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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2022

Cassazione n. 25747/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 - che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Salerno ha riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato di gas, sottratto alla rete dell'ENEL-GAS, commesso in Scafati 1'11 maggio 2012, limitatamente al trattamento sanzionatorio; - che ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, con due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, con il quale si censura, sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, l'operata valutazione delle prove e, quindi, la tenuta dell'impianto motivazionale sotteso alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato, è affidato a doglianze generiche, in quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr, pagg. 3 e 4, della sentenza impugnata), ed unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di decisivi e specifici travisamenti, e, comunque, in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il motivo sulla mancata esclusione della circostanza aggravante della violenza sulla cosa non è consentito in quanto inedito, posto che non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello premessa alla parte motiva della sentenza impugnata, che il deducente avesse formulato doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto, con la conseguenza che, trattandosi di questione che involge profili di merito, non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 - che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Salerno ha riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato di gas, sottratto alla rete dell'ENEL-GAS, commesso in Scafati 1'11 maggio 2012, limitatamente al trattamento sanzionatorio; - che ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, con due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, con il quale si censura, sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, l'operata valutazione delle prove e, quindi, la tenuta dell'impianto motivazionale sotteso alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato, è affidato a doglianze generiche, in quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr, pagg. 3 e 4, della sentenza impugnata), ed unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di decisivi e specifici travisamenti, e, comunque, in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il motivo sulla mancata esclusione della circostanza aggravante della violenza sulla cosa non è consentito in quanto inedito, posto che non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello premessa alla parte motiva della sentenza impugnata, che il deducente avesse formulato doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto, con la conseguenza che, trattandosi di questione che involge profili di merito, non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il
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