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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 febbraio 2021

Cassazione n. 00601/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16462/2014 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope legis; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliato in Roma al [OSCURATO:PERSONA] n. 11, presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da cui è rapp.to e difeso come da procura a margine del controricorso, - controricorrente - avverso la sentenza n. 900/40/13 della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, sez. distaccata di Latina, depositata in data 18/12/2013, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 ottobre 2021 dalla clottssa Milena d'Orlano; [OSCURATO:PERSONA]:

1. con sentenza n. 900/40/13, depositata in data 18 dicembre 2013, la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, sez. distaccata di Latina, accoglieva l'appello proposto dal contribuente avverso la sentenza n. 487/5/12 emessa dalla CTP di Latina, con compensazione delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento emesso ai fini IRPEF per l'annualità 2006, per il recupero di maggiori imposte all'esito di accertamenti bancari;

3. la CTP aveva parzialmente accolto il ricorso; la CTR aveva accolto l'appello del Rossi ritenendo l'accertamento illegittimo in quanto al contribuente non era stato consentito di esercitare il suo diritto di difesa;

4. avverso la sentenza l'Agenzia proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 18-6-2014, affidato a tre motivi; il contribuente si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]:

1. con nota depositata in data 24-2-2021 l'Agenzia delle Entrate comunicava che il contribuente aveva formulato istanza per la definizione del giudizio ex art. 6, comma 10, del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, pubblicato in G.U. in pari data ed entrato in vigore in data 24.10.2018, nonché l'avvenuto perfezionamento della procedura di definizione agevolata per l'atto impositivo oggetto del presente contenzioso, e chiedeva che venisse dichiarata l'estinzione del giudizio; [OSCURATO:PERSONA]:

1. l'istanza presentata dall'Agenzia delle Entrate attesta il pagamento previsto per il perfezionamento della definizione richiesta;

2. nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, entro il 31 dicembre 2020, né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato;

3. che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del comma 3 dell'art. 391 c.p.c.,

4. Su tale premessa va dichiarata l'estinzione del giudizio per essere cessata la materia del contendere, a seguito dell'avvenuta definizione della controversia ai sensi della suindicata procedura.

5. Alla declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, segue che le spese dell'intero giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, come espressamente disposto dall'art. 6, comma 13, del d.l. 119 del 2018. ([OSCURATO:PERSONA]. n. 21826 del 2020) 5.1 Non sussistono i presupposti per l'applicazione del "doppio contributo" come già statuito da questa Corte (vedi Cass. n. 25485 del 2018; in caso di rinuncia vedi Cass. n. 14782 e n. 31732 del 2018).

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il giudizio; spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso, in Roma, nell'adunanza camerale effettuata da remoto il 21 o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16462/2014 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope legis; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliato in Roma al [OSCURATO:PERSONA] n. 11, presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da cui è rapp.to e difeso come da procura a margine del controricorso, - controricorrente - avverso la sentenza n. 900/40/13 della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, sez. distaccata di Latina, depositata in data 18/12/2013, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 ottobre 2021 dalla clottssa Milena d'Orlano; [OSCURATO:PERSONA]: 1. con sentenza n. 900/40/13, depositata in data 18 dicembre 2013, la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, sez. distaccata di Latina, accoglieva l'appello proposto dal contribuente avverso la sentenza n. 487/5/12 emessa dalla CTP di Latina, con compensazione delle spese di lite; 2. il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento emesso ai fini IRPEF per l'annualità 2006, per il recupero di maggiori imposte all'esito di accertamenti bancari; 3. la CTP aveva parzialmente accolto il ricorso; la CTR aveva accolto l'appello del Rossi ritenendo l'accertamento illegittimo in quanto al contribuente non era stato consentito di esercitare il suo diritto di difesa; 4. avverso la sentenza l'Agenzia proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 18-6-2014, affidato a tre motivi; il contribuente si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con nota depositata in data 24-2-2021 l'Agenzia delle Entrate comunicava che il contribuente aveva formulato istanza per la definizione del giudizio ex art. 6, comma 10, del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, pubblicato in G.U. in pari data ed entrato in vigore in data 24.10.2018, nonché l'avvenuto perfezionamento della procedura di definizione agevolata per l'atto impositivo oggetto del presente contenzioso, e chiedeva che venisse dichiarata l'estinzione del giudizio; [OSCURATO:PERSONA]: 1. l'istanza presentata dall'Agenzia delle Entrate attesta il pagamento previsto per il perfezionamento della definizione richiesta; 2. nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, entro il 31 dicembre 2020, né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; 3. che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del comma 3 dell'art. 391 c.p.c., 4. Su tale premessa va dichiarata l'estinzione del giudizio per essere cessata la materia del contendere, a seguito dell'avvenuta definizione della controversia ai sensi della suindicata procedura. 5. Alla declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, segue che le spese dell'intero giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, come espressamente disposto dall'art. 6, comma 13, del d.l. 119 del 2018. ([OSCURATO:PERSONA]. n. 21826 del 2020) 5.1 Non sussistono i presupposti per l'applicazione del "doppio contributo" come già statuito da questa Corte (vedi Cass. n. 25485 del 2018; in caso di rinuncia vedi Cass. n. 14782 e n. 31732 del 2018). P.Q.M. La Corte, dichiara estinto il giudizio; spese a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso, in Roma, nell'adunanza camerale effettuata da remoto il 21 o
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