Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 giugno 2026

Cassazione n. 21868/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ricorrente -2451 contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di NAPOLI,del 01/10/2024 R.G.N. 170/2024;Numero registro generale 25025/2024Numero sezionale 2451/2026udita la relazione della causa svolta nella camera diN umero di raccolta generale 21868/2026Data pubblicazione 26/06/2026consiglio del 19/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava con ricorso ex art.1, comma 48, l. n. 92/2012 il licenziamento persuperamento del periodo di comporto intimatogli da [OSCURATO:SOCIETA]. in data 10.12.2020.2.

Con ordinanza ex art. 1 comma 49 l. n. 92/2012 ilTribunale dichiarava la nullità del recesso in quanto mairitualmente comunicato al lavoratore e condannava lasocietà datrice di lavoro alla reintegrazione delTrapanese nel posto precedentemente occupato ed allaindennità risarcitoria dal licenziamento alla effettivareintegra.3.

Il giudice dell’opposizione confermava lastatuizione.4.

La Corte di appello di Napoli, quale giudice delreclamo, in riforma della sentenza di primo gradorigettava tutte le domande del lavoratore.5.

Avverso tale decisione il [OSCURATO:PERSONA] proponevaricorso per cassazione che veniva iscritto al n.

RG15740/2024 e fissato per la trattazione alla odiernaadunanza camerale.6.

Nelle more del giudizio di merito, la societàadottava in data 24.1.2022 un nuovo atto diNumero registro generale 25025/2024Numero sezionale 2451/2026licenziamento sulla base delle medesime ragioni delN umero di raccolta generale 21868/2026Data pubblicazione 26/06/2026primo licenziamento.7.

Con ordinanza ex art. 1, comma 49 l. n. 92/2012il Tribunale rigettava la impugnazione del Trapaneseavverso tale secondo licenziamento accertando nelmerito la legittimità del recesso.8.

La decisione era confermata dal giudicedell’opposizione con sentenza oggetto di reclamo daparte del [OSCURATO:PERSONA].9.

La Corte di appello di Napoli, quale giudice delreclamo, dato atto della istanza di sospensionepresentata dalla società, con provvedimento in data1.10.2024 ha ordinato ai sensi dell’art. 337 comma 2c.p.c. la sospensione del giudizio fino al passaggio ingiudicato della sentenza che avrebbe definito il giudiziointrapreso dal [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.sulla sentenza della Corte di appello di Napoli n.2269/2024 in data 27.5.2024, impugnata con ricorsodepositato dinanzi alla Corte di Cassazione in data13.7.2024, iscritto al n. 15740/2024 di Registrogenerale.7.

L’ordinanza di sospensione è stata impugnata conricorso ex art. 42 c.p.c. da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla base didue motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato scritturedifensive ex art. 47 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso la società ricorrentededuce violazione e falsa applicazione dell’art. 337,Numero registro generale 25025/2024comma 2 c.p.c. censurando il provvedimento di Numero sezionale 2451/2026Numero di raccolta generale 21868/2026sospensione per carente od omessa motivazione delleData pubblicazione 26/06/2026ragioni per le quali il Giudice di merito non aveva intesoriconoscere l'autorità della sentenza n. 2269/2024 dellaCorte di appello di Napoli resa a definizione del giudizioritenuto pregiudicante.2.

Con il secondo motivo di ricorso deduce violazionee falsa applicazione dell’art. 337, comma 2 c.p.c.censurando la ordinanza impugnata per l’omesso rilievodel difetto del presupposto di relativa emanazionerappresentato dalla esistenza di una istanza disospensione che la odierna ricorrente nega di averepresentato.3.

Il ricorso è inammissibile.3.1.

Occorre premettere che all’odierna adunanzacamerale è stato deciso, con ordinanza di rigetto ( ord n.20338/2026), il ricorso per cassazione ( recante il n.

Rg.15740/2024) avverso la sentenza della Corte di appellodi Napoli intervenuta nell’ambito del giudiziopregiudicante; con tale sentenza, la Corte di appello diNapoli, quale giudice del reclamo ex lege n. 92/2012, inriforma della sentenza di primo grado, aveva respinto ilricorso del [OSCURATO:PERSONA] inteso all’annullamento dellicenziamento intimatogli per superamento del periodo dicomporto dalla odierna ricorrente.3.2.

Deve ritenersi pertanto integrata la condizionedi “definizione” del giudizio pregiudicante sulla sentenzan. 2269/2024 della Corte di appello di Napoli impugnatadal [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione iscritto al n .Numero registro generale 25025/2024Numero sezionale 2451/2026RG 15740/2024 - alla quale l’ordinanza in questa sedeN umero di raccolta generale 21868/2026Data pubblicazione 26/06/2026impugnata aveva collegato il venir meno dei presuppostidella disposta sospensione.3.3.

Consegue a quanto sopra la inammissibilità delpresente ricorso (trattato alla medesima adunanzacamerale del ricorso recante il n.

Rg. 15740/2024), postoche la definizione del giudizio pregiudicante nei sensi dicui al provvedimento di sospensione, ha determinato ilvenir meno dell’interesse dell’odierna ricorrente inrelazione al ricorso proposto ai sensi dell’art. 42 c.p.c. .4.

Non si fa luogo al regolamento delle spese di litenon avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Roma, così deciso nell’adunanza camerale del 19maggio 2026La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 25025/2024Numero sezionale 2451/2026Numero di raccolta generale 21868/2026Data pubblicazione 26/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente -2451 contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di NAPOLI,del 01/10/2024 R.G.N. 170/2024;Numero registro generale 25025/2024Numero sezionale 2451/2026udita la relazione della causa svolta nella camera diN umero di raccolta generale 21868/2026Data pubblicazione 26/06/2026consiglio del 19/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava con ricorso ex art.1, comma 48, l. n. 92/2012 il licenziamento persuperamento del periodo di comporto intimatogli da [OSCURATO:SOCIETA]. in data 10.12.2020.2. Con ordinanza ex art. 1 comma 49 l. n. 92/2012 ilTribunale dichiarava la nullità del recesso in quanto mairitualmente comunicato al lavoratore e condannava lasocietà datrice di lavoro alla reintegrazione delTrapanese nel posto precedentemente occupato ed allaindennità risarcitoria dal licenziamento alla effettivareintegra.3. Il giudice dell’opposizione confermava lastatuizione.4. La Corte di appello di Napoli, quale giudice delreclamo, in riforma della sentenza di primo gradorigettava tutte le domande del lavoratore.5. Avverso tale decisione il [OSCURATO:PERSONA] proponevaricorso per cassazione che veniva iscritto al n. RG15740/2024 e fissato per la trattazione alla odiernaadunanza camerale.6. Nelle more del giudizio di merito, la societàadottava in data 24.1.2022 un nuovo atto diNumero registro generale 25025/2024Numero sezionale 2451/2026licenziamento sulla base delle medesime ragioni delN umero di raccolta generale 21868/2026Data pubblicazione 26/06/2026primo licenziamento.7. Con ordinanza ex art. 1, comma 49 l. n. 92/2012il Tribunale rigettava la impugnazione del Trapaneseavverso tale secondo licenziamento accertando nelmerito la legittimità del recesso.8. La decisione era confermata dal giudicedell’opposizione con sentenza oggetto di reclamo daparte del [OSCURATO:PERSONA].9. La Corte di appello di Napoli, quale giudice delreclamo, dato atto della istanza di sospensionepresentata dalla società, con provvedimento in data1.10.2024 ha ordinato ai sensi dell’art. 337 comma 2c.p.c. la sospensione del giudizio fino al passaggio ingiudicato della sentenza che avrebbe definito il giudiziointrapreso dal [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.sulla sentenza della Corte di appello di Napoli n.2269/2024 in data 27.5.2024, impugnata con ricorsodepositato dinanzi alla Corte di Cassazione in data13.7.2024, iscritto al n. 15740/2024 di Registrogenerale.7. L’ordinanza di sospensione è stata impugnata conricorso ex art. 42 c.p.c. da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla base didue motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato scritturedifensive ex art. 47 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso la società ricorrentededuce violazione e falsa applicazione dell’art. 337,Numero registro generale 25025/2024comma 2 c.p.c. censurando il provvedimento di Numero sezionale 2451/2026Numero di raccolta generale 21868/2026sospensione per carente od omessa motivazione delleData pubblicazione 26/06/2026ragioni per le quali il Giudice di merito non aveva intesoriconoscere l'autorità della sentenza n. 2269/2024 dellaCorte di appello di Napoli resa a definizione del giudizioritenuto pregiudicante.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce violazionee falsa applicazione dell’art. 337, comma 2 c.p.c.censurando la ordinanza impugnata per l’omesso rilievodel difetto del presupposto di relativa emanazionerappresentato dalla esistenza di una istanza disospensione che la odierna ricorrente nega di averepresentato.3. Il ricorso è inammissibile.3.1. Occorre premettere che all’odierna adunanzacamerale è stato deciso, con ordinanza di rigetto ( ord n.20338/2026), il ricorso per cassazione ( recante il n. Rg.15740/2024) avverso la sentenza della Corte di appellodi Napoli intervenuta nell’ambito del giudiziopregiudicante; con tale sentenza, la Corte di appello diNapoli, quale giudice del reclamo ex lege n. 92/2012, inriforma della sentenza di primo grado, aveva respinto ilricorso del [OSCURATO:PERSONA] inteso all’annullamento dellicenziamento intimatogli per superamento del periodo dicomporto dalla odierna ricorrente.3.2. Deve ritenersi pertanto integrata la condizionedi “definizione” del giudizio pregiudicante sulla sentenzan. 2269/2024 della Corte di appello di Napoli impugnatadal [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione iscritto al n .Numero registro generale 25025/2024Numero sezionale 2451/2026RG 15740/2024 - alla quale l’ordinanza in questa sedeN umero di raccolta generale 21868/2026Data pubblicazione 26/06/2026impugnata aveva collegato il venir meno dei presuppostidella disposta sospensione.3.3. Consegue a quanto sopra la inammissibilità delpresente ricorso (trattato alla medesima adunanzacamerale del ricorso recante il n. Rg. 15740/2024), postoche la definizione del giudizio pregiudicante nei sensi dicui al provvedimento di sospensione, ha determinato ilvenir meno dell’interesse dell’odierna ricorrente inrelazione al ricorso proposto ai sensi dell’art. 42 c.p.c. .4. Non si fa luogo al regolamento delle spese di litenon avendo la parte intimata svolto attività difensiva. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Roma, così deciso nell’adunanza camerale del 19maggio 2026La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 25025/2024Numero sezionale 2451/2026Numero di raccolta generale 21868/2026Data pubblicazione 26/06/2026
Sentenza Cassazione n. 21868/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris