CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 luglio 2022
Cassazione n. 47321/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SVIZZERA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano riformava parzialmente in favore dell'imputato, limitatamente alla durate delle pene accessorie fallimentari, la sentenza con cui il giudice per l'udienza preliminare presso il tribunale di Monza, in data 10.12.2019, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai fatti di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta fraudolenta impropria per avere cagionato dolosamente il fallimento della società, in rubrica ascrittigli, in qualità di amministratore di diritto della "AZ Servizi cooperativa", dichiarata fallita il 24.3.2012. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale, da un lato, ha omesso di considerare che, nella sua qualità di mero prestanome del vero dominus della società, il Quartieri, l'imputato, un semplice magazziniere, non ha mai tenuto la contabilità della società fallita, né ha mai avuto alcun contatto con la commercialista della suddetta società la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], con cui si relazionava solo ed esclusivamente il Quartieri; dall'altro, nel contestate al ricorrente di non aver provveduto a versare l'importo dell'I.V.A. dovuta, in ciò ravvisando il fondamento della sua responsabilità per il delitto di cui all'art. 223, co. 2, n. 2), I. fall., ha del pari omesso di considerare che il Letizia non avrebbe potuto procedere a tanto, essendo privo del potere di accedere al conto corrente telematico riferibile alla società e di operarvi, posto che le relative credenziali di accesso erano nella esclusiva disponibilità del Quartieri, datore di lavoro del ricorrente; 2) violazione di legge in punto di omessa qualificazione della condotta dell'imputato in termini di bancarotta documentale semplice. 3. Con requisitoria scritta del 21.7.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente non tiene nel dovuto conto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argonnentativo seguito dal menzionato ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). In altri termini, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica, disattendendo i rilievi difensivi formulati nell'atto di appello, che sono stati acriticamente reiterati con i motivi di ricorso (circostanza, quest'ultima, che integra un ulteriore profilo di inammissibilità: cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). Giova solo evidenziare, al riguardo che, come affermato dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di reati fallimentari, è sufficiente ad integrare il dolo, in forma diretta o eventuale, dell'amministratore formale la generica consapevolezza, pur non riferita alle singole operazioni, delle attività illecite compiute dalla società per il tramite dell'amministratore di fatto. (Fattispecie relativa ai reati di bancarotta fraudolenta documentale e di fallimento per effetto di operazioni dolose di una società "cartiera", in cui la prova del dolo dell'amministratore di diritto è stata desunta dalla dichiarata conoscenza della indisponibilità di un magazzino a fronte di un elevato fatturato). (Conf. Sez. 5, n. 50348 del 22/10/2014, Rv. 263225-01). Orbene la corte territoriale ha fatto buon governo di tale principio, affermato, nel richiamato precedente, in ordine a una fattispecie sostanzialmente assimilabile a quella in esame, indicando, con logico argomentare, tutta le circostanze di fatto, note al Letizia, delle attività non conformi a legge poste in essere dal Quartieri nella gestione della "AZ Servizi cooperativa", una società cartiera, oggetto di indagine da parte della Guardia di Finanza, che dimostrano la sua piena consapevolezza dei fini illeciti perseguiti dall'amministratore di fatto (cfr. pp. 4-6 della sentenza oggetto di ricorso). Il che esclude in radice la possibilità di qualificare la condotta del ricorrente in termini di bancarotta semplice. Allo stesso tempo appare del tutto conforme ai principi da tempo affermati dalla giurisprudenza della Suprema Corte l'affermazione di responsabilità del Letizia anche per il reato di bancarotta fraudolenta impropria innanzi indicato, per avere causato il fallimento della società, omettendo il versamento dell'I.V.A. per l'anno 2009, per un importo di euro 276.278,12, posto che in tema di bancarotta fraudolenta fallimentare, le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali (cfr. Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, Rv. 273337) E, per le ragioni già illustrate, non può che condividersi la valutazione operata sul punto dalla corte territoriale, che ha desunto il dolo del ricorrente - sul quale gravava, in ragione del suo ruolo di amministratore di diritto, l'obbligo di provvedere agli adempimenti fiscali - proprio dalla presenza dei molteplici segnali di allarme scaturenti dalla gestione della società fallita, alla luce dei quali il Letizia era in grado di rappresentarsi il fallimento della compagine sociale come diretta conseguenza del mancato pagamento di un debito erariale particolarmente elevato, come quello relativo al mancato pagamento dell'I.V.A. per l'anno 2009. (cfr. p. 6 della sentenza oggetto di ricorso). 5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc