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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 23111/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2019 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D,AWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BARI in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza con cui il Tribunale della medesima città, in esito a giudizio abbreviato, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui al capo A) - artt. 110, 73, comma 1, d.P.R. 309/90, in relazione alla detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina che, per modalità di presentazione, avuto altresì riguardo al peso lordo complessivo, nonché alle modalità dell'azione, appariva destinata ad uso non esclusivamente personale - e al capo B) - artt. 110, 697 cod. pen., per la detenzione, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (poi assolta per non avere commesso il fatto), di una scatola contenente 40 proiettili (Bari, 26/09/2019).

2. Questa la ricostruzione del fatto: il 26/09/20119, Carabinieri della Compagnia di Trani si recavano a casa di [OSCURATO:PERSONA] per eseguire, nei confronti della stessa, un'ordinanza cautelare applicativa dell'obbligo di dimora. [OSCURATO:PERSONA], rimasto nei pressi dell'abitazione, si disponeva sotto l'edificio per osservare dall'esterno l'appuntamento.

Notava, allora, accendersi la luce di una stanza dell'abitazione e, successivamente, aprirsi una finestra sul cui davanzale veniva deposta una borsa.

Di ciò informava immediatamente i colleghi che sostavano sul pianerottolo, in attesa di entrare nell'appartamento, ove era presente anche la madre della Iacc:arini, l'odierna imputata.

All'interno della borsa posta sul davanzale, gli operanti trovavano lo stupefacente, gli oggetti e le munizioni descritti nell'imputazione.

La successiva perquisizione domiciliare consentiva di rinvenire, su un mobile della cucina, un ulteriore bilancino elettronico di precisione funzionante e, nella tasca di una giacca della Iaccarini, 250 euro.

Le analisi hanno poi accertato che tre degli involucri contenevano cocaina, per un principio puro pari a circa 46 grammi da cui sono ricavabili 307 dosi droganti, mentre il quarto involucro conteneva 4,789 grammi di caffeina, sostanza utilizzata per tagliare la cocaina.

Nell'interrogatorio, la Percoco si è assunta la responsabilità della detenzione, sostenendo di avere ricevuto la borsa da un suo conoscente nigeriano il quale le aveva chiesto di tenerla per una settimana in cambio di 350 euro.

3. Avverso la prefata sentenza ricorre l'imputata, a mezzo del difensore che denuncia vizio di motivazione, !;otto il profilo della illogicità, in riferimento all'art. 73, comma 5, d.P.R.

L'ipotizzabilità del dolo eventuale, affermata nella sentenza impugnata, si discosta dai fatti di causa, giacché, nel caso in esame, risulta come l'imputata fosse all'oscuro del contenuto della borsa.

Se poi l'imputata ha concorso con terzi nella custodia, diviene irrilevante, dal punto di vista motivazionale, la censura logica sulla detenzione dei "bilancini", perché questi assumerebbero rilievo solo in relazione alla vendita della sostanza, non alla sua custodia. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

2. Sviluppando un iter argomentativo tutt'altro che illogico, la Corte territoriale ha correttamente applicato l'istituto di cui all'art. 110 cod. pen., ritenendo che l'imputata non fosse affatto inconsapevole del contenuto del borsone, asseritamente lasciatale in custodia da un soggetto ch2 ha, peraltro, indicato in modo del tutto generico.

Oltre a ricordare la presenza di due bilancini funzionanti, la Corte territoriale osserva, con argomentazione del tutto logica, come l'esitazione ad aprire la porta dell'abitazione e l'occultamento sul davanzale siano sintomatici della «consapevolezza e della volontà di conservare un carico "prezioso"», e come non corrisponda all'id quod plerumque accidit il fatto di detenere per alcuni giorni un borsone, senza conoscerne e visionarne il contenuto.

È, pertanto, corretta la conclusione cui perviene il Giudice di appello in ordine alla piena configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, quantomeno sotto il profilo del dolo eventuale giacché, anche a volere dare credito alla prospettazione difensiva - secondo cui l'imputata si era prestata a custodire la borsa in questione perché a ciò costretta da necessità economiche -, la Percoco optò consapevolmente per il perseguimento del suo obiettivo, rappresentandosi ed accettando la verificazione dell'evento criminoso come conseguenza possibile del suo agire.

3. La conclusione cui motivatamente è giunto il Giudice di secondo grado non lascia spazio alla alternativa qualificazione giuridica della condotta dell'imputata ai sensi dell'art. 379 cod. pen.

Invero, il principio in base al quale il reato di favoreggiamento non è configurabile, con riferimento al delitto di illecita detenzione di sostanza stupefacente, in costanza di detta detenzione, costituisce giurisprudenza consolidata (Sez.

U, n. 36258 del 24/05/2012, P.G. e Biondi, Rv. 253151; Sez. 6, n. 2668 del 07/12/2016, dep. 2017, Spera, Rv. 26897:3; Sez. 4, n. 12915 del 08/03/2006, Billeci, Rv. 233724).

Ciò in quanto, nei reati permanenti, qualunque agevolazione del colpevole, prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve - salvo che sia diversamente previsto - in un concorso, quanto meno a carattere morale.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 novembre 2021 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2019 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D,AWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BARI in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza con cui il Tribunale della medesima città, in esito a giudizio abbreviato, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui al capo A) - artt. 110, 73, comma 1, d.P.R. 309/90, in relazione alla detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina che, per modalità di presentazione, avuto altresì riguardo al peso lordo complessivo, nonché alle modalità dell'azione, appariva destinata ad uso non esclusivamente personale - e al capo B) - artt. 110, 697 cod. pen., per la detenzione, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (poi assolta per non avere commesso il fatto), di una scatola contenente 40 proiettili (Bari, 26/09/2019). 2. Questa la ricostruzione del fatto: il 26/09/20119, Carabinieri della Compagnia di Trani si recavano a casa di [OSCURATO:PERSONA] per eseguire, nei confronti della stessa, un'ordinanza cautelare applicativa dell'obbligo di dimora. [OSCURATO:PERSONA], rimasto nei pressi dell'abitazione, si disponeva sotto l'edificio per osservare dall'esterno l'appuntamento. Notava, allora, accendersi la luce di una stanza dell'abitazione e, successivamente, aprirsi una finestra sul cui davanzale veniva deposta una borsa. Di ciò informava immediatamente i colleghi che sostavano sul pianerottolo, in attesa di entrare nell'appartamento, ove era presente anche la madre della Iacc:arini, l'odierna imputata. All'interno della borsa posta sul davanzale, gli operanti trovavano lo stupefacente, gli oggetti e le munizioni descritti nell'imputazione. La successiva perquisizione domiciliare consentiva di rinvenire, su un mobile della cucina, un ulteriore bilancino elettronico di precisione funzionante e, nella tasca di una giacca della Iaccarini, 250 euro. Le analisi hanno poi accertato che tre degli involucri contenevano cocaina, per un principio puro pari a circa 46 grammi da cui sono ricavabili 307 dosi droganti, mentre il quarto involucro conteneva 4,789 grammi di caffeina, sostanza utilizzata per tagliare la cocaina. Nell'interrogatorio, la Percoco si è assunta la responsabilità della detenzione, sostenendo di avere ricevuto la borsa da un suo conoscente nigeriano il quale le aveva chiesto di tenerla per una settimana in cambio di 350 euro. 3. Avverso la prefata sentenza ricorre l'imputata, a mezzo del difensore che denuncia vizio di motivazione, !;otto il profilo della illogicità, in riferimento all'art. 73, comma 5, d.P.R. L'ipotizzabilità del dolo eventuale, affermata nella sentenza impugnata, si discosta dai fatti di causa, giacché, nel caso in esame, risulta come l'imputata fosse all'oscuro del contenuto della borsa. Se poi l'imputata ha concorso con terzi nella custodia, diviene irrilevante, dal punto di vista motivazionale, la censura logica sulla detenzione dei "bilancini", perché questi assumerebbero rilievo solo in relazione alla vendita della sostanza, non alla sua custodia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 2. Sviluppando un iter argomentativo tutt'altro che illogico, la Corte territoriale ha correttamente applicato l'istituto di cui all'art. 110 cod. pen., ritenendo che l'imputata non fosse affatto inconsapevole del contenuto del borsone, asseritamente lasciatale in custodia da un soggetto ch2 ha, peraltro, indicato in modo del tutto generico. Oltre a ricordare la presenza di due bilancini funzionanti, la Corte territoriale osserva, con argomentazione del tutto logica, come l'esitazione ad aprire la porta dell'abitazione e l'occultamento sul davanzale siano sintomatici della «consapevolezza e della volontà di conservare un carico "prezioso"», e come non corrisponda all'id quod plerumque accidit il fatto di detenere per alcuni giorni un borsone, senza conoscerne e visionarne il contenuto. È, pertanto, corretta la conclusione cui perviene il Giudice di appello in ordine alla piena configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, quantomeno sotto il profilo del dolo eventuale giacché, anche a volere dare credito alla prospettazione difensiva - secondo cui l'imputata si era prestata a custodire la borsa in questione perché a ciò costretta da necessità economiche -, la Percoco optò consapevolmente per il perseguimento del suo obiettivo, rappresentandosi ed accettando la verificazione dell'evento criminoso come conseguenza possibile del suo agire. 3. La conclusione cui motivatamente è giunto il Giudice di secondo grado non lascia spazio alla alternativa qualificazione giuridica della condotta dell'imputata ai sensi dell'art. 379 cod. pen. Invero, il principio in base al quale il reato di favoreggiamento non è configurabile, con riferimento al delitto di illecita detenzione di sostanza stupefacente, in costanza di detta detenzione, costituisce giurisprudenza consolidata (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, P.G. e Biondi, Rv. 253151; Sez. 6, n. 2668 del 07/12/2016, dep. 2017, Spera, Rv. 26897:3; Sez. 4, n. 12915 del 08/03/2006, Billeci, Rv. 233724). Ciò in quanto, nei reati permanenti, qualunque agevolazione del colpevole, prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve - salvo che sia diversamente previsto - in un concorso, quanto meno a carattere morale. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 novembre 2021 Il Consigliere este
Sentenza Cassazione n. 23111/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris