Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2003
ECLI:EU:C:2003:628
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Conclusions
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
L.A. GEELHOED
presentate il 20 novembre 2003
(1)
[OSCURATO:PERSONA]314/01
[OSCURATO:PERSONA] AG Österreich
ARGE Telekom & Partner
contro
[OSCURATO:PERSONA] der österreichischen Sozialversicherungsträger
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])]
«Appalti pubblici – Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti pubblici – Conseguenze dell'annullamento della decisione dell'amministrazione aggiudicatrice»
I –
Introduzione
1.
In questa causa la Corte deve pronunciarsi su quattro questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione della direttiva
del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative
all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori
(2)
, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici di servizi (in prosieguo: la «direttiva 89/665»)
(3)
.
2.
Tali questioni sono state sollevate nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] AG Österreich (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»)
e la ARGE Telekom & Partner (in prosieguo: la «ARGE Telekom») da un lato e lo [OSCURATO:PERSONA] der österreichischen Sozialversicherungsträger
(federazione nazionale austriaca degli enti previdenziali), in qualità di amministrazione aggiudicatrice (in prosieguo: lo
«[OSCURATO:PERSONA]»), dall’altro.
3.
I fatti e il procedimento nel cui ambito sono state sollevate le questioni pregiudiziali sono complessi e verranno esposti
nella seguente sezione III delle presenti conclusioni. Dal contesto emerge che sussistono seri dubbi in merito alla ricevibilità
delle questioni pregiudiziali in esame, che sono divenute, totalmente o parzialmente, teoriche in quanto è venuto a mancare
l’oggetto del contendere in sede di procedimento principale.
4.
La formulazione delle questioni, sebbene di per sé complicata, letta in combinazione con la motivazione dell’ordinanza di
rinvio, offre tuttavia una base adeguata per una soluzione. Nella sezione III delle presenti conclusioni verranno pertanto
riassunte le parti rilevanti dell’ordinanza stessa. In sostanza il [OSCURATO:PERSONA] (ufficio federale austriaco per l’aggiudicazione
degli appalti), quale giudice del rinvio, si chiede se l’attuazione data dal legislatore austriaco alla direttiva 89/665 sia
adeguata, in considerazione dei poteri (limitati) di cui lo stesso giudice dispone.
II –
Ambito normativo
A –
Diritto comunitario
5.
L’art. 1, nn. 1 e 3, della direttiva 89/665, così recita:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri prendono i provvedimenti necessari per garantire che, per quanto riguarda le procedure di aggiudicazione
degli appalti pubblici disciplinati dalle direttive 71/305/CEE, 77/62/CEE e 92/50/CEE, le decisioni prese dalle amministrazioni
aggiudicatrici possano essere oggetto di ricorsi efficaci e, in particolare, quanto più rapidi possibile, secondo le condizioni
previste negli articoli seguenti, in particolare nell’art. 2, paragrafo 7, qualora violino il diritto comunitario in materia
di appalti pubblici o le norme nazionali che lo recepiscono.
(...)
3. [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che le procedure di ricorso siano accessibili, secondo modalità che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono
determinare, per lo meno a chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto pubblico
di forniture o di lavori e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una violazione denunciata. In particolare gli
[OSCURATO:PERSONA] membri possono esigere che la persona che desideri avvalersi di tale procedura abbia preventivamente informato l’autorità
aggiudicatrice della pretesa violazione e della propria intenzione di presentare un ricorso».
6.
L’art. 2, nn. 1, 6, 7 e 8, della direttiva 89/665 stabilisce quanto segue:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri fanno sì che i provvedimenti presi ai fini dei ricorsi di cui all’articolo 1 prevedano i poteri che permettano
di:
a)
prendere con la massima sollecitudine e con procedura d’urgenza provvedimenti provvisori intesi a riparare la violazione o
impedire che altri danni siano causati agli interessi coinvolti, compresi i provvedimenti intesi a sospendere o a far sospendere
la procedura di aggiudicazione pubblica di un appalto o l’esecuzione di qualsiasi decisione presa dalle autorità aggiudicatrici;
b)
annullare o far annullare le decisioni illegittime, compresa la soppressione delle specificazioni tecniche, economiche o finanziarie
discriminatorie figuranti nei documenti di gara, nei capitolati d’oneri o in ogni altro documento connesso con la procedura
di aggiudicazione dell’appalto in questione;
c)
accordare un risarcimento danni alle persone lese dalla violazione.
(...)
6. Gli effetti dell’esercizio dei poteri di cui al paragrafo 1 sul contratto stipulato in seguito all’aggiudicazione dell’appalto
sono determinati dal diritto nazionale.
Inoltre, salvo nel caso in cui una decisione debba essere annullata prima della concessione di un risarcimento danni, uno
Stato membro può prevedere che, dopo la stipulazione di un contratto in seguito all’aggiudicazione dell’appalto, i poteri
dell’organo responsabile delle procedure di ricorso si limitino alla concessione di un risarcimento danni a qualsiasi persona
lesa da una violazione.
7. [OSCURATO:PERSONA] membri fanno sì che le decisioni prese dagli organi responsabili delle procedure di ricorso possano essere attuate
in maniera efficace.
8. Se gli organi responsabili delle procedure di ricorso non sono organi giudiziari, le loro decisioni devono essere sempre
motivate per iscritto. In questo caso inoltre devono essere adottate disposizioni mediante cui ogni misura presunta illegittima
presa dall’organo di base competente oppure ogni presunta infrazione nell’esercizio dei poteri che gli sono conferiti possa
essere oggetto di un ricorso giurisdizionale o di un ricorso presso un altro organo che sia una giurisdizione ai sensi dell’articolo
177 del trattato [divenuto art. 234 CE] e che sia indipendente dalle autorità aggiudicatrici e dall’organo di base.
La nomina dei membri di tale organo indipendente e la cessazione del loro mandato sono soggetti a condizioni uguali a quelle
applicabili ai giudici, per quanto concerne l’autorità responsabile della nomina, la durata del loro mandato e la loro revocabilità.
Per lo meno il presidente di tale organo indipendente deve avere le stesse qualifiche giuridiche e professionali di un giudice.
L’organo indipendente prende le proprie decisioni all’esito di una procedura in contraddittorio e tali decisioni producono,
tramite i mezzi determinati da ciascuno Stato membro, effetti giuridici vincolanti».
7.
L’art. 25 della direttiva 92/50 dispone quanto segue:
«Nel capitolato d’oneri l’amministrazione può richiedere all’offerente d’indicare, nella sua offerta, le parti dell’appalto
che egli eventualmente intenda subappaltare a terzi.
Detta indicazione lascia impregiudicata la responsabilità del prestatore principale di servizi».
8.
L’art. 32 della direttiva 92/50 stabilisce quanto segue:
«1. La capacità dei prestatori ad eseguire servizi può venir valutata, in particolare, con riferimento alla loro competenza,
efficienza, esperienza ed affidabilità.
2. La prova della capacità tecnica dei prestatori di servizi può venir fornita mediante uno o più dei seguenti mezzi, a seconda
della natura, della quantità e dello scopo dei servizi da prestare:
(...)
c)
l’indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, a prescindere dal fatto che essi facciano o non facciano direttamente
capo al prestatore di servizi, e in particolare di quelli responsabili per il controllo della qualità;
(...)
h)
l’indicazione della quota del contratto che il prestatore di servizi intende eventualmente subappaltare.
3. L’amministrazione precisa, nel bando di gara o nell’invito a presentare offerte, quali sono le referenze da presentare.
4. Le informazioni di cui all’articolo 31 ed ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo devono limitarsi all’oggetto dell’appalto.
Le amministrazioni tengono nel debito conto gli interessi legittimi dei prestatori di servizi per quanto riguarda la tutela
dei loro segreti tecnici o commerciali».
B –
Diritto nazionale
9.
Le direttive 89/665 e 92/50 sono state attuate nell’ordinamento austriaco con il Bundesgesetz über die Vergabe von Aufträgen
1997 (legge federale 1997 sull’aggiudicazione degli appalti pubblici, BGBl. I, 1997/56, nella versione di cui al BGBl. I,
2000/125; in prosieguo: il «BVergG»).
10.
L’art. 31 del BVergG riguarda le prestazioni dei subappaltatori e così dispone:
«1.)
Nel capitolato d’oneri si deve stabilire se è ammesso il subappalto. Non è permesso il trasferimento dell’intero appalto,
ad eccezione dei contratti di compravendita e del trasferimento ad imprese collegate con l’appaltatore. Negli appalti edili
non è ammesso il trasferimento della parte principale delle prestazioni (...). Il committente deve assicurare che i subappaltatori
dell’appaltatore eseguano in gran parte in proprio le parti degli appalti ad essi trasferiti. In casi eccezionali il committente
può stabilire nel capitolato d’oneri, fornendone la motivazione, che è ammesso trasferire la maggior parte dell’appalto. Il
trasferimento di parti dell’appalto è comunque ammesso solo se il subappaltatore è competente per l’esecuzione della sua parte.
2.)
Il committente deve chiedere all’offerente nel capitolato d’oneri di indicare, nella sua offerta, le parti dell’appalto che
egli eventualmente intenda affidare a terzi. Detta comunicazione lascia impregiudicata la responsabilità dell’appaltatore».
11.
L’art. 40 del BVergG – Revoca del bando di gara in pendenza del termine per la presentazione delle offerte – stabilisce quanto
segue:
«1.)
La gara d’appalto può essere revocata per gravi motivi entro il termine per la presentazione delle offerte, in particolare
quando, prima di tale scadenza, sopravvengono eventi che, se fossero stati noti in precedenza, avrebbero escluso una gara
d’appalto o avrebbero condotto ad una gara d’appalto dal contenuto sostanzialmente diverso.
2.)
La revoca del bando di gara deve essere comunicata con le stesse modalità vigenti per l’indizione dello stesso.
3.)
Gli offerenti e i candidati a cui è già stato consegnato il capitolato d’oneri devono essere informati immediatamente della
revoca e dei motivi che l’hanno determinata».
12.
Gli artt. 52, 53, 53 bis, 54, 55 e 56 del BVergG – La valutazione delle offerte – così recitano:
«Esclusione di offerte.
Art. 52
(1)
Prima di procedere alla selezione delle offerte, l’amministrazione aggiudicatrice deve immediatamente escludere, in base ai
risultati della valutazione, le offerte seguenti:
1.
offerte di candidati che non dispongano delle necessarie competenze ovvero di adeguati mezzi finanziari, aziendali o tecnici
o che non siano affidabili;
(...)
8.
offerte che non soddisfino le condizioni di aggiudicazione, ovvero offerte difettose o incomplete, quando tali vizi non siano
stati o non possano essere eliminati, o offerte parziali, se queste non sono ammesse;
9.
offerte di candidati che abbiano preso accordi con altri candidati, contrari ai buoni costumi o al principio di un’effettiva
concorrenza, che siano svantaggiosi per il committente;
(...)
Selezione dell’offerta; il principio dell’offerta migliore.
Art. 53
Tra le offerte che restano dopo l’esclusione l’appalto viene assegnato all’offerta più vantaggiosa da un punto di vista tecnico
ed economico, nel rispetto dei criteri indicati nel bando di concorso. (Il principio dell’offerta migliore). La decisione
di aggiudicazione deve (...) essere motivata per iscritto.
Pubblicazione dell’aggiudicazione
Art. 53 bis
1)
Il committente deve comunicare immediatamente agli offerenti rimasti, per iscritto o per telefax (...), a quale offerente
verrà aggiudicato l’appalto. Nella comunicazione possono essere indicati agli offerenti non aggiudicatari, ai fini del disposto
di cui al n. 4, i motivi per il rigetto della loro offerta.
2)
L’aggiudicazione non può avvenire, a pena di nullità, prima che sia trascorso un termine di sospensione di due settimane a
decorrere dalla pubblicazione della decisione di aggiudicazione, ai sensi del n. 1 (...). Ove sia seguita una procedura abbreviata
per motivi di urgenza, il termine di sospensione è diminuito di una settimana.
3)
Gli offerenti non aggiudicatari possono richiedere per iscritto, entro il termine di una settimana, e di tre giorni ove sia
stata seguita una procedura abbreviata per motivi di urgenza ai sensi dell’art. 69, a far data dalla notifica della decisione
di aggiudicazione, di conoscere le ragioni per cui la loro offerta non è stata presa in considerazione, nonché le caratteristiche
e i pregi dell’offerta prescelta.
4)
Il committente deve comunicare agli offerenti non aggiudicatari, subito dopo il ricevimento della loro richiesta – ove questa
sia stata presentata tempestivamente – e in ogni caso tre giorni prima della fine del termine di sospensione, il nome dell’offerente
aggiudicatario e l’importo per cui l’appalto è stato aggiudicato. Agli offerenti non aggiudicatari devono essere comunicati
anche le caratteristiche e i pregi dell’offerta prescelta, purché la pubblicazione di questi dati non sia contraria al pubblico
interesse o ai legittimi interessi commerciali delle imprese e non pregiudichi una concorrenza libera e leale;
5)
Se un offerente non aggiudicatario ritiene che la decisione di aggiudicazione presa dal committente violi le disposizioni
della presente legge e di conseguenza rischi di arrecargli danno, deve informare immediatamente il committente stesso della
sua intenzione di avviare un procedimento di ricorso, indicandone le ragioni.
Aggiudicazione e contratto di esecuzione
Art. 54
1)
In pendenza del termine per l’aggiudicazione, il rapporto contrattuale sorge nel momento in cui l’offerente riceve la conferma
scritta dell’accettazione della sua offerta. In caso di superamento del termine per l’aggiudicazione o se sussistono divergenze
tra l’appalto e l’offerta, il rapporto contrattuale sorge solo con la dichiarazione scritta dell’offerente di accettare l’appalto.
All’offerente deve essere concesso un termine adeguato per rendere siffatta dichiarazione.
2)
(...)
Revoca del bando di gara dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte
Art. 55
1)
Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte l’aggiudicazione deve essere revocata se sussistono gravi
motivi.
2)
Il bando di gara può essere revocato se, dopo l’esclusione delle offerte a norma dell’art. 52, rimane un’unica offerta.
3)
Il bando di gara deve considerarsi revocato se non è stata presentata nessuna offerta ovvero se ne è stata presentata una
sola.
4)
Gli offerenti devono essere immediatamente informati della revoca del bando di gara, nonché dei motivi della revoca.
5)
La revoca del bando di gara deve essere pubblicata con le stesse modalità del bando di gara.
Conclusione del procedimento di aggiudicazione
Art. 56
1)
Il procedimento di aggiudicazione termina con la stipulazione del contratto di fornitura o con la revoca del bando di gara.
2)
Ad ogni offerente non aggiudicatario deve essere immediatamente comunicata la conclusione del procedimento. (...)».
13.
All’art. 113 del BVergG sono elencati i poteri del [OSCURATO:PERSONA]. Detta disposizione così recita:
«1)
[OSCURATO:PERSONA] è competente a promuovere su istanza, il procedimento di ricorso previsto dalle disposizioni del capo
seguente.
2)
Fino al momento dell’aggiudicazione il [OSCURATO:PERSONA] è competente, al fine di sanare le violazioni della presente legge
federale e dei relativi regolamenti di esecuzione:
1) ad adottare misure transitorie, nonché
2) ad annullare decisioni illegittime dell’amministrazione aggiudicatrice.
3)
Dopo l’aggiudicazione dell’appalto o dopo la conclusione del procedimento d’appalto, il [OSCURATO:PERSONA] è competente a stabilire
se l’appalto non è stato aggiudicato al miglior offerente a causa di una violazione della presente legge federale o dei relativi
regolamenti di esecuzione. Nell’ambito di tale procedimento il [OSCURATO:PERSONA] è inoltre competente a stabilire, su istanza
dell’ente aggiudicatore, se un concorrente o offerente non aggiudicatario non avrebbe avuto alcuna effettiva possibilità di
ottenere l’assegnazione del contratto, anche osservando le disposizioni della presente legge federale e dei relativi regolamenti
di esecuzione».
14.
L’art. 117, nn. 1 e 3, del BVergG dispone quanto segue:
«1.
[OSCURATO:PERSONA], tenendo conto del parere espresso dalla commissione di conciliazione nell’ambito del relativo procedimento,
deve annullare, con provvedimento amministrativo, qualsiasi decisione, adottata dall’amministrazione aggiudicatrice nell’ambito
di una procedura di aggiudicazione, la quale:
1)
violi le disposizioni della presente legge federale o dei relativi regolamenti di esecuzione, e
2)
sia determinante per l’esito del procedimento di aggiudicazione.
(...)
3.
Dopo l’aggiudicazione dell’appalto, il [OSCURATO:PERSONA], conformemente alle condizioni di cui al n. 1, può unicamente accertare
se la pretesa illegittimità sussista o meno».
15.
Conformemente all’art. 122, n. 1, del BVergG, «in caso di violazione della presente legge federale o dei relativi regolamenti
di esecuzione imputabile agli organi competenti di un’amministrazione aggiudicatrice, un offerente non aggiudicatario ha diritto
a un indennizzo per le spese connesse alla presentazione dell’offerta e per le altre spese che abbia sostenuto in conseguenza
della partecipazione al procedimento di aggiudicazione nei confronti del committente al quale sia imputabile il comportamento
degli organi dell’amministrazione aggiudicatrice».
16.
In forza dell’art. 125, n. 2, del BVergG, un ricorso per risarcimento danni, che dev’essere presentato dinanzi al giudice
civile, è ricevibile solo nel caso in cui si sia previamente pronunciato il [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 113, n. 3.
Il giudice civile adito e le parti nel procedimento dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] sono vincolati a tale pronuncia.
17.
L’art. 5 del Verwaltungsvollstreckungsgesetz (legge sull’esecuzione forzata amministrativa) stabilisce quanto segue:
«1)
Per l’esecuzione forzata di un obbligo di tollerare o di fare o di non fare che, per le sue caratteristiche proprie, non possa
essere eseguito da terzi, l’autorità competente può infliggere all’obbligato inadempiente l’ammenda o l’arresto.
2)
L’esecuzione inizia con l’ammonizione relativa alle sanzioni applicabili in caso di atti dolosi o colposi che possano ritardare
l’esecuzione stessa. La sanzione minacciata deve essere applicata immediatamente in occasione della prima violazione o dopo
l’infruttuoso decorso del termine impartito per il compimento dell’atto. In caso di recidiva o di ulteriore ritardo l’ammonizione
deve concernere l’applicabilità di un’ultima sanzione più severa. L’esecuzione della sanzione comminata deve essere sospesa
non appena l’obbligo sia stato adempiuto.
3)
Le sanzioni non possono comunque superare, in caso di ammenda, l’importo di ATS 10 000 e, in caso di arresto, la durata di
4 settimane, per ogni singola infrazione.
4)
Il ricorso ad ammende in sede di esecuzione forzata è consentito anche nei confronti delle persone giuridiche, delle società
di persone di diritto commerciale e delle società commerciali registrate, ad eccezione degli enti di diritto pubblico».
18.
L’art. 879 dell’[OSCURATO:PERSONA] (Codice civile austriaco; in prosieguo: l’«ABGB») così recita:
«1)
Il contratto è nullo quando è contrario alla legge o ai buoni costumi.
2)
In particolare, sono nulli i seguenti contratti:
(...)».
III –
Fatti e procedimento
A –
Fatti e procedimenti dinanzi agli organi nazionali
19.
In data 21 settembre 1999, nella serie S della
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
lo [OSCURATO:PERSONA] comunicava di aver programmato l’espletamento di un procedimento di aggiudicazione in due fasi per l’aggiudicazione
di un appalto per la progettazione, la programmazione e la realizzazione di un sistema di elaborazione elettronica di dati
(sistema EDV) regolato mediante schede con chip (microcircuito integrato), comprese la fornitura, l’avviamento, la personalizzazione,
la distribuzione e lo smaltimento delle schede. Inoltre l’appalto comprendeva la fornitura, l’installazione e la manutenzione
su tutto il territorio austriaco dei terminali nonché l’assistenza nella gestione del sistema EDV, l’assistenza di un servizio
di centralino per la gestione delle schede, nonché ulteriori prestazioni di servizi necessarie per il funzionamento del sistema.
20.
Il 22 febbraio 2000 lo [OSCURATO:PERSONA] decideva d’invitare cinque consorzi partecipanti alla gara a presentare offerte e di escluderne
un sesto. Al punto 1.9 dell’atto di candidatura 21 settembre 1999, come pure al punto 1.8 del documento di gara «Invito alla
presentazione delle offerte», del 15 marzo 2000, l’ammissibilità di forniture di servizi da parte di imprese subappaltatrici
era prevista in questi termini: «Il subappalto di parti della prestazione di servizi è consentito nella misura del 30% della
medesima, e solo in quanto le parti della prestazione tipicamente inerenti al contratto – direzione del progetto, progettazione
del sistema, sviluppo, costruzione, fornitura e gestione delle componenti centrali del sistema complessivo che contraddistinguono
il progetto, sviluppo, fornitura e gestione del funzionamento delle schede nonché sviluppo e fornitura dei terminali – restino
all’offerente, persona fisica o giuridica».
21.
Come risulta dall’ordinanza di rinvio, l’ente aggiudicatore avrebbe incluso questa disposizione esclusivamente in quanto criterio
idoneo ad assicurare una fornitura dei servizi esente da difetti tecnici. La responsabilità personale del fornitore delle
schede rappresenta infatti un incentivo per una prestazione di servizi senza difetti, garantendosi così anche una maggiore
autorità effettiva dell’amministrazione aggiudicatrice.
22.
A tre dei quattro consorzi che hanno effettivamente presentato offerte (tra cui la [OSCURATO:PERSONA] e la ARGE Telekom) partecipava
l’impresa fornitrice di schede elettroniche [OSCURATO:PERSONA], a cui spettava in ciascun caso la «fornitura delle schede». L’unico
consorzio partecipante alla gara cui fosse estranea la [OSCURATO:PERSONA] era il consorzio EDS/ORGA.
23.
Con lettera del 18 dicembre lo [OSCURATO:PERSONA], in qualità di ente aggiudicatore, comunicava a tre consorzi in gara, a norma
dell’art. 53 bis del BVergG, la propria intenzione di aggiudicare l’appalto alla EDS/ORGA.
24.
A questo punto i tre consorzi partecipanti non aggiudicatari adivano la Bundesvergabekontrollkommission (commissione di controllo
sulle aggiudicazioni degli appalti pubblici), perché procedesse ad un arbitrato. Quest’ultima in un caso rifiutava di procedere
all’arbitrato, mentre negli altri due casi tentava, inutilmente, di raggiungere una composizione amichevole. Successivamente
i tre consorzi non aggiudicatari presentavano ricorso dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] chiedendo, in via principale, la dichiarazione
di nullità della decisione dell’ente aggiudicatore, di assegnare l’appalto al consorzio in gara EDS/ORGA. In subordine si
chiedeva di ingiungere allo [OSCURATO:PERSONA] di revocare il bando di gara.
25.
Con decisione 19 marzo 2000 il [OSCURATO:PERSONA] (ottava sezione) dichiarava irricevibili tutte le domande per difetto di legittimazione,
in quanto le offerte dei richiedenti avrebbero dovuto essere eliminate dall’ente aggiudicatore, ai sensi dell’art. 52, n. 1,
punto 9, del BVergG, perché la [OSCURATO:PERSONA] partecipava a tutti e tre i consorzi in gara interessati. Lo scambio di informazioni
così reso possibile, come pure le trattative che la [OSCURATO:PERSONA] necessariamente aveva dovuto svolgere con i tre consorzi
sulla forma delle offerte, andavano considerate come un accordo tra offerenti, contrario al principio della libera concorrenza.
26.
Dai documenti processuali emerge che questa decisione del [OSCURATO:PERSONA] è stata annullata con sentenza del Verfassungsgerichtshof
(Corte costituzionale austriaca) 12 giugno 2001, in quanto sarebbe stato violato il diritto costituzionale dei tre consorzi
a un procedimento dinanzi al giudice naturale precostituito per legge. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso, prima di prendere
la sua decisione, di proporre alla Corte la questione pregiudiziale, se un offerente la cui offerta non è stata esclusa dall’ente
aggiudicatore possa essere privato del suo diritto ad un processo dinanzi al giudice nazionale competente.
27.
Il 28 e il 29 marzo 2001 la Debis, il terzo consorzio non aggiudicatario, e la ARGE Telekom hanno nuovamente presentato ricorso
dinanzi al [OSCURATO:PERSONA]. Essi hanno chiesto che fosse dichiarata nulla la decisione dello [OSCURATO:PERSONA] di non revocare
il bando di gara, e che fosse adottato un provvedimento urgente, che vietasse all’ente aggiudicatore di procedere all’aggiudicazione
dell’appalto per un periodo di almeno due mesi dalla presentazione della domanda (Debis) o sino alla pronuncia del [OSCURATO:PERSONA]
(ARGE Telekom).
28.
A seguito di queste domande il [OSCURATO:PERSONA], con decisione 5 aprile 2001, vietava di aggiudicare l’appalto, adottando
un provvedimento d’urgenza in vigore sino al 20 aprile 2001.
29.
Nelle loro domande la Debis e la ARGE Telekom hanno addotto argomenti in parte di diritto nazionale e in parte di diritto
comunitario a sostegno della loro tesi invocante l’illegittimità dell’aggiudicazione. Il bando di gara avrebbe dovuto essere
revocato in quanto dalla decisione del [OSCURATO:PERSONA] 19 marzo 2001 conseguiva che rimaneva solo un’impresa che potesse
essere presa in considerazione per l’aggiudicazione dell’appalto. Infatti, posto che le offerte della [OSCURATO:PERSONA], della ARGE
Telekom e della Debis possono essere escluse in forza dell’art. 52, n. 1, del BVergG, per violazione del principio della libera
concorrenza, dalle disposizioni dell’art. 55, nn. 2 e 3, del BVergG conseguirebbe che il bando di gara doveva essere revocato.
Infatti sarebbe rimasto soltanto un unico offerente (EDS/ORGA). Il bando di gara sarebbe contrario inoltre al diritto comunitario,
in quanto al punto 1.8 dell’invito alla presentazione delle offerte 15 marzo 2000 veniva posto un criterio di idoneità non
consentito. Infatti questa disposizione esclude il subappalto di quote della prestazione superiori al 30% del valore complessivo
dell’appalto, e comunque di tutte le prestazioni tipiche del contratto, in particolare, la fornitura e la gestione del funzionamento
delle carte. Le ricorrenti venivano in tal modo obbligate ad includere la [OSCURATO:PERSONA] come partecipante nei consorzi da loro
formati. Senza la condizione contenuta nel punto 1.8 delle clausole del bando di gara le ricorrenti per questo servizio avrebbero
potuto ricorrere ad un subappaltatore. Le ricorrenti sostengono che questa condizione sarebbe contraria al diritto comunitario,
invocando in merito la sentenza della Corte 2 dicembre 1999, Holst Italia
(4)
, da cui emergerebbe che deve essere permesso affidare la prestazione del servizio che costituisce l’oggetto di un appalto
ad un terzo, considerato idoneo.
30.
Con decisione 20 aprile 2001 il [OSCURATO:PERSONA] (nona sezione) accoglieva le domande della Debis e dell’ARGE Telekom e, ai
sensi dell’art. 113, n. 2, punto 2, del BVergG, dichiarava nulla la decisione dello [OSCURATO:PERSONA], di non revocare il bando
di gara. A motivazione di ciò veniva in sostanza dedotto che il bando di gara doveva essere revocato, perché conteneva clausole
sostanzialmente illegittime. Il divieto di subappalto posto dallo [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato in particolare il diritto degli
offerenti sancito dall’ordinamento comunitario, quale interpretato dalla Corte di giustizia nella sentenza Holst Italia
(5)
, di poter far riferimento, a dimostrazione della propria idoneità, anche a quella di eventuali subappaltatori.
31.
Nonostante questa pronuncia lo [OSCURATO:PERSONA] decideva, in data 23 aprile 2001, di aggiudicare immediatamente l’appalto al consorzio
EDS/ORGA, stipulando così il contratto. I provvedimenti provvisori adottati dal [OSCURATO:PERSONA] con decisione 5 aprile 2001
scadevano il 20 aprile 2001 e non venivano prorogati, nonostante ciò fosse stato espressamente richiesto. La pronuncia del
[OSCURATO:PERSONA] 20 aprile 2001 consiste in un unico enunciato, di difficile interpretazione, di «dichiarazione di nullità
di un atto di mancata revoca». Da questo enunciato lo [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto che non fosse stato deciso in modo giuridicamente
vincolante che la sua decisione di aggiudicare l’appalto al migliore offerente non fosse valida o fosse stata annullata.
32.
Inoltre lo [OSCURATO:PERSONA] decideva di impugnare dinanzi al Verfassungsgerichtshof la decisione del [OSCURATO:PERSONA] 20 aprile
2001. Dai documenti contenuti nel fascicolo processuale emerge che il Verfassungsgerichtshof ha in un primo tempo respinto,
con decreto 22 maggio 2001, la richiesta di sospendere l’esecutività della pronuncia del [OSCURATO:PERSONA] e successivamente,
con sentenza 2 marzo 2002, ha annullato la pronuncia stessa.
33.
Il 30 aprile 2001 la [OSCURATO:PERSONA] presentava ricorso dinanzi al [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la dichiarazione di nullità di varie
decisioni dello [OSCURATO:PERSONA], connesse al provvedimento volto ad aggiudicare l’appalto alla EDS/ORGA. [OSCURATO:PERSONA] sostiene
che dalla declaratoria di nullità della decisione dello [OSCURATO:PERSONA] di non revocare il bando di gara emanato nel 1999 consegue
che la decisione dell’ente stesso di assegnare l’appalto è illegittima in quanto riguarda una seconda gara d’appalto, indetta
senza pubblicità. Inoltre la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto alcuni provvedimenti urgenti. Quest’ultima domanda è stata respinta dal [OSCURATO:PERSONA]
l’11 maggio 2001, mentre per le ulteriori domande la decisione è stata sospesa.
34.
Il 17 maggio 2001 anche la ARGE Telekom ha presentato domanda di provvedimenti urgenti e di dichiarazione di nullità di diverse
decisioni adottate dallo [OSCURATO:PERSONA] in connessione con la sua decisione di non revocare la gara d’appalto.
35.
In data 18 maggio 2001 la [OSCURATO:PERSONA] ha ancora una volta presentato domanda di provvedimenti urgenti nonché di declaratoria di
nullità delle decisioni dello [OSCURATO:PERSONA] di non revocare il procedimento di aggiudicazione, di aggiudicare l’appalto alla
EDS/ORGA, di spedire una lettera per comunicare l’aggiudicazione a favore della EDS/ORGA e di stipulare un contratto con questo
consorzio, senza aver validamente pubblicato la decisione di aggiudicazione.
36.
Con decisione 9 luglio 2001 il [OSCURATO:PERSONA] respingeva le domande di provvedimento urgente della ARGE Telekom e della
[OSCURATO:PERSONA] AG, mentre la decisione sulle altre domande presentate veniva riunita alla decisione principale.
37.
[OSCURATO:PERSONA] (nona sezione) ha dichiarato che per la valutazione delle domande della [OSCURATO:PERSONA] 30 aprile e 18 maggio
2001 e della domanda della ARGE Telekom 17 maggio 2001 fosse necessaria una più precisa interpretazione di talune disposizioni
della direttiva 89/665 ed ha pertanto sollevato, con ordinanza 11 luglio 2001, le seguenti questioni pregiudiziali.
B –
Le questioni pregiudiziali e la relativa analisi
«1)
Se le disposizioni della direttiva 89/665/CEE, e in particolare l’art. 2, n. 1, lett. b), eventualmente in combinato disposto
con l’art. 2, n. 7, debbano essere interpretate nel senso che da una decisione di un organo nazionale competente per i ricorsi,
ai sensi dell’art. 2, n. 8, della direttiva 89/665/CEE, avente ad oggetto l’annullamento della decisione con la quale l’ente
pubblico aggiudicatore rifiuta di revocare la procedura di aggiudicazione, consegue che, qualora l’ordinamento giuridico nazionale
non offra alcuna possibilità di effettiva esecuzione coattiva della decisione del detto organo nazionale avverso l’ente pubblico
aggiudicatore, alla procedura di aggiudicazione controversa venga senz’altro posto termine mediante la decisione dell’organo
nazionale competente per i ricorsi, senza che la stessa amministrazione aggiudicatrice debba compiere ulteriori atti.
2)
Se dalle disposizioni di cui alla direttiva 89/665/CEE, in particolare dall’art. 2, n. 7, eventualmente in combinato disposto
con le prescrizioni della direttiva 92/50/CEE, in particolare con gli artt. 25 e 32, n. 2, lett. c), ovvero da altra disposizione
di diritto comunitario, interpretate, in particolare, alla luce del principio dell’efficacia pratica, consegua che una condizione
contenuta in un bando di gara che, in contrasto con la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (segnatamente,
sentenza 2 dicembre 1999, causa C-176/98, Holst Italia), mediante il divieto di subappalto di parti sostanziali della prestazione,
impedisce all’offerente di dimostrare, producendo un contratto con il subappaltatore, che egli effettivamente dispone dei
mezzi del terzo, acquisendo così il diritto di far riferimento ai mezzi del terzo, a dimostrazione della sua capacità, rectius,
di fornire la prova che egli ha effettivamente a disposizione i mezzi del terzo, è manifestamente in contrasto con il diritto
comunitario, in modo che debba considerarsi invalido un contratto stipulato sulla base di un siffatto bando di gara, specie
quando l’ordinamento giuridico nazionale contiene comunque disposizioni che prevedono l’invalidità di contratti stipulati
in violazione di legge.
3)
Se dalle disposizioni della direttiva 89/665/CEE, in particolare dall’art. 2, n. 7, ovvero da altre disposizioni del diritto
comunitario, interpretate, in particolare, alla luce del principio dell’efficacia pratica, consegua che un contratto stipulato
in contrasto con quanto stabilito in una decisione di un organo nazionale competente per i ricorsi ai sensi dell’art. 2, n. 8,
della direttiva 89/665/CEE, che annulla la decisione con la quale l’amministrazione aggiudicatrice rifiuta di revocare un
bando di gara, sia invalida, specie quando l’ordinamento giuridico nazionale, pur contenendo disposizioni che prevedono l’invalidità
di contratti stipulati in violazione dei buoni costumi e della legge, non offre però alcun fondamento normativo per dare efficace
esecuzione coattiva alla decisione del detto organo nazionale nei confronti dell’amministrazione aggiudicatrice.
4)
a) Se le disposizioni della direttiva 89/665/CEE, in particolare l’art. 2, n. 1, lett. b, eventualmente in combinato disposto
con l’art. 2, n. 7, debbano essere interpretate nel senso che, qualora un ordinamento giuridico nazionale non offra alcun
fondamento normativo per dare efficace esecuzione coattiva ad una decisione dell’organo nazionale competente per i ricorsi
nei confronti dell’amministrazione aggiudicatrice, tale organo nazionale, in applicazione diretta del combinato disposto dell’art. 2,
n. 1, lett. b), e dell’art. 2, n. 7, abbia il potere di ottenere, con ingiunzione eseguibile coattivamente, la revoca della
decisione illegittima da parte dell’ente aggiudicatore, anche se l’ordinamento giuridico nazionale attribuisce all’organo
competente per i ricorsi, in procedimenti promossi dagli offerenti, ai sensi dell’art. 1, n. 1, della direttiva 89/665/CEE,
solo il potere di disporre una revoca, non coattivamente eseguibile, delle decisioni dell’amministrazione aggiudicatrice.
4)
b) In caso di soluzione affermativa della questione sub 4 a): se, in un caso siffatto, l’organo nazionale competente per i
ricorsi abbia addirittura il potere, in forza dell’art. 2, n. 7, della direttiva 89/665/CEE, eventualmente in combinato disposto
con altre norme del diritto comunitario, di ammonire l’ente pubblico aggiudicatore in merito alla possibile applicazione di
ammende, necessarie ai fini dell’esecuzione dell’ingiunzione e la cui adeguata determinazione viene rimessa alla discrezionalità
del giudice, o, per meglio dire, di ammonire i membri della direzione dell’ente pubblico stesso in merito all’applicabilità
di ammende e arresti, oppure ancora di imporre siffatte pene, qualora l’ente aggiudicatore, o, rectius, i membri della sua
direzione non si adeguino all’ingiunzione dell’organo competente per i ricorsi».
38.
Nell’ordinanza di rinvio il [OSCURATO:PERSONA] ha commentato nei particolari le questioni pregiudiziali sopra riportate, i cui
elementi principali possono essere riassunti come segue.
39.
A motivazione della prima questione il [OSCURATO:PERSONA] osserva tra l’altro che, ai sensi dell’art. 113, n. 2, punto 2, del
BVergG, le sue decisioni non contengono alcuna ingiunzione che, su istanza del ricorrente la cui domanda sia stata accolta,
possa essere eseguita nei confronti dell’amministrazione aggiudicatrice. Da questo punto di vista i poteri del [OSCURATO:PERSONA]
differiscono da quelli di analoghi organi giurisdizionali nazionali competenti in materia, ad esempio, di diritto commerciale,
edilizio e delle acque, che dispongono del potere di emanare decisioni esecutive. Ciò implica che la posizione giuridica degli
interessati nel diritto degli appalti è sostanzialmente più debole di quella di chi opera in altri settori giuridici. Il giudice
del rinvio si chiede se una siffatta conseguenza della normativa nazionale sia compatibile con le prescrizioni poste dal diritto
comunitario, segnatamente dall’art. 2, n. 7, della direttiva 89/665.
40.
Con la seconda questione il [OSCURATO:PERSONA] sottolinea di essersi fondato nella sua decisione 20 aprile 2001, in linea con
la giurisprudenza della Corte, sul presupposto che ogni offerente, a dimostrazione della propria capacità, può fare riferimento
a quelle dei suoi subappaltatori, ove possa dimostrare di poter effettivamente disporre dei mezzi di questi ultimi. Pertanto
il [OSCURATO:PERSONA] a suo avviso può presupporre che una disposizione relativa ai requisiti per l’offerta, che escluda a priori
in gran parte un ricorso a subappaltatori, sia contraria al diritto comunitario e che pertanto una gara d’appalto contenente
una siffatta clausola non possa essere portata a termine, ma debba essere revocata.
Il diritto comunitario in materia di appalti pubblici non contiene tuttavia disposizioni che offrano una risposta esplicita
alla domanda relativa alla misura in cui procedure di aggiudicazione illegittime determinino l’invalidità di contratti stipulati
in base alle medesime. Pertanto la questione relativa alla validità del contratto può essere considerata rientrante nel diritto
nazionale.
Un siffatto risultato però non sarebbe soddisfacente, alla luce del principio dell’efficacia pratica del diritto comunitario.
Infatti un ente aggiudicatore che non si attenga alle disposizioni del diritto comunitario e disattenda le decisioni dell’organo
competente per i ricorsi può frustrare la realizzazione degli obiettivi dell’ordinamento comunitario, senza dover temere alcuna
sanzione, ove, come nel caso di specie, l’ordinamento giuridico nazionale non possa garantire l’esecuzione forzata delle decisioni
dell’organo competente per i ricorsi.
In questo contesto il [OSCURATO:PERSONA] ritiene utile chiedere se un contratto stipulato sulla base di un procedimento di aggiudicazione
posto in essere in violazione di disposizioni di diritto comunitario possa essere considerato invalido ai sensi del diritto
privato in quanto illegittimo o contrario ai buoni costumi.
41.
In merito alle prime due questioni il [OSCURATO:PERSONA] osserva ancora che, qualora il contratto stipulato dovesse essere considerato
invalido, esso avrebbe sempre il potere di dichiarare la nullità delle decisioni dell’amministrazione aggiudicatrice (ed in
ogni caso di adottare provvedimenti ulteriori, se la Corte risolvesse in senso affermativo le questioni sub 4 a) e 4 b), in
quanto l’invalidità della stipulazione del contratto comporta che debba venire considerata invalida anche l’aggiudicazione.
Secondo il giudice del rinvio è pertanto necessaria un’interpretazione più precisa del diritto comunitario per stabilire la
competenza del giudice nazionale in merito alla constatazione della validità dell’aggiudicazione e del contratto stipulato
sulla base della medesima.
42.
Con la terza questione il [OSCURATO:PERSONA] afferma che lo [OSCURATO:PERSONA], in qualità di ente aggiudicatore, con la stipulazione
del contratto non solo ha violato le disposizioni sostanziali del diritto comunitario in materia di appalti, ma ha anche deliberatamente
disatteso la decisione dell’organo nazionale competente per i ricorsi, ai sensi dell’art. 1, n. 3, della direttiva 89/665.
Un siffatto atteggiamento deve essere considerato contrario ai buoni costumi, con le relative conseguenze per la validità
del contratto.
43.
In merito alle questioni sub 4 a) e 4 b), il [OSCURATO:PERSONA] spiega che le disposizioni nazionali non garantiscono un’efficace
esecuzione delle decisioni dell’organo competente per i ricorsi, in quanto il diritto nazionale non prevede un’esecuzione
coatta della declaratoria di nullità della decisione dell’amministrazione aggiudicatrice. Sebbene l’art. 2, n. 1, lett. b),
della direttiva 89/665, lasci agli [OSCURATO:PERSONA] membri un’ampia possibilità di scelta nell’attribuzione di poteri all’organo competente
per i ricorsi, se la risultante di tale discrezionalità è che le disposizioni comunitarie relative agli appalti non hanno
un’adeguata efficacia pratica, a giudizio del giudice del rinvio occorre basarsi sull’applicazione diretta dei poteri dell’organo
competente per i ricorsi, ad esso conferiti dalla direttiva. Su questo sfondo il [OSCURATO:PERSONA] si domanda se gli strumenti
coercitivi pubblici previsti dal diritto nazionale siano adeguati per imporre un regolare adempimento del diritto comunitario.
IV –
Procedimento dinanzi alla Corte
44.
Nell’ordinanza di rinvio il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto alla Corte di esaminare le questioni da esso sollevate secondo il
procedimento accelerato, ai sensi dell’art. 104 bis del regolamento di procedura. Un procedimento accelerato potrebbe evitare
che l’amministrazione aggiudicatrice possa frustrare l’applicazione del diritto comunitario, nell’interpretazione ad esso
data dalla Corte, opponendo il fatto compiuto. Se le questioni sollevate verranno risolte in senso affermativo, una decisione
rapida potrebbe evitare un danno rilevante, in quanto al momento dell’emanazione dell’ordinanza di rinvio non era ancora stato
dato inizio all’esecuzione del contratto tra lo [OSCURATO:PERSONA] e la EDS/ORGA.
45.
Con ordinanza 13 settembre 2001 il presidente della Corte ha respinto questa domanda, con la motivazione che dalle circostanze
addotte dall’organo del rinvio non emergeva un’urgenza straordinaria di risoluzione delle questioni.
46.
La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta alla cancelleria della Corte il 9 agosto 2001. La ARGE Telekom, lo [OSCURATO:PERSONA],
la EDS/ORGA, il governo austriaco e la [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato osservazioni scritte, a norma dell’art. 20 dello Statuto
(CEE) della Corte di giustizia. Durante la trattazione orale, il 18 settembre 2003, lo [OSCURATO:PERSONA], il governo austriaco
e la [OSCURATO:PERSONA] hanno ulteriormente illustrato le loro tesi.
V –
Valutazione
A –
Osservazioni preliminari
47.
Il contesto dei fatti che hanno determinato l’ordinanza di rinvio, trattato nei particolari ai precedenti paragrafi 19-37,
insieme all’analisi del giudice del rinvio delle questioni pregiudiziali da esso sollevate, suggeriscono alcune osservazioni
preliminari.
48.
Dal momento in cui lo [OSCURATO:PERSONA], quale ente aggiudicatore, ha notificato agli altri interessati alla procedura di aggiudicazione,
ai sensi dell’art. 53 del BVergG, la propria intenzione di assegnare l’appalto alla EDS/ORGA, sono stati avviati dinanzi al
[OSCURATO:PERSONA] tre gruppi di procedimenti:
1.
In una prima serie di procedimenti i ricorrenti nel procedimento principale hanno chiesto l’annullamento della decisione dello
[OSCURATO:PERSONA] di aggiudicare l’appalto alla EDS/ORGA e la revoca del bando di gara. Le domande non sono state accolte, ma sono
state dichiarare irricevibili con decisione 19 marzo 2001;
2.
Con una seconda serie di procedimenti i candidati respinti hanno chiesto al [OSCURATO:PERSONA], tra l’altro, di dichiarare nulla
la decisione ─ fittizia ─ dello [OSCURATO:PERSONA], quale amministrazione aggiudicatrice, di non revocare il bando di gara. Essi
venivano costretti a tentare questa via in quanto non era possibile, come sottolineato nelle osservazioni scritte ed orali
dello [OSCURATO:PERSONA] e del governo austriaco, impugnare per una seconda volta la medesima decisione di aggiudicazione dinanzi
al [OSCURATO:PERSONA]. Con questa seconda domanda i candidati respinti hanno ottenuto successo. Con provvedimento provvisorio
5 aprile 2001 è stato vietato allo [OSCURATO:PERSONA] di procedere all’aggiudicazione sino al 20 aprile 2001. Con decisione 20 aprile
2001 il [OSCURATO:PERSONA] ha successivamente dichiarato la nullità della decisione fittizia di non revocare il bando di gara.
Siffatta pronuncia non ha tuttavia potuto impedire che qualche giorno più tardi venisse stipulato il contratto tra l’amministrazione
aggiudicatrice e la EDS/ORGA;
3.
Ha poi fatto seguito una terza serie di procedimenti, con cui i candidati non aggiudicatari cercano in sostanza di ottenere
l’annullamento delle decisioni adottate dallo [OSCURATO:PERSONA] dopo aver selezionato la EDS/ORGA come «il miglior offerente»,
ossia disattendendo la decisione del [OSCURATO:PERSONA] 20 aprile 2001, da cui conseguiva che il bando di gara doveva essere
revocato. Nell’ambito di questa terza serie di procedimenti il [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato le questioni pregiudiziali in
esame. Dall’ordinanza di rinvio si può desumere che le ricorrenti fondano le loro domande essenzialmente su due tesi:
–
la decisione di aggiudicazione 18 dicembre 2000 sarebbe invalida sin dall’inizio, in quanto non era ancora stata data la necessaria
approvazione da parte del cosiddetto comitato delle schede con chip;
–
le decisioni che hanno determinato la stipulazione del contratto tra lo [OSCURATO:PERSONA] e la EDS/ORGA sarebbero tutte nulle,
in quanto sarebbero state adottate nel contesto di un procedimento di aggiudicazione invalido.
49.
Non è controverso che tra lo [OSCURATO:PERSONA] e la EDS/ORGA è stato stipulato un contratto con cui si è conclusa la seconda fase
del procedimento di aggiudicazione, avviata il 22 febbraio 2000. Secondo il diritto austriaco solo il giudice civile è competente
a sindacare la validità di questo contratto ed un eventuale risarcimento di danni a ciò connesso.
50.
Dal contenuto delle questioni sollevate, lette in combinazione con l’analisi particolareggiata, si può dedurre che il [OSCURATO:PERSONA]
dubita che i poteri ad esso conferiti siano sufficienti per garantire un’efficace attuazione della direttiva 89/665, in quanto
un procedimento di aggiudicazione da esso giudicato contrario al diritto comunitario ha ciononostante portato all’aggiudicazione
e alla stipulazione di un contratto per un appalto di considerevole portata.
51.
Se è questo il contesto specifico delle questioni che ha indotto il giudice del rinvio a mettere in discussione, a volte implicitamente
a volte esplicitamente, la compatibilità del sistema legislativo austriaco sugli appalti come tale con la direttiva 89/665,
detto giudice supera in tal modo i confini tracciati dall’art. 234 CE per il procedimento pregiudiziale, che limitano la procedura
di cooperazione tra il giudice nazionale e la Corte all’interpretazione del diritto comunitario ai fini di una decisione sulla
controversia nazionale.
52.
Per questo motivo occorre accertare se una soluzione da parte della Corte delle questioni pregiudiziali ad essa sottoposte
possa essere utile per una decisione sulla controversia medesima.
53.
Anche in questa luce occorre valutare in primo luogo la ricevibilità delle questioni in esame.
B –
Ricevibilità
54.
[OSCURATO:PERSONA], il governo austriaco e la [OSCURATO:PERSONA] hanno sostenuto nelle loro osservazioni scritte e nella trattazione
orale in udienza, sia pure per motivi del tutto differenti, che le questioni non sono ricevibili.
55.
[OSCURATO:PERSONA] dubita che l’organo del rinvio sia un organo giurisdizionale, in quanto esso, nell’ordinanza di rinvio, ha
riconosciuto che la sua decisione non contiene «alcuna ingiunzione all’amministrazione aggiudicatrice che possa formare oggetto
di esecuzione coatta». Essa si chiede pertanto se le questioni sollevate dal [OSCURATO:PERSONA] siano ricevibili, tenendo presente
la giurisprudenza della Corte, e segnatamente le sentenze rese nelle cause [OSCURATO:PERSONA]
(6)
e Salzmann
(7)
, secondo le quali il giudice nazionale ha la facoltà di rinvio prevista dall’art. 234 CE solo se dinanzi ad esso sia pendente
una controversia e se questi debba pronunciarsi nel contesto di un procedimento che debba sfociare in una decisione con i
caratteri di una pronuncia giurisdizionale.
56.
Il governo austriaco sostiene che le questioni non sono ricevibili in quanto sono state formulate in modo tale da essere incomprensibili
per chi non conosce il diritto austriaco formale e sostanziale in materia di appalti. A suo parere si può pretendere dal giudice
nazionale del rinvio che questi formuli le questioni pregiudiziali, aventi ad oggetto problemi complessi e fondamentali relativi
alla sistematica dell’ordinamento giuridico nazionale, in modo da renderle chiare e comprensibili anche per chi non conosce
il relativo ordinamento giuridico nazionale.
57.
[OSCURATO:PERSONA] ritiene invece che le questioni sollevate non siano ricevibili perché l’ordinanza di rinvio conterebbe un’esposizione
incompleta dei fatti posti a fondamento del procedimento principale. In casu l’ordinanza non riguarda un unico procedimento,
ma tre procedimenti diversi. Inoltre il [OSCURATO:PERSONA] nella sua ordinanza di rinvio avrebbe omesso di menzionare i procedimenti
pendenti dinanzi al Verfassungsgerichtshof e allo [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale commerciale di Vienna).
58.
In aggiunta, il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe il potere di sollevare questioni pregiudiziali in quanto, dopo la sua decisione
19 marzo 2001, la decisione di aggiudicazione non può più essere impugnata dinanzi ad esso. [OSCURATO:PERSONA] non ha pertanto
più la facoltà di sindacare la validità di siffatta decisione, né di pronunciarsi in merito alle decisioni che lo [OSCURATO:PERSONA]
ha successivamente adottato in conseguenza della prima. Infine manca al [OSCURATO:PERSONA] il potere di valutare la validità
o l’invalidità di un contratto di diritto privato, stipulato a conclusione della procedura di aggiudicazione.
59.
Infine il governo austriaco e lo [OSCURATO:PERSONA] hanno fatto presenti in udienza le conseguenze, per la ricevibilità della domanda
di pronuncia pregiudiziale, della sentenza del Verfassungsgerichtshof 2 marzo 2002. In questa sentenza viene dichiarata la
nullità della decisione del [OSCURATO:PERSONA] 20 aprile 2001. [OSCURATO:PERSONA] dichiara che è logicamente impossibile
dichiarare la nullità di una decisione se questa non verte sul compimento di un certo atto. La relativa domanda dei consorzi
di offerenti non aggiudicatari deve pertanto essere dichiarata irricevibile. [OSCURATO:PERSONA], avendo valutato il merito
della causa fondandosi su una domanda irricevibile, si è appropriato di un potere che non gli compete, e ha in tal modo violato
il diritto dello [OSCURATO:PERSONA] ad un processo dinanzi al giudice naturale precostituito per legge.
60.
Il governo austriaco e lo [OSCURATO:PERSONA] sostengono che, grazie a questa sentenza del Verfassungsgerichtshof, le questioni sottoposte
alla Corte perdono, almeno parzialmente, ossia in quanto riguardano esplicitamente o implicitamente la decisione del [OSCURATO:PERSONA]
20 aprile 2001, ogni rilevanza per il procedimento principale, divenendo teoriche e pertanto irricevibili ai sensi della giurisprudenza
della Corte. Questo varrebbe in ogni caso per la prima questione e probabilmente anche per le questioni sub 3), 4 a) e 4 b).
61.
La risposta al primo argomento avanzato dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso la ricevibilità delle questioni può essere breve. Molto
recentemente, nella sentenza nella causa GAT
(8)
, la Corte ha esplicitamente confermato che le decisioni del [OSCURATO:PERSONA] hanno un carattere giuridico e che la Corte
è pertanto competente a risolvere le questioni da esso sollevate. La Corte ha osservato in merito che dall’art. 125, n. 2,
del BVergG, emerge che una pronuncia da parte del [OSCURATO:PERSONA], in forza dell’art. 113, n. 3, del BVergG, non solo rappresenta
una condizione di ricevibilità per ogni domanda di risarcimento danni intentata dinanzi al giudice civile per una violazione
censurabile delle citate disposizioni, ma è anche vincolante sia per parti nel procedimento dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] sia
per il giudice civile adito. Ne consegue che la Corte ha il potere di risolvere questioni sollevate dal [OSCURATO:PERSONA].
62.
Anche il secondo motivo sollevato dal governo austriaco avverso la ricevibilità, a mio giudizio, non può essere accolto. Dalla
particolareggiata ordinanza di rinvio e dall’analisi in essa contenuta si può certamente dedurre cosa voglia sapere il giudice
del rinvio con le questioni da esso sollevate, anche se la formulazione ad un primo esame non sempre è chiara. Comunque il
governo austriaco sembra disconoscere con questo motivo, che riguarda principalmente il diritto nazionale, che la procedura
prevista dall’art. 234 CE non ha per oggetto l’interpretazione e la validità del diritto nazionale, ma quella del diritto
comunitario, in casu segnatamente l’interpretazione di alcune disposizioni delle direttive 89/665 e 92/50
(9)
.
63.
Il terzo motivo addotto dallo [OSCURATO:PERSONA] avverso la ricevibilità delle questioni sottoposte ha maggior valore, anche considerato
sullo sfondo delle osservazioni preliminari da me formulate ai precedenti paragrafi 48‑53. Sebbene, secondo una giurisprudenza
costante della Corte, spetti al giudice nazionale stabilire se l’ordinanza di rinvio sia compatibile con il diritto nazionale
formale e sostanziale
(10)
, e a questo giudice sia affidato anche il compito di accertare
(11)
e di valutare
(12)
i fatti rilevanti, siffatto potere non è illimitato. Ove dall’ordinanza di rinvio, dal fascicolo processuale presentato e
dalle osservazioni scritte ed orali si possa dedurre che la soluzione delle questioni proposte evidentemente non può avere
alcun effetto sulla soluzione della controversia principale, e che queste hanno pertanto un carattere teorico, sempre secondo
un orientamento costante della Corte
(13)
, siffatte questioni vanno respinte senza una decisione nel merito.
64.
Per questo motivo occorre esaminare alla luce di quanto precede se le questioni sollevate dal giudice del rinvio siano rilevanti
per la soluzione del giudizio principale.
65.
Come già osservato ai precedenti paragrafi 48-51, lo [OSCURATO:PERSONA] ha stipulato un contratto con la EDS/ORGA, disattendendo
così la pronuncia del [OSCURATO:PERSONA] che dichiarava nulla la decisione – fittizia – dello stesso [OSCURATO:PERSONA] di non revocare
il bando di gara. Nel procedimento nazionale le ricorrenti sostengono, tra l’altro, che le decisioni dello [OSCURATO:PERSONA] che
hanno determinato in ultima analisi la stipulazione del contratto sono tutte nulle, in quanto sarebbero state adottate nel
contesto di un procedimento di aggiudicazione invalido.
66.
Essendo stato accertato che non il [OSCURATO:PERSONA], ma il giudice civile secondo l’ordinamento austriaco è competente ai
fini del sindacato sulla validità giuridica del contratto stipulato il 23 aprile 2002 tra lo [OSCURATO:PERSONA] e la EDS/ORGA, la
soluzione delle questioni sollevate in linea di principio non può contribuire a risolvere il procedimento nazionale.
67.
Secondo la normativa austriaca, il giudice civile è l’organo competente per valutare i contratti stipulati dopo l’aggiudicazione
di un appalto. In questa normativa, ai sensi del disposto dell’art. 2, n. 6, ultimo comma, della direttiva 89/665, i poteri
dell’organo competente per i ricorsi sono limitati al riconoscimento del risarcimento del danno a chiunque sia danneggiato
da una violazione delle clausole del bando di gara.
68.
Posto che sembra accertato che nella fattispecie su cui si fonda il procedimento nazionale questa decisione di aggiudicazione
adottata dall’amministrazione aggiudicatrice non è stata annullata dal [OSCURATO:PERSONA] e che per dare esecuzione a siffatta
decisione sono stati stipulati uno o più contratti fondati sull’appalto, occorre presumere che solo il giudice civile è competente
a valutare i contratti in cui è sfociato il procedimento di aggiudicazione in esame.
69.
Alla luce delle considerazioni che precedono bisogna a nostro avviso presumere che le questioni sollevate dal [OSCURATO:PERSONA],
sostanzialmente vertenti sulla domanda se i poteri ad esso conferiti dal BvergG soddisfino i requisiti minimi di cui all’art. 2,
n. 7, della direttiva 89/665, sono puramente teoriche.
70.
Il carattere teorico delle questioni si manifesta anche nel loro contenuto. Lette nella loro interdipendenza reciproca esse
contengono, come già osservato al precedente paragrafo 51, un invito alla Corte ad una verifica globale del sistema di tutela
giuridica contenuto nella normativa nazionale sugli appalti alla luce del diritto comunitario applicabile, con un riferimento
solo molto lontano alla controversia concreta oggetto del procedimento nazionale. In questo modo il giudice nazionale non
si rende conto che la procedura prevista dall’art. 234 CE affida alla Corte il compito di dare un contributo all’amministrazione
della giustizia negli [OSCURATO:PERSONA] membri e non di fornire consulenze giuridiche su questioni generali o teoriche
(14)
.
71.
Come ultimo elemento per il sindacato giurisdizionale sulla ricevibilità delle questioni proposte vanno ancora esaminate le
conseguenze della sentenza del Verfassungsgerichtshof 2 marzo 2002.
72.
Come risulta dall’ordinanza di rinvio il [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato le sue questioni soprattutto perché la sua decisione
20 aprile 2001, con cui veniva dichiarata nulla la decisione – fittizia – dell’amministrazione aggiudicatrice di non revocare
la gara d’appalto, a norma del diritto austriaco non costituisce titolo esecutivo. Ciò si evidenzia incontestabilmente nella
formulazione delle questioni sub 1), 3), 4 a) e 4 b). Considerato che il Verfassungsgerichtshof ha invece annullato la decisione
20 aprile 2001, in quanto il [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stato competente a rendere una siffatta pronuncia, è venuto meno
il fondamento delle questioni che riguardano direttamente la decisione, che pertanto, anche a prescindere dagli argomenti
sopra menzionati che invitano alla stessa conclusione, sono divenute puramente teoriche.
73.
Sebbene nella seconda questione non ci si riferisca direttamente alla decisione 20 aprile 2001, a mio avviso neppure tale
questione si sottrae all’influenza della sentenza del Verfassungsgerichtshof sopra ricordata. Infatti, nel merito la motivazione
della decisione – annullata – 20 aprile 2001 riposava sul presupposto che il procedimento di aggiudicazione fosse invalido,
in quanto contenente una clausola del bando di gara contraria al diritto comunitario, come spiegato dalla Corte nella causa
Holst Italia
(15)
. Orbene, siffatto presupposto riveste un ruolo centrale nella seconda questione. A prescindere dalla giustezza del medesimo,
la Corte non è tenuta a esaminarlo, in quanto esso è contenuto in una sentenza del [OSCURATO:PERSONA] che non può più svolgere
alcun ruolo nel giudizio nazionale.
74.
In base a quanto precede concludo che nella presente causa le questioni proposte dal [OSCURATO:PERSONA] alla Corte non sono
rilevanti per la soluzione della controversia giuridica oggetto del giudizio nazionale e, pertanto, devono essere dichiarate
irricevibili in quanto puramente teoriche.
C –
Nel merito
75.
Esclusivamente in via subordinata, per l’eventualità in cui la Corte non condividesse la mia conclusione secondo cui tutte
le questioni proposte sono irricevibili, ma considerasse tali solo quelle direttamente colpite dalla sentenza del Verfassungsgerichtshof
2 marzo 2002, ossia le questioni sub 1), 3) e 4 a) e 4 b), esaminerò adesso la seconda questione.
76.
In merito la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato, a mio avviso con validi motivi, che è ingiusta la premessa su cui si fonda la questione,
ossia che dalla sentenza della Corte nella causa Holst Italia
(16)
conseguirebbe che la condizione per l’ammissione di servizi di subappaltatori, menzionata al punto 1.8 delle clausole del
bando di gara 15 marzo 2000, sarebbe contraria al diritto comunitario.
77.
Effettivamente la direttiva 92/50, applicabile all’appalto in esame, non contiene alcuna disposizione da cui risulti che un
divieto di subappalto sia vietato di per sé. Dall’art. 25 della menzionata direttiva emerge che l’amministrazione aggiudicatrice
può chiedere all’offerente d’indicare nella sua offerta le parti dell’appalto che intenda eventualmente affidare in subappalto
a terzi. Inoltre l’art. 32, n. 2, lett. h), della direttiva, stabilisce che la capacità tecnica del prestatore di servizi,
a seconda della natura, della misura e dell’uso dei servizi richiesti, può essere provata tra l’altro mediante indicazione
della parte dell’appalto ch’egli intende affidare in subappalto.
78.
Come hanno giustamente rilevato la [OSCURATO:PERSONA], il governo austriaco e lo [OSCURATO:PERSONA], nel sindacato sull’ammissibilità di
un divieto di subappalto occorre fare una distinzione tra un siffatto divieto per la valutazione dell’idoneità degli offerenti
e un divieto in sede di esecuzione di un appalto già aggiudicato.
79.
La sentenza della Corte nella causa Holst Italia
(17)
, invocata dal [OSCURATO:PERSONA], riguardava la fase di valutazione e di selezione della procedura di appalto.
Al punto 26 di quella sentenza la Corte in merito ha dichiarato: «Risulta sia dall’oggetto sia dalla formulazione di tali
disposizioni che una persona non può essere esclusa da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi solo
perché intende operare, per eseguire l’appalto, con mezzi che essa non detiene in proprio, ma che appartengono ad uno o più
soggetti diversi da essa».
Al punto 31 la Corte conclude la sua motivazione come segue: «(...) La direttiva 92/50 va interpretata nel senso che consente
ad un prestatore, per comprovare il possesso dei requisiti economici, finanziari e tecnici di partecipazione ad una gara d’appalto
ai fini dell’aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi, di far riferimento alle capacità di altri soggetti, qualunque
sia la natura giuridica dei vincoli che ha con essi, a condizione che sia in grado di provare di disporre effettivamente dei
mezzi di tali soggetti necessari all’esecuzione dell’appalto. (...)».
80.
Interpreto questa sentenza come segue: i potenziali candidati per un appalto non possono essere esclusi per il fatto di non
poter disporre in proprio di tutte le competenze necessarie all’esecuzione di un appalto. Un siffatto divieto potrebbe determinare,
soprattutto per appalti di grandi dimensioni e tecnicamente complessi, una forte riduzione della cerchia dei candidati ed
avrebbe pertanto l’effetto di frustrare l’obiettivo perseguito dalla direttiva 92/50. Invece l’ente aggiudicatore, per garantire
che l’appalto una volta aggiudicato venga correttamente eseguito, può esigere che l’offerente, ove si avvalga delle competenze
di altri soggetti, si renda garante della disponibilità dei mezzi di questi ultimi.
81.
Dalla formulazione del punto 1.8 delle clausole del bando di gara, come citate al precedente paragrafo 20 delle presenti conclusioni,
risulta però che questo requisito non si riferisce alla fase di valutazione e selezione della procedura di aggiudicazione,
ma a quella in cui viene stipulato il contratto di esecuzione.
82.
Per quest’ultima fase un divieto di subappalto, con cui l’ente aggiudicatore mira ad evitare che l’esecuzione di parti essenziali
dell’appalto venga affidato a soggetti di cui esso non ha potuto controllare le competenze e le qualità nel corso del procedimento
di aggiudicazione, non è contrario alla direttiva 92/50. L’art. 25 della direttiva stessa, come risulta dalla sua formulazione,
è esplicitamente applicabile alla fase di valutazione e di selezione della procedura di aggiudicazione. Questa disposizione
mira ad offrire all’ente appaltatore la consapevolezza della capacità dei soggetti interessati, necessaria per una corretta
valutazione delle offerte fatte. Non si può far derivare dalla medesima un argomento per un divieto di subappalto nella fase
in cui, dopo l’aggiudicazione, viene stipulato il contratto di esecuzione con l’offerente selezionato.
83.
Ne consegue che la premessa sulla quale si fonda la decisione 20 aprile 2001 del [OSCURATO:PERSONA], ossia che il punto 1.8
delle clausole del bando di gara sarebbe contrario al diritto comunitario e che, pertanto, il procedimento di aggiudicazione
dovrebbe essere revocato nel suo complesso, è di per sé inesatta.
84.
Sebbene il giudice nazionale nelle sue questioni non abbia chiesto un controllo della sua interpretazione della sentenza della
Corte nella causa Holst Italia
(18)
, a mio avviso la Corte non può tralasciare di pronunciarsi in merito ad un’interpretazione manifestamente inesatta della
sua giurisprudenza. Ciò vale a fortiori ove una siffatta interpretazione sia posta a fondamento della decisione del giudice
del rinvio a cui si riferiscono le sue questioni pregiudiziali e che, anche per questo motivo, può rendere queste ultime meramente
teoriche.
85.
Del resto, anche a prescindere dalla premessa sostanziale della decisione 20 aprile, la validità e, se del caso, l’annullamento
dei contratti già stipulati devono essere valutati alla luce del diritto nazionale applicabile – anche posto che abbia avuto
luogo un’aggiudicazione contenente una clausola contraria al diritto comunitario, oppure incompatibile con una decisione di
un organo competente per i ricorsi resa in merito a tale contrasto, a norma dell’art. 2, n. 8, della direttiva 89/665.
86.
Siffatta tesi trova conforto tra l’altro nella sentenza della Corte nella causa [OSCURATO:PERSONA]
(19)
e nelle conclusioni presentate dall’avvocato generale Alber nella causa [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA]
(20)
.
VI –
Conclusione
87.
Alla luce delle considerazioni che precedono suggerisco alla Corte:
–
di dichiarare irricevibili le questioni pregiudiziali proposte alla Corte con decisione di rinvio del [OSCURATO:PERSONA] 11
luglio 2001;
–
in subordine, di dichiarare irricevibili le questioni sub 1), 3), 4 a) e 4 b) e di risolvere la questione sub 2) come segue:
Qualora abbia avuto luogo un procedimento di appalto regolato da clausole incompatibili con il diritto comunitario, oppure
se un appalto venga aggiudicato, nonostante la decisione emanata in base a tale incompatibilità da un organo competente per
i ricorsi ai sensi dell’art. 2, n. 8, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione
degli appalti pubblici di forniture e di lavori, la validità e l’eventuale annullamento dei contratti già stipulati devono
essere valutati a norma del diritto nazionale applicabile.
1
–
Lingua originale: l'olandese.
2
–
GU L 395, pag. 33.
3
–
GU L 209, pag. 1.
4
–
[OSCURATO:PERSONA]176/98 (Racc. pag. I-8607).
5
–
Cit. nella nota 4.
6
–
Sentenza 12 novembre 1998, causa C-134/97 (Racc. pag. I-7023, punto 14).
7
–
Sentenza 14 giugno 2001, causa C-178/99 (Racc. pag. I-4421, punto 14).
8
–
Sentenza 19 giugno 2003, causa C-315/01, GAT (Racc. pag. I-6351, punti 25-29).
9
–
V., tra l’altro, sentenza 16 dicembre 1976, causa 63/76, Inzirillo (Racc. pag. 2057, punto 6).
10
–
V. anche sentenza 16 marzo 1978, causa 104/77, Oehlslager (Racc. pag. 791, punto 4), e 29 gennaio 1999, causa C-181/96, Wilkens
(Racc. pag. I-399, punto 33).
11
–
V. anche sentenze 5 ottobre 1999, cause riunite C-175/98 e C-177/98, Lirussi e Bizzarro (Racc. pag. I-6881, punti 37 e 38),
22 gennaio 2002, causa C-390/99, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-607, punto 18), e 30 settembre 2003, causa C-167/01,
[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-10155, punto 43).
12
–
V., tra le altre, sentenze 16 luglio 1992, causa C-343/90, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-4673, punto 14), e [OSCURATO:PERSONA],
cit. nella nota 119 (punto 43).
13
–
V. anche sentenze 16 dicembre 1981, causa 244/80, Foglia/Novello (Racc. pag. 3045, punto 21), 21 marzo 2002, causa C-451/99,
[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-3193, punto 26), e [OSCURATO:PERSONA], cit. nella nota 11 (punto 47).
14
–
V., di recente, sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit. nella nota 11 (punto 45).
15
–
Cit. nella nota 4.
16
–
Cit. nella nota 4.
17
–
Cit. nella nota 4.
18
–
Cit. nella nota 4.
19
–
Sentenza 28 ottobre 1999, causa C-81/98, [OSCURATO:PERSONA] e a. (Racc. pag. I-7671, punto 49).
20
–
Conclusioni presentate il 19 gennaio 1999 nella causa C-328/96, decisa con sentenza 28 ottobre 1999 (Racc. pag. I-7479, punto
48).