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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 gennaio 2023

Cassazione n. 08411/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13514/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] PORTOGHESI12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta difende,ope legis -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,C.[OSCURATO:PERSONA] 326, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di TRIESTE n. 372/2017depositata il 09/02/2018 , R.G.N. 103/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Aldo D i Cunto , riconosciut o vittima di un attentato di tipo terroristico, agiva, con il ricorso introduttivodella lite, per il riconoscimento della speciale elargizione di cui alla legge nr. 206 del 2004, nella misura massima di euro 200.000,00, con condanna del Ministero alle differenze tra quanto già corrisposto a detto titolo e quanto domandato .

Chiedeva, inoltre, il riconoscimento dell'importo mensile di euro 1033,00 a titolo di assegno vitalizio di cui alla medesima legge nonché dell'ulteriore assegno vitalizio di euro 500,00 ai sensi della legge nr. 407 del 1998 oltre alle maggiorazioni e agli accessori di legge;

2. i l Tribunale riconosceva parzialmente la pretesa del ricorrente ;

3. l a C orte di appello di Trieste, provvedendo sull’appello principale del Ministero e su quello incidentale della parte privata, accoglievail primo quanto allastatuizione sulle spese, respingendolo per il resto.

Accoglieva, altresì, l’impugnazione incidentale e dichiarava dovuto, a titolo di speciale elargizione,ai sensi dell’art. 5 della legge nr. 206 del 2004, « un importo pari alla differenza tra il valore massimo di tale beneficio e quanto già corrisposto allo stesso titolo»;

4. p er quanto qui solo rileva, la C orte territoriale escludeva che dall’importo riconosciuto potesse detrarsi quanto già corrisposto dal Ministero a titolo di risarcimento del danno;

5. a fondamento del decisum, osser vava che: -la richiesta di riduzione si fondava sull’allegazione di una circostanza di fatto («percezione di un risarcimento assicurativo per lesioni permanenti subite nel corso del periodo di missione all’estero, conseguente all’attivazione di una polizzastipulata dall’Amministrazione con la [OSCURATO:PERSONA]») che era stata tardivamente introdotta nel giudizio e che (di conseguenza) comportava l’inammissibilità dell’eccezione di compensazione; - l a richiesta di compensazione era comunque infondata.

A tale riguardo richiamava precedenti della Corte che escludevano la possibilità di portare in detrazione dalla somma dovuta a titolo di speciale elargizione ex legenr. 466 del 1980 gli importi corrisposti a titolo risarcitorio;

5. avverso la sentenza ha proposto ricorso percassazione il Ministero in epigrafe, articolato in due motivi;

6. ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA], successivamente illustrato con memoria; [OSCURATO:PERSONA]:

7. con il primo motivo di ricorso, il Ministero deduce –ai sensi dell’art. 360 nr.4 cod.proc.civ. – la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1243 cod.civ., dell’art. 112 cod.proc.civ. e dell’art. 416 cod.proc.civ.;

8. il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha qualificato come eccezione di compensazione la contestazione dell’Amministrazione sul quantum debeatur, volta ad ottenere una riduzione dell’importo riconoscibile in favore della controparte,con decurtazione delle somme da questi già riscosse quale «risarcimentoassicurativo»;

9. per il Ministero, la Corte di merito avrebbe errato nel considerare la richiesta come un’eccezione in senso stretto, preclusa ai sensi dell’art. 416 cod.proc.civ., in conseguenza della tardiva costituzione in giudizio del Ministero, trattandosi piuttosto di un’eccezione in senso lato, opponibile anche in appello, perché mera difesa in ordine all’esatta misura della somma da riconoscersi;

10. il motivoè inammissibile, perché non coglie l’esatta ratio decidendi della sentenza impugnata;

11. la Corte di appello, come sopra sinteticamente riportato, non ha argomentato in ordine alla tardività dell’eccezione in ragione della sua natura ma ha piuttosto osservato che l’esame della questione si fondava sull’allegazione di una circostanza di fatto( la percezione di un risarcimento assicurativo per lesioni permanenti subite nel corso del periodo di missione all’estero, conseguente all’attivazione di una polizza stipulata dall’Amministrazione con la [OSCURATO:PERSONA]) che, in conseguenza della sua tardiva introduzione nel giudizio, impediva l’esame della relativa questione;

12. per la Corte di appello, dunque, nuovi erano i fatti posti a base dell’eccezione non l ’ecc ezione in sé.

La pronuncia, in altre parole, non mette in discussione il principio per cui la compensatio lucri cum damno configura un'eccezionein senso lato che costituisce una mera difesa ed è rilevabile d'ufficio dal giudice, sulla base di tutte le risultanze del giudizio (in ultimo, v.

Cass. nr.5119 del 2023);

13. le argomentazioni della Corte di merito dovevano, dunque,indurre il ricorrente a modulare diversamente le censure in modo, eventualmente, daincrinare il fondamento giustificativo delle argomentazioni.

Il Ministero avrebbe, cioè, dovuto dimostrare la tempestiva allegazione dei fatti idonei ad una diversa liquidazione del quantum e , soprattutto, allegare la sussistenza, agli atti processuali, di documenti utili al rilievo di ufficio della compensazione;

14. viceversa, le censure, come sviluppate, limita te a l richiam o del la giurisprudenza sulla natura dell’eccezione della compensatio lucri cum damno, restano prive di riferibilità alla decisione impugnata e sono pertanto inammissibili(ex plurimis, Cass. nr. 20652 del 2009; nr. 17125 del 2007; in motivazione, Cass. nr. 9384 del 2017);

15. con il secondo motivo –ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. – è dedotta la violazionee falsa applicazione degli artt. 10 e 13 della legge nr. 302 del 1990, dell’art. 5, commi 1,3,4 e 5 della legge nr. 206 del 2004, dell’art. 2 della legge nr. 407 del 1998, dell’art. 1 della legge nr. 266 del 2005, commi 562,563,564 e 565, dell’art. 1 del d.p.r. nr. 243 del 2006, per avere la Corte di appello giudicato, a monte, non ricorrenti i presupposti per far luogo alla compensatio lucri cum damno;

16. l’inammissibilità del primo motivo rende irrilevante l’esame del secondo che, all’evidenza, censura una ratio decidendi aggiuntiva ed autonomarispetto a quella già esaminata e , da sola, id onea , asorreggere il dictum ;

17. come già evidenziato nell o sto r ico di lite, la Corte d'Appello di Trieste hafondato la pronuncia su una duplice ratio decidendi , avendo, da un lato, giudicato tardivamente allegato il fatto posto a fondamento della domanda di compensatio lucri cum damno , dall'altro , e comunque , giudicato infondata la stessa , perché non applicabile alla fattispecie di causa;

18. l'inammissibilità attinente alla prima delle ragioni di decisione rende irrilevante l'esame delmotivo riferit o all'altra, che non risulterebbero in nessun caso idoneo a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l'autonomamotivazione oggetto della censura dichiaratainammissibile ( cfr. , fra le più recenti , Cass. nr. 24122 del 2022, in motivazione, con richiamo a Cass. nr. 15399 del 2018);

19. conclusivamente, sulla base delle esposte considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con le spesedel presente giudizio, liquidate come in dispositivo, che seguono lasoccombenza, disponendosene, altresì, la distrazione a favore del difensore antistatario;

20. non sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1 quater , perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come leAmministrazioni dello Stato , mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento delcontributo ( Cass.

S.U. n r . 9938 del 2014;Cass. nr. 1778 del 2016 ; Cass. n r . 28250 del 2017 ).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso econdanna parte ricorrente al pagamento dellespese del presente giudizio, liquidate in Euro 4 .000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge , con d istra zione afavore del difensore ant

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13514/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] PORTOGHESI12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta difende,ope legis -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,C.[OSCURATO:PERSONA] 326, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di TRIESTE n. 372/2017depositata il 09/02/2018 , R.G.N. 103/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Aldo D i Cunto , riconosciut o vittima di un attentato di tipo terroristico, agiva, con il ricorso introduttivodella lite, per il riconoscimento della speciale elargizione di cui alla legge nr. 206 del 2004, nella misura massima di euro 200.000,00, con condanna del Ministero alle differenze tra quanto già corrisposto a detto titolo e quanto domandato . Chiedeva, inoltre, il riconoscimento dell'importo mensile di euro 1033,00 a titolo di assegno vitalizio di cui alla medesima legge nonché dell'ulteriore assegno vitalizio di euro 500,00 ai sensi della legge nr. 407 del 1998 oltre alle maggiorazioni e agli accessori di legge; 2. i l Tribunale riconosceva parzialmente la pretesa del ricorrente ; 3. l a C orte di appello di Trieste, provvedendo sull’appello principale del Ministero e su quello incidentale della parte privata, accoglievail primo quanto allastatuizione sulle spese, respingendolo per il resto. Accoglieva, altresì, l’impugnazione incidentale e dichiarava dovuto, a titolo di speciale elargizione,ai sensi dell’art. 5 della legge nr. 206 del 2004, « un importo pari alla differenza tra il valore massimo di tale beneficio e quanto già corrisposto allo stesso titolo»; 4. p er quanto qui solo rileva, la C orte territoriale escludeva che dall’importo riconosciuto potesse detrarsi quanto già corrisposto dal Ministero a titolo di risarcimento del danno; 5. a fondamento del decisum, osser vava che: -la richiesta di riduzione si fondava sull’allegazione di una circostanza di fatto («percezione di un risarcimento assicurativo per lesioni permanenti subite nel corso del periodo di missione all’estero, conseguente all’attivazione di una polizzastipulata dall’Amministrazione con la [OSCURATO:PERSONA]») che era stata tardivamente introdotta nel giudizio e che (di conseguenza) comportava l’inammissibilità dell’eccezione di compensazione; - l a richiesta di compensazione era comunque infondata. A tale riguardo richiamava precedenti della Corte che escludevano la possibilità di portare in detrazione dalla somma dovuta a titolo di speciale elargizione ex legenr. 466 del 1980 gli importi corrisposti a titolo risarcitorio; 5. avverso la sentenza ha proposto ricorso percassazione il Ministero in epigrafe, articolato in due motivi; 6. ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA], successivamente illustrato con memoria; [OSCURATO:PERSONA]: 7. con il primo motivo di ricorso, il Ministero deduce –ai sensi dell’art. 360 nr.4 cod.proc.civ. – la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1243 cod.civ., dell’art. 112 cod.proc.civ. e dell’art. 416 cod.proc.civ.; 8. il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha qualificato come eccezione di compensazione la contestazione dell’Amministrazione sul quantum debeatur, volta ad ottenere una riduzione dell’importo riconoscibile in favore della controparte,con decurtazione delle somme da questi già riscosse quale «risarcimentoassicurativo»; 9. per il Ministero, la Corte di merito avrebbe errato nel considerare la richiesta come un’eccezione in senso stretto, preclusa ai sensi dell’art. 416 cod.proc.civ., in conseguenza della tardiva costituzione in giudizio del Ministero, trattandosi piuttosto di un’eccezione in senso lato, opponibile anche in appello, perché mera difesa in ordine all’esatta misura della somma da riconoscersi; 10. il motivoè inammissibile, perché non coglie l’esatta ratio decidendi della sentenza impugnata; 11. la Corte di appello, come sopra sinteticamente riportato, non ha argomentato in ordine alla tardività dell’eccezione in ragione della sua natura ma ha piuttosto osservato che l’esame della questione si fondava sull’allegazione di una circostanza di fatto( la percezione di un risarcimento assicurativo per lesioni permanenti subite nel corso del periodo di missione all’estero, conseguente all’attivazione di una polizza stipulata dall’Amministrazione con la [OSCURATO:PERSONA]) che, in conseguenza della sua tardiva introduzione nel giudizio, impediva l’esame della relativa questione; 12. per la Corte di appello, dunque, nuovi erano i fatti posti a base dell’eccezione non l ’ecc ezione in sé. La pronuncia, in altre parole, non mette in discussione il principio per cui la compensatio lucri cum damno configura un'eccezionein senso lato che costituisce una mera difesa ed è rilevabile d'ufficio dal giudice, sulla base di tutte le risultanze del giudizio (in ultimo, v. Cass. nr.5119 del 2023); 13. le argomentazioni della Corte di merito dovevano, dunque,indurre il ricorrente a modulare diversamente le censure in modo, eventualmente, daincrinare il fondamento giustificativo delle argomentazioni. Il Ministero avrebbe, cioè, dovuto dimostrare la tempestiva allegazione dei fatti idonei ad una diversa liquidazione del quantum e , soprattutto, allegare la sussistenza, agli atti processuali, di documenti utili al rilievo di ufficio della compensazione; 14. viceversa, le censure, come sviluppate, limita te a l richiam o del la giurisprudenza sulla natura dell’eccezione della compensatio lucri cum damno, restano prive di riferibilità alla decisione impugnata e sono pertanto inammissibili(ex plurimis, Cass. nr. 20652 del 2009; nr. 17125 del 2007; in motivazione, Cass. nr. 9384 del 2017); 15. con il secondo motivo –ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. – è dedotta la violazionee falsa applicazione degli artt. 10 e 13 della legge nr. 302 del 1990, dell’art. 5, commi 1,3,4 e 5 della legge nr. 206 del 2004, dell’art. 2 della legge nr. 407 del 1998, dell’art. 1 della legge nr. 266 del 2005, commi 562,563,564 e 565, dell’art. 1 del d.p.r. nr. 243 del 2006, per avere la Corte di appello giudicato, a monte, non ricorrenti i presupposti per far luogo alla compensatio lucri cum damno; 16. l’inammissibilità del primo motivo rende irrilevante l’esame del secondo che, all’evidenza, censura una ratio decidendi aggiuntiva ed autonomarispetto a quella già esaminata e , da sola, id onea , asorreggere il dictum ; 17. come già evidenziato nell o sto r ico di lite, la Corte d'Appello di Trieste hafondato la pronuncia su una duplice ratio decidendi , avendo, da un lato, giudicato tardivamente allegato il fatto posto a fondamento della domanda di compensatio lucri cum damno , dall'altro , e comunque , giudicato infondata la stessa , perché non applicabile alla fattispecie di causa; 18. l'inammissibilità attinente alla prima delle ragioni di decisione rende irrilevante l'esame delmotivo riferit o all'altra, che non risulterebbero in nessun caso idoneo a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l'autonomamotivazione oggetto della censura dichiaratainammissibile ( cfr. , fra le più recenti , Cass. nr. 24122 del 2022, in motivazione, con richiamo a Cass. nr. 15399 del 2018); 19. conclusivamente, sulla base delle esposte considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con le spesedel presente giudizio, liquidate come in dispositivo, che seguono lasoccombenza, disponendosene, altresì, la distrazione a favore del difensore antistatario; 20. non sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1 quater , perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come leAmministrazioni dello Stato , mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento delcontributo ( Cass. S.U. n r . 9938 del 2014;Cass. nr. 1778 del 2016 ; Cass. n r . 28250 del 2017 ). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso econdanna parte ricorrente al pagamento dellespese del presente giudizio, liquidate in Euro 4 .000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge , con d istra zione afavore del difensore ant
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