CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 17634/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
024 della Corte d'appello di Barivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentita la requisitoria con cui il Sost. Procuratore Generale ha concluso per la declaratoria diinammissibilità del ricorso;sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa in data 10 settembre 2024 la Corte di Appello di Bari,decidendo sull’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione emessa dalTribunale di Trani in data 18 ottobre 2021, ha riconosciuto la sussistenza delle circostanzecome pena complessiva per il reato continuato in tema di armi, di cui alla imputazione). In premessa la Corte di secondo grado evidenzia che in udienza vi è stata rinunzia aimotivi, da parte della difesa dell’appellante, ad esclusione di quelli legati al trattamentosanzionatorio.2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge –[OSCURATO:PERSONA]. Con unico motivo si deduce erronea applicazione di legge in tema diavvenuto riconoscimento della continuazione.Secondo la difesa del ricorrente la condotta di reato era unica, trattandosi dellacontestuale detenzione di più armi da guerra. La scissione temporale tra le condotte sarebbeartificiosa e non supportata da elementi probatori certi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono.La prima causa di inammissibilità è di carattere processuale, in ragione della avvenutarinunzia ai motivi di appello diversi da quelli inerenti al trattamento sanzionatorio.Sotto tale profilo, affermare che il riconoscimento della continuazione (già avvenuto inprimo grado) non poteva essere operato in ragione della sostanziale unitarietà del fattosignifica – in concreto – cercare di recuperare la valenza di un motivo rinunziato, posto checiò avrebbe dovuto condurre al proscioglimento per uno dei reati posti in continuazione.Ciò è in contrasto con la avvenuta rinunzia parziale ai motivi, rinunzia che determina lapreclusione alla ridiscussione nel grado successivo, in qualsiasi forma, di un motivo cui si èrinunziato.Inoltre, va detto che secondo la decisione impugnata la detenzione di una delle armi daguerra è avvenuta in epoca precedente rispetto alle altre. Si tratta di un aspetto in fatto,logicamente apprezzato, che in ogni caso esclude la unitarietà della condotta.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escluderela colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore dellacassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in eurotremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 06/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]