CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18987/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] 1'11 aprile 2022 ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena concordata tra l'imputato ed il Pubblico Ministero in relazione al reato di guida in stato di ebrezza (art. 186, comma 2, lett. c, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285), con l'aggravante di avere provocato un incidente stradale, fatto commesso il 23 marzo 2021; per quanto in questa sede rileva, ha ordinato la sospensione della patente per la durata di due anni. Il ricorrente si affida ad un solo motivo con cui lamenta promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione, limitatamente al tema della sospensione della patente, essendo la relativa statuizione illegale perché eccessiva ed erronea, tenuto conto che il Prefetto (il cui provvedimento si allega materialmente al ricorso) ha disposto la sospensione del titolo abilitativo soltanto per la durata di un anno. Sono pervenuti in Cancelleria - tardivamente - motivi nuovi con cui il ricorrente ribadisce le ragioni poste alla base dell'impugnazione. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto palesemente basato su doglianze afferenti alla determinazione del trattamento punitivo benchè lo stesso sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, tramite richiamo alla congruità della sanzione in relazione al disvalore del fatto (p. 3 della sentenza impugnata). Né la - autonoma - determinazione dell'Autorità amministrativa in tema di durata della sospensione potrebbe costituire vincolo alla statuizione giudiziale, data l'indipendenza delle relative valutazioni. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost., sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000), della somma indicata in dispositivo, che si stima conforme a diritto ed equa. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il