CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 settembre 2025
Cassazione n. 32864/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 15/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di annullare l’impugnato decreto, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania per nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza indicata nel preambolo il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Catania, « visto l ’ art. 71 sexies Ord. pen. » ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento, in data 5 marzo 2025, con cui il Magistrato di sorveglianza aveva rigettato l’istanza di liberazione anticipata. A ragione osserva che l’impugnazione non è stata «depositata presso PEC dell’Ufficio del Giudice che ha emesso il provvedimento». 2. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] D ’ Anna , articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge penale ed inosservanza di nome processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 178, comma 1 lett. a), 179, 591 e 609 comma 2, cod. proc. pen. nonché all’art. 71-sexiesOrd. pen. Evidenzia che il decreto inammissibilità è affetto da nullità per essere stato emesso"de plano" dal Presidente anziché dal Tribunale di sorveglianzacome imposto dalla natura impugnatoria del procedimento . Nel merito, il ricorrentefa presente che, contrariamente a quanto si legge nel provvedimento impugnato,il reclamo è stato correttamente depositato per essere stato inoltrato all ’ indirizzo mail pec : - [OSCURATO:EMAIL]. Ciò ètanto vero che in data 15 aprile 2025 l ’ U fficio di sorveglianza di Siracusa aveva provveduto a trasmettere il fascicolo al competente T ribunale di sorveglianza di Catania,a mezzo autista. [OSCURATO:PERSONA] 1. In premessa, va ricordato che l ’ art. 236 disp. att. cod. proc. pen. ha abrogato,sin dall’entrata in vigore del codice di rito vigente avvenuta il lontano 24 ottobre 1989, la procedura prevista dall’art. 71-sexies Ord. pen. sicché la declaratoria di inammissibilità delle richieste rivolte al Tribunale di sorveglianza, da oltre un trentennio,è regolata d a ll ’ art. 666 , comma 2, cod. proc. pen. al quale fa espresso riferimento l’art. 678 dello stesso codice, che prevede quale unico rimedio il ricorso per cassazione(v., in motivazione, già Sez. 7, ordinanza n. 10637 del 05/02/2008 e,di recente, Sez. 1, n. 32417 del 03/07 / 2024) ; 2. La censura di carattere processuale è fondata ed assorbente. Come correttamente osservato daldifensore ricorrente, è affetto da nullità assoluta, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., per violazione delle norme sulla costituzione del giudice, il provvedimento di inammissibilità del reclamo, proposto avverso il diniego del beneficio della liberazione anticipata, emesso dal Presidente del Tribunale di sorveglianza, dovendo la decisione essere adottata dal Tribunale omonimo nella sua ordinaria composizione collegiale (giurisprudenza consolidata: Sez. 1, n. 45484 del 14/07/2022, Spina; Sez. 1, n. 13968 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281354-01; Sez. 1, n. 20010 del 02/02/2016, Zoccoli, Rv. 267203-01). Il reclamo al Tribunale, in tale materia, è riconducibile al genus dell’impugnazione, sicché la dichiarazione di inammissibilità, ricorrendo una delle tassative ragioni indicate nell’art. 591 cod. proc. pen., è di competenza esclusiva del giudice dell’impugnazione e, quindi, dell’organo collegiale, e non del solo suo Presidente (Sez. 1, n. 24433 del 29/04/2015, Masalmeh, Rv. 263970-01). 3. Seguono l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza per l’ulteriore corso. P.Q.M Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Catania per le determinazioni di competenza. Così deciso, in Roma 30 settembre 2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]