CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 06686/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e, in particolare, al bilanciamento con giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale, è generico e manifestamente infondato a fronte della motivazione resa e della ostatività ex lege; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA])clente [OSCURATO:PERSONA]. c olo Giorgi4idelbo _ S [OSCURATO:PERSONA] C:, E LL.ERIA 2 F 2021 c,kr,