CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 giugno 2022
Cassazione n. 47813/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ve) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezìa; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullare l'ordinanza senza rinvio limitatamente all'obbligo di presentazione [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia convalidava l'ordinanza del locale Questore del 20/6/2022, con la quale era stato interdetto a [OSCURATO:PERSONA] di accedere a manifestazioni sportive su tutto il territorio nazionale per cinque anni, nonché ingiunto allo stesso - per il medesimo periodo - di presentarsi presso Uffici di Polizia in occasione degli incontri disputati dalla squadra del [OSCURATO:PERSONA], nei termini di cui al provvedimento. 2. Propone ricorso per cassazione il Boato, a mezzo del proprio difensore, deducendo, in primo luogo, la nullità del provvedimento per inosservanza dell'art. 6, comma 3, I. 13 dicembre 1989, n. 401. Il G.i.p. avrebbe convalidato l'atto del Questore prima che fossero decorse 48 dalla notifica dello stesso all'interessato, con evidente lesione del diritto di difesa; la tempistica della procedura - sostenuta dalla documentazione allegata al ricorso - confermerebbe quanto denunciato, sì da evidenziare il vizio radicale dell'atto. Si contesta, ancora, il difetto di motivazione circa le ragioni di necessità e urgenza dell'atto, quanto alla riferibilità delle condotte al ricorrente ed in merito alla pericolosità sociale dello stesso. Infine, si lamenta la carenza di motivazione con riguardo all'obbligo di presentazione, alla durata di questo ed alla sua estensione alle partite giocate in trasferta dal Venezia calcio. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta fondato quanto al primo motivo, da ritenere assorbente le ulteriori censure, 4. Occorre premettere che il provvedimento del Questore di cui si tratta è stato notificato al Boato il 23/6/2022 alle ore 14.27, come da relata in atti che questo Collegio ha legittimamente esaminato, dato il tenore della censura; occorre anche premettere che l'ordinanza qui impugnata è stata depositata in cancelleria il 24/6/2022, senza indicazione oraria. 5. Orbene, questa Corte, al fine di assicurare effettività al principio del contraddittorio cartolare da cui è caratterizzata la fase della convalida del provvedimento questorile in oggetto, ha affermato, sin dalla sentenza n. 2471/08 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Castellano, Rv. 238537 - e così dando una lettura costituzionalmente orientata all'art. 6, comma 2-bis in oggetto, che prevede per l'interessato la "facoltà di presentare, personalmente o a mezzo del difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento" - la necessità che la convalida del G.i.p. non possa intervenire prima che sia trascorso il termine di quarantotto ore, decorrente dalla notifica all'interessato stesso del provvedimento. Si è precisato, in particolare, che «se H pubblico ministero ha un termine di quarantotto ore (dalla notifica del provvedimento del Questore) per decidere se presentare, o no, la richiesta di convalida, analogamente deve ritenersi che il destinatario del provvedimento abbia anch'egli un identico termine a difesa (parimenti decorrente dalla notifica) per presentare memorie o deduzioni al Giudice competente per la convalida del provvedimento». Entro quarantotto ore dalla notifica dell'atto, infatti, la documentazione rilevante - trasmessa dal Questore al Procuratore della Repubblica - sarà da quest'ultimo inviata al G.i.p. in caso di richiesta di convalida, e sarà quindi consultabile per esercitare il diritto di difesa mediante la produzione di memorie o deduzioni al medesimo Giudice (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 32824 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Cesare, Rv. 256379; Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, Trentacoste, Rv. 250372; Sez. 3, n. 21344 del 15/04/2010, Petrella, Rv. 247275). 6. Si è altresì sottolineato - di rilievo decisivo per la vicenda in esame - che il mancato rispetto di tale termine dilatorio di quarantotto ore, necessariamente finalizzato a consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è fonte di nullità di ordine generale ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. (per tutte, Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, Trentacoste, Rv. 250372). 7. Tutto ciò richiamato, la Corte osserva che il termine in esame è stato palesemente disatteso nel caso di specie, in presenza di un'ordinanza emessa il 24/6/2022 a fronte di un provvedimento questorile notificato al Boato appena il giorno precedente; un'ordinanza, dunque, che non ha rispettato il termine delle 48 ore. Ne consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, nonché l'inefficacia del provvedimento del Questore di Venezia in data 20/6/2022, limitatamente all'obbligo di presentazione. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Venezia del 20 giugno 2002, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Venezia. Così deciso in Roma, il 17 nov