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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08837/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminato il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Ritenuto che l'unico motivo dedotto, per violazione di legge e vizio di motivazione, non supera il vaglio di ammissibilità perché non si confronta col percorso motivazionale della decisione impugnata che ha considerato decisivo, ai fini del dolo omicidiario/diretto e non eventuale, la circostanza che l'imputato alla guida di un furgone di notevoli dimensioni, a prescindere dal momento in cui si era determinato a guadagnare la fuga per evitare il posto di blocco, aveva / già prima dell'esplosione del colpo da parte del maresciallo Desiderio che aveva raggiunto una delle ruote del veicolo, imboccato a velocità elevata la strada stretta in cui si trovava la pattuglia, occupando gran parte della cieggiata sicché l'investimento degli operanti/provocando indifferentemente la loro morte o lesioni personali/costituiva il solo modo di raggiungere il risultato avuto di mira.

Il ricorrente finisce per oppoRe, prospettandola come più plausibile, una lettura alternativa da sovrapporre a quella dei giudici del merito, operazione non consentita nel giudizio di legittimità.

2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 6 dicembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminato il ricorso e la sentenza impugnata. 1. Ritenuto che l'unico motivo dedotto, per violazione di legge e vizio di motivazione, non supera il vaglio di ammissibilità perché non si confronta col percorso motivazionale della decisione impugnata che ha considerato decisivo, ai fini del dolo omicidiario/diretto e non eventuale, la circostanza che l'imputato alla guida di un furgone di notevoli dimensioni, a prescindere dal momento in cui si era determinato a guadagnare la fuga per evitare il posto di blocco, aveva / già prima dell'esplosione del colpo da parte del maresciallo Desiderio che aveva raggiunto una delle ruote del veicolo, imboccato a velocità elevata la strada stretta in cui si trovava la pattuglia, occupando gran parte della cieggiata sicché l'investimento degli operanti/provocando indifferentemente la loro morte o lesioni personali/costituiva il solo modo di raggiungere il risultato avuto di mira. Il ricorrente finisce per oppoRe, prospettandola come più plausibile, una lettura alternativa da sovrapporre a quella dei giudici del merito, operazione non consentita nel giudizio di legittimità. 2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 6 dicembre
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