CassazionedecretoSezione 3Decisione del 10 marzo 2023
Cassazione n. 26930/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11045/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 00885351007, in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] 01275240586, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'S, [OSCURATO:PERSONA]; –intimati – avverso la sentenza n. 1764/2023 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/03/2023;letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal procuratore speciale della società ricorrente e dal difensore; rilevato che il predetto atto di rinuncia risulta inoltre sottoscritto per adesione dal difensore della società controricorrente; ritenutoche la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata c on decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in R