CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 giugno 2023
Cassazione n. 40274/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto, stante l'accoglibilità del ricorso, l'annullamento della sentenza senza rinvio, essendo il reato prescritto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 14 luglio 2022 il giudice di pace di Firenze ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 6.000 euro di ammenda, per il reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998, accertato il 18 febbraio 2018. Il giudice ha ritenuto provato che l'imputato, cittadino extracomunitario, era entrato o si era trattenuto in Italia irregolarmente, senza essere in possesso di un titolo valido per il soggiorno, ed era a conoscenza del procedimento penale, avendo nominato un difensore di fiducia. Il giudice gli ha concesso le attenuanti generiche, motivandole in base alla sua asserita incensuratezza. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con il quale eccepisce la violazione di legge, con violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., per la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 34 d.lgs. n. 274/2000 Il giudice ha del tutto omesso di valutare l'esiguità del danno o del pericolo provocati dal reato contestato, e il modesto grado di colpevolezza dell'imputato, avendo egli fatto ingresso in Italia nel 2012 munito di passaporto. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, stante l'accoglibilità del ricorso, l'annullamento della sentenza senza rinvio, essendo il reato prescritto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Dalla stessa intestazione della sentenza risulta che il difensore, nelle sue conclusioni, ha chiesto «art. 34 in ipotesi minimo pena», breve annotazione che attesta, senza dubbio, la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 34 d.lgs. n. 274/2000. Nella motivazione, però, il giudice ha del tutto omesso di motivare il mancato accoglimento di tale richiesta, pur valutando il fatto di modesta gravità, tanto da concedere le attenuanti generiche, sia pure con una motivazione contraddittoria. Questa Corte, anche recentemente, ha stabilito che «In tema di ricorso per cassazione, è deducibile il difetto di motivazione della sentenza d'appello che non abbia rilevato "ex officio", alla stregua di quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen, la sussistenza dei causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitiva, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale.» (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Rv. 284160). Nel presente caso, il giudice di primo grado non doveva rilevare ex officio la predetta causa di non punibilità, essendo stata la relativa pronuncia sollecitata dal difensore. Il ricorso, poi, è ammissibile perché indica i presupposti legittimanti l'applicazione dell'istituto, sottolineando l'esiguità del danno o del pericolo prodotti dal reato contestato, e il fatto che l'imputato fosse, a suo tempo, entrato in Italia regolarmente, essendo munito di passaporto. Sussiste, quindi, la censurata lacuna motivazionale, non essendo giustificata l'omessa valutazione, nella sentenza impugnata, della richiesta dell'imputato di applicare la causa di non procedibilità sopra indicata. 2. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto, per i motivi esposti. La sua non inammissibilità, però, comporta l'ulteriore decorso del termine di prescrizione sino alla data odierna, facendo maturare tale causa di estinzione. Al termine di prescrizione quinquennale, decorrente dal 18 febbraio 2018, non risulta debbano aggiungersi periodi di sospensione; pertanto la prescrizione è maturata alla data del 18 febbraio 2023. L'art. 129 cod.proc.pen. impone l'immediata declaratoria dell'estinzione del reato, in ogni stato e grado del processo. Il reato deve perciò essere dichiarato estinto, per la sopravvenuta prescrizione, e la sentenza deve essere annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 21 giugno 2023