CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05257/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4815/2019 R.G. proposto da MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e [OSCURATO:PERSONA], ALIMENTARI E FORESTALI, in persona dei Mi- nistri pt., nonché AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA], in per- sona del Direttore generale p.t., rappresentatie difesi dall ' Avv ocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, viadei Portoghesi, n.12; –ricorrenti – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] de Cesare , con do- micilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Roma n. 5280/18, deposi- tata il 30 luglio 2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con lodo sottoscritto il 16 maggio 2009, il collegio arbitrale co- stituito per la risoluzione di una controversia insorta nel corso dell'ese- cuzione di una convenzione stipulata tra l'[OSCURATO:PERSONA] autonoma dei Monopoli di Stato e la [OSCURATO:SOCIETA]. per la disciplina del rapporto inerente ad una concessione per la raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli: a) dichiarò il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e l'Ammini- strazione autonomatenuti al risarcimento dei danni in favore della Gio- prote, in misura pari al 15% del corrispettivo convenuto, con decor- renza dal 1° gennaio 2000 e fino all'eliminazione degl'inadempimenti accertati, in misura pari all'1% per il periodo compreso tra il 12 maggio 2000 e il 30 novembre 2001 e in misura pari allo 0,32% per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 15 giugno 2000, b)riconobbe alla [OSCURATO:SOCIETA] la facoltà di trattenere quanto ad essa dovuto a titolo di risar- cimento del danno cagionato dai c.d. minimi garantiti, c) dichiarò la [OSCURATO:SOCIETA] non tenuta a corrispondere i minimi garantiti, che, ove già versati, avrebbero dovuto essere restituiti dalle Amministrazioni o compensati, oltre interessi legali dal deposito del lodo, d) dichiarò le Amministrazioni tenute a corrispondere quanto dovuto all ’ esito della compensazione di cui al punto precedente, oltre interessi legali dal de- posito del lodo, e)dichiarò invalidi gli artt. 1 e 11 del contratto di con- cessione, e f)dichiarò compensate le spese di lite e dell'arbitrato. 2. L'impugnazione proposta dai Ministeri e dall'AAMSè stata riget- tatadalla Corte d'appello di Roma con sentenza del 30 luglio 2018. A fondamento della decisione, la Corte ha innanzitutto escluso l'in- competenza del collegio arbitrale, per effetto della declinatoria notifi- cata dalle Amministrazioni con atto notificato il 14 febbraio 2008, os- servando che la clausola compromissoria riconosceva la relativa facoltà soltanto alla concessionaria, e ritenendo insussistente una violazione del principio di uguaglianza, anche alla luce del comportamento suc- cessivo delle Amministrazioni, che avevano provveduto alla nomina dei loro arbitri e non si erano opposte a quella del quinto arbitro da parte del Presidente del Tribunale.Ha ritenuto inoltre valida la clausola com- promissoria, nella parte in cui prevedeva la nomina di un numero pari di arbitri, rilevando che la stessa contemplava anche un meccanismo suppletivo di adeguamento, che aveva trovato effettivamente attua- zione, attraverso la nomina di cinque arbitri.Ha confermato la legitti- mazione passiva dei Ministeri, ritenendo irrilevante la circostanza che medio temporela legge avesse previsto una successione a titolo parti- colare in favore della [OSCURATO:PERSONA], la quale si era costituita spontaneamente nel procedimento arbitrale, aveva nominato un componente del colle- gio ed era stata adeguatamente rappresentata e difesa. La Corte ha ritenuto poi insussistente il vizio di ultrapetizione, os- servando che nei propri quesiti la [OSCURATO:SOCIETA] non aveva chiesto soltanto l'esclusione dell’obbligo di eseguire le prestazioni patrimoniali poste a suo carico, ma anche l'accertamento dei danni subìti a causa dell'im- possibilità d'impedire l'accettazione di scommesse da parte di soggetti non titolari della concessione, con la conseguente statuizione di con- danna. Ha ritenuto ammissibile la riduzione ad equità del contratto , mediante il riconoscimento della facoltà di trattenere dal c.d. minimo garantito quanto riconosciuto a titolo di danno, osservando che, nono- stante l'assunzione da parte della concessionaria del rischio inerente all'ammontare delle giocate ed ai relativi proventi, l'[OSCURATO:PERSONA], che agiva in regime di monopolio, avrebbe dovuto fare uso dei suoi poteri per evitare il verificarsi di un mutamento sostanzialedel mercato regolamentato, talmente significativo da determinare uno squilibrio tra le prestazioni convenute. Premesso infatti che, a seguito del consolida- mento del mercato clandestino e della diffusione delle scommesse via internet, il quadro economico esistente al momento della stipulazione della convenzione era risultato falsato, essendosi manifestato uno stato di crisi del settore, per il cui superamento erano stati promossi specifici interventi normativi, ha rilevato che le stesse Amministrazioni ne ave- vano riconosciuto l'incidenza sulla raccolta delle scommesse: ha rite- nuto pertanto condivisibile la valutazione compiuta dal collegio arbi- trale, secondo cui l'erroneità delle previsioni in ordine allo sviluppo del settore era addebitabile all'[OSCURATO:PERSONA], la quale, pur essendo do- tata di specifici poteri d'intervento, non aveva impedito lo sconvolgi- mento dell'equilibrio economico esistente al momento della pubblica- zione del bando, che aveva l'obbligo di preservare in ragione della ga- ranzia nascente dal monopolio statale nella raccolta delle scommesse. La Corte ha ritenuto altresì insussistente la violazione del d.l. 24 giugno 2003, n. 147 e del decreto interdirettoriale del 10 ottobre 2003, osservando che i provvedimenti normativi ed amministrativi adottati a favore degli operatori, all'esito dei quali la concessionaria aveva aderito alle nuove condizioni economiche, non avevanodeterminato una no- vazione del rapporto concessorio, idonea ad impedire alla concessiona- ria di continuare a far valere le sue ragioni in sede giudiziale.Ha con- fermato la logicitàe la condivisibilità della valutazione equitativa com- piuta in ordine all'incidenza percentuale del mercato illegale sul totale delle scommesse, osservando che il fenomeno aveva assunto dimen- sioni tali da eccedere il normale rischio d'impresa assunto dalla con- cessionaria, ed aggiungendo che le Amministrazioni non avevano indi- cato le ragioni dell'erroneità della percentuale indicata dagli arbitri.Ha ritenuto corretta anche la dichiarazione di nullità degli artt. 1 e 11 della convenzione, nella parte in cui attribuivano all'Amministratore il potere di disporre la decadenza o la revoca della concessione e di determinare autonomamente il risarcimento del danno, nonché di applicare la pe- nale anche in caso d'inadempimento determinato da forza maggiore, rilevando che gli arbitri, oltre ad aver chiarito i presupposti dell'inter- pretazione delle clausole contrattuali e l'iterlogico-giuridico seguito per giungere alla decisione, avevano fatto adeguata applicazione delle norme in tema d'interpretazione dei contratti e dei principi fondamen- tali in tema di buona fede contrattuale, avendo escluso che il potere di autotutela dell'[OSCURATO:PERSONA] potesse estendersi al punto da morti- ficare la posizione della concessionaria. 3. Avverso la predetta sentenza hannoproposto ricorso per cassa- zione, articolato in quattro motivi, illustrati anche con memoria, i Mini- steri e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione, i ricorrent i denuncia no la violazione dell'art. 829, terzo comma, cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso il difetto di legittima- zione passiva del Ministero dell'economia e delle finanze, senza tenere conto dell'intervenuto trasferimento della titolarità delle concessioni per la raccolta delle scommesse disposto dapprima in favore dell'Agen- zia delle entrate, con l'art. 57, comma primo, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e l'art. 4, lett. d), dello statuto approvato con d.m. 13 dicembre 2000, e successivamente in favore dell' [OSCURATO:PERSONA] , con l'art. 12, comma primo, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, il d.P.R. 24 gennaio 2002, n. 33, l'art. 4, comma primo, del d.l. 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, l'art. 8 del d.l. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 feb- braio 2003, n. 27, e il d.lgs. 3 luglio 2003, n. 173. 2. Con il secondo motivo, i ricorrent i deduc ono la violazione degli artt. 808, terzo comma, e 829, primo comma, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., nonché degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., censurando la sentenza im- pugnata nella parte in cui ha ritenuto inefficace la declinatoria della competenza arbitrale, in quanto prevista dalla clausola compromissoria soltanto a favore della concessionaria. Sostengono infatti che l'assenza di un'espressa previsione non precludeva all'[OSCURATO:PERSONA] la facoltà di rifiutare il procedimento arbitrale, dovendosi interpretare la clausola in modo tale da assicurare la parità di trattamento tra le parti. Pre- messo inoltre che l'arbitrato comporta una deroga alla competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria, ai fini della quale è necessaria un'u- nivoca manifestazione di volontà delle parti, affermano che anche la rinuncia alla facoltà di declinare la competenza arbitrale richiede un'e- spressa previsione contrattuale, costituendo una clausola eccezionale, da interpretarsi restrittivamente.Aggiungono che la controversia esu- lava dalla competenza degli arbitri, avendo ad oggetto aspetti del rap- porto che non riguardavano l'interpretazione o la risoluzione della con- venzione. 3. Con il terzo motivo,i ricorrenti lamenta no la violazione e la falsa applicazione dell'art. 829, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., dell'art. 103, primo comma, Cost., dell'art. 15 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e dell'art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la nullità del lodo per difetto di giurisdizione, senza considerare che la controversia aveva ad oggetto questioni di natura pubblicistica che implicavano l'esercizio di poteri discrezionali da parte della [OSCURATO:PERSONA]. Premesso infatti che la raccolta delle scommesse sulle corse di cavalli è riservata in via esclusiva allo Stato, che la gestisce a mezzo dei concessionari, osserva che l'inadempimento dell'obbligo di mantenere il regime di mo- nopolio, attraverso la repressione del fenomeno delle scommesse ef- fettuate dall'estero e di quelle clandestine, che incidono sull'equilibrio contrattuale, attiene all'esercizio di poteri pubblicistici, la cui omissione resta sottratta alla giurisdizione del Giudice ordinario. Precisa che, in quanto incidente sulla potestas judicandi degli arbitri, il difetto di giu- risdizione comporta l'inesistenza del lodo, rilevabile anche d'ufficio, giacché l'operato degli arbitri si pone al di fuori della sovranità statale e costituisce una vera e propria usurpazione di potere. 4. Con il quarto motivo,i ricorrenti denuncia no la violazione dell'art. 829, terzo comma, cod. proc. civ. e degli artt. 1322, 1467 e 1468 cod. civ., sostenendo che, nel ritenere ammissibile la riduzione ad equità del rapporto, in riferimento alla clausola che prevedeva l'obbligo di pa- gamento del c.d. minimo garantito, la sentenza impugnata non ha te- nuto conto della natura della concessione-contratto, caratterizzata dalla compresenza di elementi pubblicistici e privatistici, né delle ca- ratteristiche della concessione, la quale comporta il trasferimento in capo al concessionario della responsabilità della gestione del servizio, conla conseguente assunzione del rischio d'impresa, che esclude l'ap- plicabilità degli artt. 1467 e 1468 cod. civ. Premesso che, se dovuta alla sopravvenienza di accadimenti straordinari ed imprevedibili, idonei a determinare uno squilibrio eccessivo tra il v alore economico delle prestazioni, l'antieconomicità della gestione dell'attività affidata in con- cessione avrebbe potuto giustificare il ricorso alla risoluzione per ec- cessiva onerosità, osserva che nella specie la concessione era caratte- rizzata da un rischio d'impresa ben noto fin dal momento della parte- cipazione alla gara, e tenuto in conto dalla concessionaria nella formu- lazione dell'offerta, aggiungendo che l'intervenuta rinnovazione del contrattoe la prosecuzione della raccolta delle scommesse rivelavano l'interesse della concessionaria all'esecuzione del contratto, evidente- mente ritenuta proficua. Aggiunge che nei contratti come quello in esame, aventi natura aleatoria, l'incertezza sulla portata economica delle prestazioni delle parti rende irrilevante ogni considerazione ine- rente all'equilibrio contrattuale, giacché, identificandosi la causa con il rischio, resta esclusa ogni valutazione riguardante il rapporto di valore intercorrente tra le rispettive prestazioni. 5. Il primo motivo, riguardante la legittimazione passiva del Mini- stero dell'economia e delle finanze, è fondato. Com'è noto, il d.lgs. n. 300 del 1999 istituì le Agenzie fiscali (art. 57), dotate di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria (art. 61), attribuendo alle stesse la gestione delle funzioni esercitate dai dipartimenti delle entrate, delle dogane e del territorio, con il conseguente trasferimento dei relativi rapporti giuridici, poteri e competenze. In particolare, all'Agenzia delle entrate fu attribuita, con l'art. 4, comma primo, lett. d), dello statuto approvato il 13 dicembre 2000, la gestione dei servizi relativi ai giochi, ivi compresi i concorsi pronostici e le scommesse, già spettante al Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze. Al fine di ottimizzare il gettito di tale settore, l'art. 12, comma primo, della legge n. 383 del 2001 ne dispose poi il riordino, cui si provvide con il d.P.R. n. 33 del 2002, che attribuì l'eser- cizio delle funzioni statali in materia di giochi di abilità, concorsi prono- stici e scommesse, ivi comprese quelle inerenti alla gestione delle re- lative entrate, all'[OSCURATO:PERSONA]. Tale attribuzione fu ribadita dapprima dall'art. 4 del d.l. n. 138del 2002, convertito con modificazioni dalla legge n. 178 del 2002, e successivamente dall'art. 8 del d.l. n. 282 del 2002, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2003, il quale, nel precisare che le predette funzioni s'intendevano riferite alle entrate non tributarie, dispose che dal primoaprile 2003 sarebbero state esercitate dall'AAMSanche le funzioni dell'[OSCURATO:PERSONA] finanziaria in materia di amministrazione, riscossione e contenzioso delle entrate tributarie riferite ai giochi, anche di abilità, ai concorsi pronostici, alle scommesse e agli apparecchi da divertimento e intrattenimento. Il trasferimento trovò ulteriore conferma nell'art. 1, comma primo, lett. b), del d.lgs. n. 173 del 2003 , che sostituì l'art. 25, comma secondo, del d.lgs. n. 300 del 1999, mentre l'art. 8, comma tredicesimo, del d.l. n. 147 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, che aveva fatto salve le attribuzioni precedentemente spettanti all'U- NIRE per le concessioni in atto alla data di entrata in vigore del d.P.R. 8 aprile 1998, n. 169, con cui si era provveduto al riordino della disci- plina dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, fu abro- gato dall'art. 4-bis, comma terzo, del d.l. 8 aprile 2008, n. 59, conver- tito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101.Con l'art. 23- quaterdel d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fu poi disposta, a decorrere dal 1° dicem- bre 2012, l'incorporazione dell'[OSCURATO:PERSONA] da parte dell'Agenzia delle do- gane, istituita a sua volta dal d.lgs. n. 300 del 1999. Così ricostruita la disciplina applicabile al settore in esame, si os- serva chela questione concernente la legittimazione a stare in giudizio nelle controversie in tema di giochi di abilità, concorsi pronostici e scommesse, è stata già affrontata da questa Corte, e risolta mediante l'enunciazione del principio di diritto secondo cui nei giudizi instaurati successivamente alla data del 1° gennaio 2001, fissata dall'art. 1 del d.m. 28 dicembre 2000 per l'inizio dell'operatività delle Agenzie fiscali, la legittimazione passiva non spetta al Ministero, ma alle predette Agenzie, sicché sono nulli i lodi arbitrali emessi nei confronti del primo a fronte di domande proposte dalle concessionarie dei servizi (cfr. Cass., Sez. I, 23/03/2021, n. 8100). Premesso infatti che le Agenzie, configurabili come autonomi soggetti di diritto, distinti dallo Stato e legittimati a stare in giudizio nelle controversie instaurate successiva- mente alla loro costituzione, gestiscono le funzioni già esercitate dai dipartimenti ed uffici del Ministero delle finanze, ora confluito nel Mini- stero dell'economia, si è ritenuto che, in qualità di destinatarie del tra- sferimento di posizioni attive e passive specificamente determinate, ai sensi dell'art. 57, comma primo, del d.lgs. n. 300 del 1999, e quindi di aventi causa a titolo particolare nel diritto controverso, esse siano suc- cedute nei giudizi pendenti, nei quali possono spiegare intervento ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., mentre per i giudizi introdotti suc- cessivamente al 1° gennaio 2001 siano titolari in via esclusiva della legittimazione ad causame ad processum, con la conseguenza che la domanda giudiziale dev'essere proposta nei loro confronti. Tali considerazioni appaiono riferibili, mutatis mutandis, anche ai giudizi pendenti alla data del trasferimento delle funzioni all'[OSCURATO:PERSONA] o promossi in epoca successiva, non assumendo alcun rilievo, in contra- rio, la circostanza che la stessa, a differenza delle Agenzie fiscali, non sia dotata di personalità giuridica, ma solo di autonomia decisionale, gestionale e contabile, ai sensi del r.d.l. 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito in legge 6 dicembre 1928, n. 3474: poiché, infatti, come si evince dall'art. 8di tale decreto, l'[OSCURATO:PERSONA] è dotata di auto- noma legittimazione processuale, essendo autorizzata a stare in giudi- zio con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, le controversie aventi ad oggetto rapporti derivanti dall'esercizio delle funzioni ad essa attri- buite devono essere instaurate nei suoi confronti, e, se già pendenti alla data del trasferimento, possono proseguire nei confronti del dante causa (sia esso il Ministero o l'Agenzia delle entrate), ferma restando la facoltà dell'AAMSdi spiegare intervento nel giudizio, ai sensi dell'art.111 cod. proc. civ. Alla stregua di tali principi, non può condividersi la sentenza impu- gnata, nella parte in cui ha ritenuto che il procedimento arbitrale fosse stato legittimamente instaurato nei confronti dei Minister i , negando qualsiasi rilievo alla circostanza, fatta valere dagli stessi, che nelle fun- zioni già attribuite al Ministero delle finanze fosse subentrata medio temporel'[OSCURATO:PERSONA]: considerato infatti che alla data del 25 gennaio 2008, in cui fu proposta la domanda di arbitrato, il trasferimento delle pre- dette funzioni aveva già avuto luogo, dapprima in favore dell'Agenzia delle entrate ed in seguito in favore dell'[OSCURATO:PERSONA], quest'ultima avrebbe dovuto essere reputata l'unico soggetto effettivamente legittimato a resistere alla pretesa azionata dall'attrice. Benvero, il vizio determinato dalla proposizione della domanda nei confronti di soggetti non legitti- mati a contraddire non ha impedito la rituale prosecuzione del proce- dimento arbitrale, avendo l'[OSCURATO:PERSONA] provveduto a costituirsi spontanea- mente in aggiunta ai Ministeri ed a nominare uno dei componenti del collegio arbitrale, nonché a difendersi a mezzo dell'Avvocatura gene- rale dello Stato, con la conseguente sanatoria dell'originario difetto del contraddittorio: l'eventuale difetto di legittimazione della parte origi- naria non impedisce infatti la valida instaurazione e trattazione del giu- dizio, e non preclude quindi l'intervento nel corso del processo del sog- getto effettivamente legittimato, giacché la legitimatio ad causamnon attiene ai presupposti del processo, ma alle condizioni dell'azione, la cui sussistenza dev'essere verificata con riguardo alla data della deci- sione (cfr. Cass., Sez. I, 21/04/1983, n. 2741; 5/04/1976, n. 1175; Cass., Sez. II, 4/08/1977, n. 3486).La sanatoria del vizio del contrad- dittorio non risulta tuttavia sufficiente a giustificare l'accoglimento della domanda proposta nei confronti dei Ministeri, il cui difetto di legittima- zione a contraddire avrebbe imposto al collegio arbitrale di circoscri- vere l'esame del merito ai soli rapporti tra le parti effettivamente legit- timate ad agire e resistere in ordine alla controversia deferita al loro giudizio, con il rigetto della pretesa avanzata nei confronti dei soggetti non legittimati. 6. Il secondo motivo, riguardante l'efficacia della declinatoria della competenza arbitrale, è invece infondato. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'interpretazione della clausola compromissoria, risolvendosi nella rico- struzione della comune intenzione delle parti, si traduce in un'indagine di fatto, riservata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità esclusivamente per violazione delle regole legali di ermeneutica con- trattuale o per illogicità o incongruenza della motivazione, purché que- st'ultima risulti talmente inadeguata da impedire la ricostruzione del ragionamento seguito per giungere ad attribuire all'atto negoziale un determinato contenuto (cfr. Cass., Sez. III, 13/12/2021 , n. 39437 ; Cass., Sez. VI, 27/03/2012, n. 4919; Cass., Sez. I, 19/03/2004, n. 5549).La parte che intenda far valere il vizio di violazione di legge non può peraltro limitarsi, come nella specie, a lamentare genericamente l'inosservanza delle regole interpretative, contrapponendo la propria personale lettura della clausola a quella fatta propria dal giudice di me- rito, ma ha l'onere d'indicare specificamente i criteri ermeneutici violati ed il modo e le considerazioni con cui la sentenza impugnata se ne è discostata(cfr. Cass., Sez. I, 24/11/1998, n. 11917; 16/06/1997, n. 5370): tale onere è rimasto nella specie inadempiuto, avendo i ricor- renti denunciato genericamente la violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., senza precisare le ragioni per cui, a loro avviso, l'interpreta- zione fornita dalla Corte territoriale, secondo cui la facoltà di declinare la competenza arbitrale era riconosciuta esclusivamente alla conces- sionaria,si porrebbe in contrasto con il tenore letterale della clausola compromissoria, ma avendo anzi riconosciutoespressamente che que- st'ultima nulla diceva in ordine alla spettanza della predetta facoltà an- che alle Amministrazioni. Nell'insistere sulla necessità d'interpretare la clausola in modo da assicurare la parità di trattamento tra le parti, i ricorrenti si limitano poi ad evidenziare la natura eccezionale della competenza arbitrale, avente carattere derogatorio rispetto a quella dell'Autorità giudiziaria ordinaria, senza considerare che, come più volte ribadito dalla giuri- sprudenza di legittimità, la clausola compromissoria che attribuisca sol- tanto ad una delle parti la facoltà di declinare la competenza arbitrale e di chiedere che la causa sia decisa dal Giudice ordinario non può ritenersi invalida, non ponendosi in contrasto con i limiti di esercizio dell'autonomia privata, giacché la derogabilità unilaterale non contrad- dice alcuna norma vigente, né valori immanenti all'ordinamento, ma costituisceanzi espressione di una tendenza coerente con il sistema, favorevole al riconoscimento della giustizia pubblica quale forma pri- maria di risoluzione dei conflitti (cfr. Cass., Sez. VI, 22/05/2015, n. 10679; Cass., Sez. I,22/10/ 1970, n. 2096) . Quanto infine alla riconducibilità della controversia in esame al no- vero di quelle «nascenti dall'esecuzione, interpretazione e risoluzione» della convenzione, di cui la clausola compromissoria prevedeva il defe- rimento al giudizio degli arbitri, si tratta di una questione non esami- nata dalla sentenza impugnata, che implica un'indagine di fatto in or- dine alla volontà manifestata dalle parti con la predetta espressione, e non può quindi trovare ingresso in questa sede, non essendo stato pre- cisato in quale fase ed in quale atto del giudizio di merito la stessa sia stata sollevata (cfr. Cass., Sez. VI, 13/12/2019, n. 32804; Cass., Sez. II, 24/01/2019, n. 2038; 9/08/2018, n. 20694). 7. E' altresì infondato il terzo motivo, con cui i ricorrenti insistono sulla inammissibilità del deferimento della causa al giudizio degli arbi- tri, per difetto di giurisdizione del Giudice ordinario. In proposito, è sufficiente richiamare l'orientamento ormai consoli- dato della giurisprudenza di legittimità in tema di concessioni per l'e- sercizio di scommesse ippiche, secondo cui la controversia avente ad oggetto la condanna dell'[OSCURATO:PERSONA] concedente al risarcimento del danno cagionato ai concessionari dal sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche poste a base della convenzione (a causa del venir meno di fatto della riserva esclusiva pubblica della relativa gestione, a seguito dell'ingresso illegale nel mercato di operatori esteri), nonché dalla mancata attivazione di sistemi di accettazione di scommesse a quota fissa e per via telefonica e telematica, è devoluta alla giurisdizione del Giudice ordinario, e può quindi essere compro- messa in arbitrato rituale, riguardando la fase di attuazione del rap- porto concessorio ed implicando l'esame di profili che non attengono all'esercizio di poteri autoritativi incidenti sul momento funzionale dello stesso rapporto, ma all'accertamento dell'inadempimento, da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] concedente, delle obbligazioni che sostanziano il rapporto giuridico convenzionale a carattere paritetico (cfr. Cass., Sez. Un., 26/10/2020, n. 23418; Cass., Sez. I, 3/02/2023, n. 3353; Cass., Sez. VI, 18/03/2022, n. 8915). 8. E' infine inammissibile, per difetto di specificità e pertinenza , l'ultimo motivo, riguardante la nullità del lodo arbitrale, nella parte in cui ha disposto la riduzione ad equità della clausola che prevedeva l'ob- bligo del pagamento del c.d. minimo garantito. In proposito, i ricorrenti si limitano infatti ad evidenziare la natura mista del rapportoconcessorio, caratterizzato dalla giustapposizione di aspetti pubblicistici e privatistici, e l'assunzione da parte della conces- sionaria del rischio d'impresa, conseguente al trasferimento della ge- stione del servizio, nonché il carattere aleatorio del contratto, ritenuto sufficiente ad escludere l'incidenza di eventi sopravvenuti idonei a de- terminare uno squilibrio eccessivo tra le prestazioni, astenendosi tut- tavia dal precisare quali fossero le domande reciprocamente proposte dalle parti nel procedimento arbitrale, ed in particolare quella a fronte della quale gli arbitri avevano ritenuto di dover procedere alla riduzione ad equità, con la conseguenza che risulta sostanzialmente impossibile stabilire se la stessa potesse essere disposta, e se sussistessero i rela- tivi presupposti.In linea di principio, infatti, l'operatività dei rimedi pri- vatistici previsti per l'ipotesi di alterazione dell'equilibrio funzionale tra le prestazioni non è ritenuta incompatibile con la figura della conces- sione-contratto, la cui natura mista pubblicistico-privatistica, ricollega- bile alla compresenza di un provvedimento amministrativo e di un ac- cordo contrattuale, non esclude la configurabilità di una posizione di parità delle parti nella fase esecutiva del rapporto, fermo restando il potere dell'[OSCURATO:PERSONA] d'incidere unilateralmente sullo stesso con provvedimenti autoritativi, nei casi espressamente previsti dalla legge o dalla convenzione. Nella specie, peraltro, dalla lettura della sentenza impugnata emerge con sicurezza soltanto che nel procedimento arbi- trale la concessionaria aveva fatto valere l'alterazione del quadro eco- nomico esistente al momento della stipulazione del contratto derivante dall'espansione del mercato clandestino delle scommesse e dalla diffu- sione delle scommesse via internet, imputandola alla mancata ado- zione da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] dei provvedimenti necessari a ga- rantire l'osservanza del regime di monopolio vigente nel settore, e chie- dendo quindi che, ai sensi dello art. 1460 cod. civ., fossero dichiarate non dovute le prestazioni poste a suo carico, con la condanna dei con- venuti al risarcimento dei danni: ed è sulla base della predetta respon- sabilità, e non già ai sensi dell'art. 1467, terzo comma, cod. civ., che la sentenza impugnata ha ritenuto legittima la decisione del collegio arbitrale di riconoscere alla concessionaria il diritto di trattenere dal c.d. minimo garantito quanto ad essa riconosciuto a titolo di risarci- mento del danno.Nell'escludere che fosse stata proposta una domanda di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, i ri- correnti incorrono peraltro in contraddizione, insistendo per un verso sulla natura aleatoria del contratto, incompatibile con il predetto rime- dio, ai sensi dell'art. 1469 cod. civ., e per altro verso sulla riconducibi- lità dello squilibrio economico tra le prestazioni alla normale alea con- trattuale, in quanto determinato da eventi sopravvenuti rientranti nel rischio d'impresa connesso alla gestione del servizio, omettendo altresì di precisare se la riduzione ad equità fosse stata disposta dal collegio arbitrale di propria iniziativa o su richiesta di una delle parti. 9. La sentenza impugnata va pertanto cassata, nei limiti segnati dall'accoglimento del primo motivo d'impugnazione, e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con la dichiarazione di nullità del lodo, nella sola parte in cui ha ritenuto sus- sistente la legittimazione passiva del Minister o dell'economia e delle finanze(essendo rimasto incensurato, in questa sede, il rigetto dell'im- pugnazione proposta dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, e con il rigetto della domanda proposta nei confronti dello stesso. La complessità delle questioni trattate giustifica l'integrale compen- sazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, nei rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la [OSCURATO:SOCIETA], nonché, nei rap- porti tra quest'ultima e gli altri ricorrenti, la compensazione di quelle del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il primomotivo di ricorso, rigetta gli altri motivi, cassa la sen- tenzaimpugn