva, essendo le esigenze cautelari ugualmente tutelabill con due misure che, (r, nel complesso, determinino un minor sacrificio della libertà personale dell'indagato (cfr. Sez. 5, n. 12503 del 04/02/2020, P., Rv. 279016). uJ Nella fattispecie in esame, il Giudice per le indagini preliminari, a fronte di una richiesta del pubblico ministero finalizzata a ottenere una misura custodiale, ha o oCC ritenuto, in maniera coerente con la ratto e la lettera del nuovo terzo comma o_ 07 D dell'art. 275 cod. proc. pen., di potere soddisfare le esigenze cautelari applicando CC congiuntamente le misure del divieto di dimora e del divieto di avvicinamento, o che, nel loro complesso, sicuramente determinano un minor sacrificio della libertà E uJ uJ personale dell'indagato. o uJ OD 2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. OD proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Lo .aj o 3. La natura dei rapporti oggetto della vicenda impone, in caso di diffusione r-- della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi. OS - r11-O3 0:1 Lo ~~ Lo P. P.Q.Mc r • os -d- •= [OSCURATO:PERSONA] il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese • U1 processual i. ‘- (2 In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli C =i uJ • D altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d. Igs. 196/03, in quanto imposto dalla , O o_ legge. O I-Lo CC D o_ CC Cosi deciso, il 17 ottobre 2025. Lo CCIl Consigliere estensore Il Presidente c.) LU "O O —I [OSCURATO:PERSONA] lo [OSCURATO:PERSONA] LU O 2o N W in azz_ 07 o UlEE 4 iL