CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 marzo 2026
Cassazione n. 15066/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LE di L'AquilaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore SIMONETTACICCARELLI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’impugnata sentenza, il Tribunale di L’Aquila ha condannato MorettiChristian, alla pena sospesa di € 3.000,00 di ammenda, perché ritenuto responsabile delreato di cui all’art. 256 comma 1, lett. a) del d.lgs 3 aprile 2006, n. 15, quale legalerappresentante della TM [OSCURATO:PERSONA] srl, acquistando dalla [OSCURATO:PERSONA] spa rifiuti nonpericolosi in plastica, gestiva illecitamente gli stessi procedendo all’intermediazione edorganizzazione del loro trasporto recupero e deposito, in assenza di autorizzazione.2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso il difensore di fiducia dell’imputato e neha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari perla motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di cui all'art. 606 comma 1, lett. b) ed e), cod.proc. pen., in relazione all’art. 546 comma 1, lett e) cod.proc.pen. per omessa valutazionedelle risultanze di prova sui campioni del materiale rinvenuto presso GreenLab Group e dellatestimonianza dell’ing. Risio in ordine alla differente qualificazione del materiale qualemateria secondaria e non di rifiuto.2.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di cui all'art. 606 comma 1, lett. b) ed e),cod. proc. pen., in relazione ritenuta qualifica soggettiva di amministratore e legalerappresentante della TM [OSCURATO:PERSONA] srl in assenza in atti di documenti attestanti talequalifica.3. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.Se costituisce principio costante quello secondo cui in tema di prova, costituiscegiudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità, la scelta operata dal giudice, tra lediverse tesi prospettate dal perito e dai consulenti delle parti, di quella che ritienemaggiormente condivisibile, purché la sentenza dia conto, con motivazione accurata eapprofondita, delle ragioni di tale scelta, del contenuto dell'opinione disattesa e dellededuzioni contrarie delle parti (Sez. 5, n. 43845 del 14/10/2022, Rv. 283807 – 01), non dimeno, nel caso in cui la parte deduca l'omessa motivazione circa l'inattendibilità delle provenon utilizzate a fini ricostruttivi, essa ha comunque l'onere di enunciare le prove nonconsiderate e la loro influenza sull'accertamento, in modo da evidenziare come la provaritenuta contraria possa inficiare il ragionamento del giudice (Sez. 4, n. 13329 del08/02/2018, Rv. 273251 – 01).È, dunque, l'onere incombente sulla parte di individuare le prove non considerate dalgiudice e la loro influenza sull'accertamento, che impone alla stessa di formulare le propriecensure in modo da rendere evidente l'incidenza dell'omessa valutazione di un elemento diprova ritenuto contrario alla decisione.5. Ciò posto, la semplice lettura del gravame proposto in questa sede consente diaffermare come il ricorrente abbia del tutto omesso di rappresentare l'influenza dellerisultanze dei rapporti di prova eseguiti su campioni del medesimo materiale da parte dellaGreenLab Group società terza incaricata dalla [OSCURATO:PERSONA] srl, sia delle dichiarazionitestimoniali dell'ingegnere Risio all'udienza dell'11 novembre 2024 che avrebberounivocamente deposto per una differente qualificazione del materiale presente all'interno delmagazzino, vale a dire non come rifiuto speciale bensì come materia prima secondaria dinatura plastica ricavata dalle lavorazioni del Raee.Peraltro, il tribunale ha ritenuto che non sussistevano dubbi circa la qualifica delmateriale oggetto della vendita, a seguito dell'accordo contrattuale intercorso tra la AccordPhoenix e la [OSCURATO:PERSONA], e, quindi ,della gestione illecita quale rifiuto da partedell’imputato che non aveva l’autorizzazione alla gestione dei rifiuti e ciò in quanto dallaconsulenza tecnica disposta e acquisita in atti era infatti emerso che il materiale vendutodoveva essere trattato come prodotto da rigranulare e dunque era “rifiuto” e come taledoveva essere gestito.6. Il secondo motivo di ricorso è generico là dove omette il confronto specifico con lasentenza impugnata che, a pag. 5, argomenta che la qualifica dell’imputato, quale legalerappresentante della [OSCURATO:PERSONA] srl, è stata ricavata dall’ “esame” della visura camerale,nonché dalla organizzazione della società. A fronte della decisione del giudice che ha tratto ilconvincimento dall’esame diretto della visura camerale il ricorrente oppone l’inesistenza deldato probatorio (senza considerare che ben avrebbe potuto egli stesso produrre la visuracamerale dalla quale, secondo la tesi difensiva, si sarebbe ricavata l’estraneità dell’imputatorispetto alla contestazione).7. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve esserecondannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen.Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186, e considerato che non vi e ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza"versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita", si dispone che ilricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore dellaCassa delle Ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 25/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]