Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2024

Cassazione n. 13184/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge, in relazione all'art. 648 bis cod. pen., ritenendo insussistente nei fatti accertati la condotta tipica del delitto di riciclaggio (mancando alterazioni nei dati identificativi dei motocicli e ciclomotori, tutti di provenienza furtiva, rinvenuti nella disponibilità del ricorrente) si fonda su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e disattesi dalla Corte territoriale richiamando il costante orientamento di legittimità che individua nella sostituzione della targa originale del mezzo, compresi i motocicli ed i ciclomotori, la condotta idonea a ostacolare l'individuazione della provenienza del veicolo (Sez. 2, n. 39702 del 17/05/2018, Gallo, Rv. 273899 - 01); generica e manifestamente infondata l'ulteriore censura che ritiene insussistente il delitto di contraffazione della targa artigianalmente realizzata e utilizzata dal ricorrente (peraltro portante la stessa combinazione alfanumerica di quella rilasciata per il ciclomotore intestato al figlio ed a lui in uso) per circolare con i mezzi di provenienza furtiva; il secondo motivo, relativo all'esclusione della circostanza attenuante di cui all'art.62, n. 6, cod. pen., è manifestamente infondato avendo la Corte giustificato in modo corretto la decisione, sia per la tardività dell'iniziativa assunta (dopo l'ordinanza di ammissione al rito abbreviato: Sez. 5, n. 223 del 27/09/2022, dep. 2023, Casagrande, Rv. 284043 - 01), sia per la natura parziale del risarcimento, relativo ad uno solo dei ciclomotori di provenienza illecita; rilevato che il ricorso deve essere dichiarata inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge, in relazione all'art. 648 bis cod. pen., ritenendo insussistente nei fatti accertati la condotta tipica del delitto di riciclaggio (mancando alterazioni nei dati identificativi dei motocicli e ciclomotori, tutti di provenienza furtiva, rinvenuti nella disponibilità del ricorrente) si fonda su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e disattesi dalla Corte territoriale richiamando il costante orientamento di legittimità che individua nella sostituzione della targa originale del mezzo, compresi i motocicli ed i ciclomotori, la condotta idonea a ostacolare l'individuazione della provenienza del veicolo (Sez. 2, n. 39702 del 17/05/2018, Gallo, Rv. 273899 - 01); generica e manifestamente infondata l'ulteriore censura che ritiene insussistente il delitto di contraffazione della targa artigianalmente realizzata e utilizzata dal ricorrente (peraltro portante la stessa combinazione alfanumerica di quella rilasciata per il ciclomotore intestato al figlio ed a lui in uso) per circolare con i mezzi di provenienza furtiva; il secondo motivo, relativo all'esclusione della circostanza attenuante di cui all'art.62, n. 6, cod. pen., è manifestamente infondato avendo la Corte giustificato in modo corretto la decisione, sia per la tardività dell'iniziativa assunta (dopo l'ordinanza di ammissione al rito abbreviato: Sez. 5, n. 223 del 27/09/2022, dep. 2023, Casagrande, Rv. 284043 - 01), sia per la natura parziale del risarcimento, relativo ad uno solo dei ciclomotori di provenienza illecita; rilevato che il ricorso deve essere dichiarata inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024.
Sentenza Cassazione n. 13184/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris