CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25294/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha i concluso per la infondatezza del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTTO Rilevato che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bologna, definendo l'appello cautelare proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. dalla Procura della Repubblica locale, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza, ritenendo sussistente la gravità indiziaria in ordine al reato di resistenza ex art. 337 cod. pen. a lui ascritto dall'imputazione provvisoria, (gravità indiziaria che era stata) in origine esclusa dal giudice della cautela con l'ordinanza appellata; Rilevato che, avverso detta ordinanza, il difensore dell'indagato ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque censure, di cui le prime tre attinenti al giudizio di gravità indiziarla e le ultime due relative alle esigenze cautelari ravvisate .e alla misura prescelta al fine di neutralizzarne il portato; Rilevato che le prime tre censure devono ritenersi inammissibili, in quanto introducono profili volti a una ricostruzione alternativa della vicenda in fatto,prospettando asseriti travisamenti del materiale indiziario apprezzato dal Tribunale ;nonché asserite difformità rispetto alle valutazioni rese in origine dal giudice per le indagini preliminari; ritenuto, in particolare, che le valutazioni svolte dal Tribunale con riguardo alla condotta del ricorrente non risultano affette da manifesta illogicità, poiché supportate da adeguati riferimenti agli elementi indiziari acquisiti, implementati dalle ulteriori indicazioni fornite dalla polizia giudiziaria - filtrate alla luce dei dati offerti dalla stessa difesa-, ritenute idonee a corroborare il quadro indiziario in termini tali da ovviare ai profili di criticità prospettati dal giudice della cautela con l'ordinanza appellata (cfr. pp. 12-13 del provvedimento impugnato) ; ritenuto, di contro, che la decisione impugnata risalta solo apparentemente ibt,) motivata con riguardo alla sussistenza, in concreto, del rischio di recidiva posto a fondamento dell'intervento cautelare; ritenuto, in particolare, che tale rischio risulta: -per un verso i ancorato a valutazioni non pertinenti (in quanto riferite alla scelta del ricorrente di ribadire l'insussistenza della gravità indiziaria, aspetto all'evidenza inconferente perché diretto ad apprezzare negativamente un contegno che in realtà si traduce unicamente nel pieno esercizio delle proprie prerogative difensive); e, per altro verso, esclusivamente ricavato dalle modalità del fatto, ritenute dal Tribunale indicative di una personalità trasgressiva, idonea a sorreggere un giudizio prognostico negativo circa la possibile reiterazione di analoghe condotte; ritenuto, tuttavia, che tale ultima valutazione si risolve in una mera formula di stile, la cui inadeguatezza argomentativa traspare con immediatezza alla luce della peculiarità del contesto fattuale nel quale si sarebbero innestate le condotte ascritte al ricorrente, aspetto, questo, da leggere e apprezzare anche in considerazione dell'incensuratezza dell'indagato nonché dell'assenza di concrete 9 indicazioni, messe in evidenza dai giudici della cautela, riguardanti le abitudini di vita dell'indagato, eventualmente utili a giustificare una presumibile reiterazione delle specifiche condizioni in fatto che hanno costituito la occasionale scaturigine dell'agire illecito in contestazione; ritenuta, pertanto, l'assorbente rilevanza del vizio accertato, tale da giustificare l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata, anche in ragione dell'integrale assenza di elementi addotti dal Tribunale a sostegno della ritenuta attualità del pericolo di recidiva prospettato, per quanto già evidenziato, comunque inadeguatamente argomentato; P.Q.M