CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43156/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]) DURIM nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (te Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che la censura dedotta nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Genova con cui era disposta la revoca dell'affidamento in prova provvisoriamente concesso dal Magistrato di sorveglianza di Genova, è manifestamente infondata oltre che generica. Invero, la mancata conoscenza della concessione provvisoria dell'affidamento in prova e della stessa udienza dinanzi al suddetto Tribunale, in ragione dell'assenza di un concreto rapporto di assistenza legale da parte del precedente difensore di fiducia col suo assistito, lamentate dal ricorrente, sono genericamente documentate attraverso una PEC del vecchio difensore di fiducia, nel quale lo stesso riferisce di avere comunicato telefonicamente al suo assistito l'ammissione provvisoria al beneficio e la necessità dei relativi adempimenti nonché la data della udienza e di essere stato verosimilmente frainteso dal medesimo in relazione all'importanza di detti adempimenti e della presenza all'udienza; e, comunque, andava dedotta in quella sede (dal difensore di fiducia presente, che, invece, nulla argomentava al riguardo). Nella quale correttamente, il Tribunale di sorveglianza di Genova, preso atto della segnalazione dell'Uepe circa la mancata presentazione dell'affidato a sottoscrivere le prescrizioni inerenti al concesso affidamento e comunque dell'assenza del medesimo, provvedeva alla revoca della misura alternativa alla detenzione concessa provvisoriamente. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 ottobr