CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 ottobre 2024
Cassazione n. 39578/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Bari, con sentenza in data 29 giugno 2023, confermava la pronuncia del Tribunale di Trani datata 23-5-2019 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuti entrambi colpevoli di distinte ipotesi di ricettazione di autovetture. 2. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori degli imputati; l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dello Strippoli, deduceva con unico motivo violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) cod.proc.pen. quanto alla ritenuta responsabilità per il delitto di ricettazione, avendo il ricorrente dichiarato di essere stato lui stesso autore del furto e dovendo i fatti essere, pertanto, riqualificati nell'ipotesi di cui all'art. 624 cod.pen.. 2.1 L'avv.to Giorgio, nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], deduceva, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in ordine alla omessa esclusione della recidiva fondata dalla corte di appello sulla base dei soli precedenti dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i ricorsi sono reiterativi di doglianze già compiutamente vagliate e disattese dalla corte di merito, e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. Ed invero, quanto al motivo con il quale nell'interesse dello Strippoli si è chiesta la riqualificazione sulla base della confessione del furto, le sentenze di primo e secondo grado che in caso di doppia conforme costituiscono un unico apparato argomentativo, hanno dato atto di come sulla base della genericità delle indicazioni fornite dall'imputato sul luogo di consumazione del furto dell'autovettura nonché in forza delle modalità del ritrovamento del mezzo, la differente qualificazione non potesse essere riconosciuta, e tale conclusione, in quanto fondata su precise argomentazioni in fatto prive di illogicità tanto più manifesta, non è censurabile nella presente sede. 2. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche in relazione al ricorso [OSCURATO:PERSONA] posto che il riconoscimento della recidiva non trova fondamento soltanto nella valutazione dei precedenti penali bensì, anche, nella considerazione delle particolari modalità di consumazione dei fatti in concorso anche con soggetti minori; pertanto il giudizio di pericolosità veniva anche in tal caso collegato a precisi elementi del fatto non censurabili nella presente sede. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00 ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 1 ottobre 2024 DEPOSITATO iN [OSCURATO:PERSONA]