CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27031/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG. 42048/25 Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Torino che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato quanto sul trattamento sanzionatorio, quanto sulla recidiva e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche (vedi pp.4,5 della sentenza impugnata), mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi logici della motivazione o carenze di motivazione; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. D P.Q.Mi 7 LUC 2026 DùOR AMMINISTRAI [OSCURATO:PERSONA] 2