CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 37820/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 giugno 2020 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa in data 12 settembre 2018 dal G.I.P. del Tribunale di Milano, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 589-bis, comma 2, cod. pen. in relazione all'art. 186, comma 2 lett. c), d.lgs. n. 285 del 1992 (capo A) perché il fatto non sussiste e, esclusa l'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, d.lgs. n. 285 del 1992, condannava l'appellante, in ordine al residuo reato di cui all'art. 186, commi 2 lett. c) e 2-sexies, d.lgs. n. 285 del 1992 (capo B), alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.800,00 di ammenda. In primo grado, invece, il Vieru era stato riconosciuto responsabile di entrambi i reati ascrittigli e per l'effetto - riconosciute le attenuanti di cui agli artt. 589-bis, comma 7, e 62 n.6 cod. pen. in relazione al delitto sub A, ed operata la riduzione per il rito - era stato condannato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione per il reato di cui al capo A), ed alla pena di mesi otto di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda in ordine al reato rubricato al capo B). 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo quattro motivi di doglianza - enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Con il primo viene eccepita violazione del divieto di reformatio in peius, ed in particolare delle norme degli artt. 442, comma 2, e 597, comma 3, cod. proc. pen., oltre a mancanza di motivazione in punto di misura della pena irrogata. Afferma il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe errato - dandone esplicazione in termini aritmetici - nella determinazione della pena applicatagli per la residua imputazione di cui al capo B, esclusa l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 186, comma 2- bis, C.d.S., in quanto, pur avendo apparentemente diminuito la pena rispetto a quella originariamente inflittagli dal primo giudice, ne avrebbe, invece, operato un aumento, in palese violazione del divieto di reformatio in peius. Con il secondo motivo viene dedotta mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto esse, a dire del ricorrente, non gli sarebbero state riconosciute a seguito di un'illegittima valorizzazione di aspetti già previsti nell'elemento oggettivo della fattispecie di cui all'art. 186, comma 2 lett. c), C.d.S. Altri e prevalenti elementi, già evidenziati dal Vieru in appello, avrebbero dovuto indurre, invece, al riconoscimento in suo favore dell'invocato beneficio. Con la terza doglianza viene lamentata mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di mancata concessione della sospensione condizionale della pena, oltre a violazione degli artt. 133, 163 e 164 cod. pen.Anche in questo caso rileverebbe l'illegittimità e l'insufficienza dei presupposti considerati dal giudice di seconde cure per escludere il riconoscimento della sospensione condizionale della pena, con contestuale omessa considerazione di significativi indici di valutazione a ciò favorevoli. Con l'ultimo motivo il ricorrente deduce, infine, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di mancata concessione della non menzione. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'accoglimento del primo motivo di censura, e quindi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con conseguente rideterminazione della pena ai sensi dell'art. 620 lett. I) cod. proc. pen., contestualmente richiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato, dovendo trovare accoglimento la doglianza dedotta con il primo motivo. 2. Alla stregua di quanto in precedenza osservato, il Vieru è stato condannato, con riferimento alla residua imputazione di cui all'art. 186, commi 2 lett. c) e 2-sexies, d.lgs. n. 285 del 1992 (capo B), in primo grado alla pena di mesi otto di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda, poi ridotta in seconde cure - in ragione della ritenuta esclusione dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, d.lgs. n. 285 del 1992 - alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.800,00 di ammenda. In riferimento a tali pene, la sentenza del primo giudice aveva dato puntuale esplicazione dei singoli passaggi attraverso cui si era addivenuti alla determinazione della pena finale - e cioè: «pena base, tenuto conto dell'aggravante di cui all'art. 186 comma 2-bis C.d.S., anni uno di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda, pena aumentata per l'aggravante di cui al comma 2- sexies dell'art. 186 C.d.S. ad anni uno di arresto ed euro 4.500,00 di ammenda, pena ridotta come sopra per il rito». La Corte di appello, invece, ha disposto la condanna dell'imputato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.800,00 di ammenda senza dare esplicazione alcuna delle motivazioni mediante cui è addivenuta alla determinazione di tale pena. Orbene, a fronte di una situazione così rappresentata, il Collegio rileva come il giudice di primo grado abbia applicato al Vieru, come pena base, il minimo edittale previsto per la contravvenzione di cui all'art. 186, comma 2 lett. c), d.lgs. n. 285 del 1992 (pari a mesi sei di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda), raddoppiata per l'applicazione dell'ipotesi aggravata di cui al successivo comma 2-bis. Venuta meno, per effetto della decisione assunta dal decidente di secondo grado, la circostanza aggravante prevista dal suddetto art. 186, comma 2-bis, C.d.S., la pena base corretta, da prendersi ora in considerazione, è quella minima edittalmente indicata dalla fattispecie dell'art. 186, comma 2 lett. c), d.lgs. n. 285 del 1992, come detto pari a mesi sei di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda. Sempre riferendosi al computo della pena seguito dal primo giudice, la pena pecuniaria deve poi essere aumentata, al pari di quanto da costui disposto, della metà - giusta applicazione della norma dell'art. 186, comma 2-sexies, C.d.S., per la quale «l'ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7» -. Si addiviene, pertanto, alla pena di mesi sei di arresto ed euro 2.250,00 di ammenda. Tale pena deve essere, infine, ridotta ulteriormente della metà, in quanto riferentesi a una contravvenzione, giusta previsione della norma dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., così individuandosi la corretta pena finale da applicarsi al Vieru in quella di mesi tre di arresto ed euro 1.125,00 di ammenda. Risulta corretta, pertanto, la prima doglianza dedotta dal ricorrente, in quanto nella sentenza gravata, oltre a non essere stata data esplicazione alcuna dei passaggi attraverso cui si è pervenuti a stabilire l'entità della nuova pena per il residuo reato, è stato palesemente violato il divieto di reformatio in peius, con evidente errore nella determinazione della pena. Soprattutto erronea sarebbe stata la mancata corretta applicazione della diminuente della metà prevista per il rito, rilevabile in questa sede ex officio (Sez. 4, n. 24897 del 18/05/2021, Bara, Rv. 281488-01; Sez. 3, n. 38474 del 31/05/2019, Lasalvia, Rv. 276760-01). Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, potendosi procedere direttamente in questa sede, ai sensi dell'art. 620 lett. I) cod. proc. pen., alla rideterminazione della pena che, per l'effetto della diminuente collegata alla scelta del giudizio abbreviato, deve essere definitivamente fissata in mesi tre di arresto ed euro 1.125,00 di ammenda. 3. Manifestamente infondato è, invece, il secondo motivo di ricorso, in quanto la sia pur stringata motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di seconde cure ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all'imputato, valorizzando il profilo della gravissima colpa presente nel suo comportamento, aggravato dalla velocità di marcia osservata - oltre i limiti consentiti e del tutto non consona alle condizioni di visibilità - e dalla spregiudicatezza con cui, pur consapevole di aver bevuto e di avere una concentrazione di alcol in corpo pari a 1,76 g/I, si era ugualmente posto alla guida della sua auto. Trattasi di motivazione priva di vizi logici, coerente con le emergenze processuali, che non risulta incisa dalle doglianze difensive, limitatesi a riproporre quelle già avanzate con l'atto di appello e ad invocare una rivalutazione di elementi estranei ai limiti della cognizione del giudice di legittimità, peraltro indicando, in maniera generica, elementi a sé favorevoli di certo inidonei a far ritenere il mancato riconoscimento delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. quale conseguenza di un arbitrio o di un ragionamento illogico. Il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche è, pertanto, giustificato da motivazione congrua ed esente da manifesta illogicità, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01). D'altro canto - in particolare dopo la modifica dell'art. 62-bis cod. pen. disposta dal d.l. 23 maggio 2008, n. 2002, convertito con modifiche dalla I. 24 luglio 2008, n. 125 - è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come implicitamente avvenuto nella situazione in esame, di avere valutato e applicato i criteri ex art. 133 cod. pen. In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da imporre un obbligo per il giudice, ove ritenga di escluderla, di doverne giustificare, sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, secondo una giurisprudenza consolidata di questa Corte, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (così, tra le tante, Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381-01). In altri termini, l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (cfr. Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace ed altro, Rv. 245241-01). 4. Identico giudizio di manifesta infondatezza deve essere espresso anche con riguardo alle doglianze dedotte dal Vieru con il terzo ed il quarto motivo di ricorso, inerenti alla contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di mancata concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione. La gravata sentenza ha, infatti, posto correttamente in rilievo, ai fini della non concedibilità degli invocati benefici, il dato rappresentato dalla disinvoltura e dalla spregiudicatezza - già ritenuti congrui in precedenti pronunce di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 35852 del 11/05/2016, Camisotti, Rv. 267639-01) - con cui l'imputato si era del tutto consapevolmente posto alla guida dell'autovettura. A tal proposito assume rilievo, infatti, il principio per cui, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione (Sez. 5, n. 17953 del 17/02/2020, Filipache, Rv. 279206-02; Sez. 4, n. 48013 del 12/07/2018, M., Rv. 273995-01), desumendo essi anche dalle modalità di svolgimento del fatto.A tali parametri interpretativi sembra essersi attenuta la Corte territoriale nel rigettare, con motivazione congrua e logica, perciò non sindacabile sotto il profilo del merito, le censure sollevate con i motivi indicati, che devono conseguentemente essere ritenuti inammissibili, in quanto manifestamente infondati. 5. In esito alle superiori considerazioni, deve, pertanto, essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena finale, ai sensi dell'art. 620 lett. I) cod. proc. pen., in mesi tre di arresto ed euro 1.125,00 di ammenda, nel resto dichiarandosi l'inammissibilità del ricorso. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio finale che ridetermina in mesi tre di arresto ed euro 1.125,00 di ammenda. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso in Roma il 12 ott