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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 15337/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

7avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Torino;sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato ilreclamo del [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento delMagistrato di sorveglianza di Novara che, accogliendo parzialmente il reclamo ex art. 35 bislegge 26 luglio 1975, n. 354, di [OSCURATO:PERSONA], detenuto al regime speciale di cuiall’art. 41-bis Ord. pen., ha disposto che l’[OSCURATO:PERSONA] consenta all’[OSCURATO:PERSONA] dieffettuare un colloquio mediante videochiamata con il fratello [OSCURATO:PERSONA], detenutoallo stesso regime in istituto diverso.

Riportato l’apparato argomentativo del provvedimento del Magistrato di sorveglianza diNovara, il Tribunale di sorveglianza, pur prendendo atto delle esigenze di sicurezzarappresentate nel parere contrario espresso dalla Direzione distrettuale antimafia diCaltanissetta, ha confermato il provvedimento impugnato, argomentando che si trattava diun solo colloquio a distanza, tra detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen,soggetto a registrazione e a presidi volti a impedire lo scambio di comunicazioni vietate,rimarcando che i due germani non effettuavano colloqui telefonici e visivi da circa ventiseianni.2.

Avverso l’ordinanza ricorre il Ministero della Giustizia, tramite l’Avvocatura delloStato, articolando quattro motivi, nei quali eccepisce violazione di legge e vizio dimotivazione con richiami a precedenti giurisprudenziali.2.1 Con il primo motivo lamenta la violazione dell’art. 41-bis Ord. pen. e della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] del 2 ottobre 2017.

Si duole che ilTribunale di sorveglianza di Torino non abbia dato adeguato peso al parere della Direzionedistrettuale antimafia, che aveva evidenziato come i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e NunzioEmmanuello, esponenti apicali del sodalizio mafioso omonimo, tuttora operativo a Gela, inoccasione di pregresse interlocuzioni telefoniche avessero manifestato forte astio neiconfronti della condizione detentiva e dei magistrati; l'autorità requirente aveva inoltresegnalato che un soggetto tradizionalmente vicino al clan era stato tratto in arresto perchégravemente indiziato del concorso nel delitto di omicidio, eseguito con modalità mafiosesulla scorta di mandato ricevuto mediante un colloquio in carcere.2.2.

Con il secondo motivo critica il provvedimento impugnato, nella parte in cui ilTribunale di sorveglianza ha ritenuto che la sottoposizione degli interlocutori al regimespeciale differenziato e le modalità di controllo tramite ascolto e registrazione dei colloquifossero idonee a neutralizzare i pericula per la sicurezza.2.3 Con il terzo motivo denuncia l’erronea applicazione del principio del bilanciamentodei valori in gioco, avuto riguardo alla perdurante operatività dell’associazione criminale,nella quale [OSCURATO:PERSONA], benché detenuto, ha continuato a rappresentare unpunto di riferimento per i membri del clan, nonché alla circostanza che l’instante è stato giàautorizzato ad effettuare colloqui mensili con il fratello Davide, anch’egli ristretto al regime dicui all’art 41-bis Ord. pen.2.4 Con il quarto motivo censura per vizio di motivazione l’ordinanza impugnata, peraver disatteso il parere contrario della Direzione distrettuale antimafia senza fornire unacongrua giustificazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso merita accoglimento, essendo fondati gli articolati motivi di censura.2.

Nella ricerca di un punto di equilibrio tra esigenze di sicurezza e rispetto di diritticostituzionalmente e convenzionalmente garantiti, la giurisprudenza di legittimità ha ritenutoche la sottoposizione al regime carcerario differenziato di un detenuto non escluda, in via diprincipio, che lo stesso possa essere autorizzato ad effettuare colloqui visivi con altrodetenuto sottoposto al regime dell’art. 41-bis Ord. pen., legato da rapporti genitoriali ofamiliari, mediante forme di comunicazione controllabili a distanza, tali da consentire lacoltivazione della relazione parentale e, allo stesso tempo, da impedire il compimento dicomportamenti fra presenti idonei a generare pericolo per la sicurezza interna dell’istituto oper quella pubblica (Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Rv. 262417).In una prospettiva che non finisca per svalutare le esigenze di sicurezza a fondamentodel regime detentivo speciale, si è sottolineata nondimeno la necessità di operare un giudiziodi bilanciamento, in concreto, tra le esigenze di affettività del soggetto ristretto e quelle disicurezza pubblica, le quali, se ritenute prevalenti, non consentono di soddisfare il diritto deldetenuto a coltivare l’affettività familiare, nemmeno con l’impiego di strumenti audiovisivi(Sez. 1, n. 46809 del 21/11/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287288 - 01).In tema di colloqui telefonici sostitutivi del soggetto sottoposto al regime penitenziariodifferenziato speciale con altri familiari, anch’essi ristretti, si è affermato il principio di diritto,secondo cui deve tenersi conto, in applicazione delle disposizioni di cui alla Circolare delDipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA] del 2 ottobre 2017, degli elementi ostativiemergenti dal parere non vincolante della Direzione distrettuale antimafia (Sez. 1, n. 31634del 24/06/2022, Rv. 283496 - 01): il riferimento alla circolare dipartimentale investe l’art.16.1, a tenore del quale «eventuali richieste di colloqui telefonici con altri familiari ristretti inregime di 41 bis e non, saranno generalmente accolte, salvo che dal parere non vincolante,richiesto alla competente DDA, emergano concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglinol’effettuazione».Pur in presenza di rigorose modalità di controllo tramite ascolto e registrazione deicolloqui, la Circolare del [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] richiede losvolgimento di un’indagine sulle esigenze di sicurezza, le quali possono prevalere sul dirittoal colloquio: ciò in quanto, il colloquio, specialmente se audiovisivo, può consentirefacilmente lo scambio di informazioni sospette o pericolose, sia con l’uso di parole criptiche,sia anche solo con l’atteggiamento del corpo o del volto, difficilmente intercettabili e che, unavolta trasmesse, raggiungono il loro scopo, anche qualora il colloquio vengaimmediatamente interrotto (Sez. 1, n. 21837 del 10/04/2025, [OSCURATO:PERSONA] di Sassari,n.m.).L’ordinanza impugnata non si conforma alle richiamate indicazioni giurisprudenziali.Nel confermare la decisione del Magistrato di sorveglianza, il Tribunale di sorveglianzaha obliterato, con motivazione apodittica, le situazioni di pericolosità attuali e concreteprospettate dalla Direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta, ricondotte dall’autoritàinquirente alla posizione apicale di [OSCURATO:PERSONA] e del fratello [OSCURATO:PERSONA] all’internodel clan omonimo e alla persistente operatività dell’associazione mafiosa sul territoriogelese, al forte astio nei confronti della condizione detentiva e dei magistrati manifestato daifratelli [OSCURATO:PERSONA] in occasione di pregresse interlocuzioni telefoniche, all’intervenutoarresto di un soggetto tradizionalmente vicino al clan per il delitto di omicidio, eseguito sullascorta di mandato veicolato in occasione un colloquio in carcere.Il Tribunale ha omesso altresì di tenere in adeguato conto i colloqui già autorizzati traAlessandro [OSCURATO:PERSONA] e il fratello Davide, anch’egli ristretto al regime di cui all’art. 41-bisOrd. pen. in quanto appartenente al sodalizio omonimo, ed il conseguente rischio chel’ulteriore autorizzazione incrementi le occasioni di comunicazione tra esponenti dellamedesima organizzazione mafiosa.Ne consegue che il giudice di merito non ha operato un effettivo e motivatobilanciamento tra il diritto del detenuto all’affettività e al mantenimento dei rapporti familiari ele esigenze di sicurezza, in costanza della sottoposizione dell’[OSCURATO:PERSONA] a un regimepenitenziario specificamente rivolto a impedire contatti tra appartenenti alla medesimaorganizzazione criminale.3.

Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza oggetto di ricorso, con rinvio alTribunale di sorveglianza per nuovo esame.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza diTorinoCosì è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
7avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Torino;sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato ilreclamo del [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento delMagistrato di sorveglianza di Novara che, accogliendo parzialmente il reclamo ex art. 35 bislegge 26 luglio 1975, n. 354, di [OSCURATO:PERSONA], detenuto al regime speciale di cuiall’art. 41-bis Ord. pen., ha disposto che l’[OSCURATO:PERSONA] consenta all’[OSCURATO:PERSONA] dieffettuare un colloquio mediante videochiamata con il fratello [OSCURATO:PERSONA], detenutoallo stesso regime in istituto diverso. Riportato l’apparato argomentativo del provvedimento del Magistrato di sorveglianza diNovara, il Tribunale di sorveglianza, pur prendendo atto delle esigenze di sicurezzarappresentate nel parere contrario espresso dalla Direzione distrettuale antimafia diCaltanissetta, ha confermato il provvedimento impugnato, argomentando che si trattava diun solo colloquio a distanza, tra detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen,soggetto a registrazione e a presidi volti a impedire lo scambio di comunicazioni vietate,rimarcando che i due germani non effettuavano colloqui telefonici e visivi da circa ventiseianni.2. Avverso l’ordinanza ricorre il Ministero della Giustizia, tramite l’Avvocatura delloStato, articolando quattro motivi, nei quali eccepisce violazione di legge e vizio dimotivazione con richiami a precedenti giurisprudenziali.2.1 Con il primo motivo lamenta la violazione dell’art. 41-bis Ord. pen. e della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] del 2 ottobre 2017. Si duole che ilTribunale di sorveglianza di Torino non abbia dato adeguato peso al parere della Direzionedistrettuale antimafia, che aveva evidenziato come i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e NunzioEmmanuello, esponenti apicali del sodalizio mafioso omonimo, tuttora operativo a Gela, inoccasione di pregresse interlocuzioni telefoniche avessero manifestato forte astio neiconfronti della condizione detentiva e dei magistrati; l'autorità requirente aveva inoltresegnalato che un soggetto tradizionalmente vicino al clan era stato tratto in arresto perchégravemente indiziato del concorso nel delitto di omicidio, eseguito con modalità mafiosesulla scorta di mandato ricevuto mediante un colloquio in carcere.2.2. Con il secondo motivo critica il provvedimento impugnato, nella parte in cui ilTribunale di sorveglianza ha ritenuto che la sottoposizione degli interlocutori al regimespeciale differenziato e le modalità di controllo tramite ascolto e registrazione dei colloquifossero idonee a neutralizzare i pericula per la sicurezza.2.3 Con il terzo motivo denuncia l’erronea applicazione del principio del bilanciamentodei valori in gioco, avuto riguardo alla perdurante operatività dell’associazione criminale,nella quale [OSCURATO:PERSONA], benché detenuto, ha continuato a rappresentare unpunto di riferimento per i membri del clan, nonché alla circostanza che l’instante è stato giàautorizzato ad effettuare colloqui mensili con il fratello Davide, anch’egli ristretto al regime dicui all’art 41-bis Ord. pen.2.4 Con il quarto motivo censura per vizio di motivazione l’ordinanza impugnata, peraver disatteso il parere contrario della Direzione distrettuale antimafia senza fornire unacongrua giustificazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso merita accoglimento, essendo fondati gli articolati motivi di censura.2. Nella ricerca di un punto di equilibrio tra esigenze di sicurezza e rispetto di diritticostituzionalmente e convenzionalmente garantiti, la giurisprudenza di legittimità ha ritenutoche la sottoposizione al regime carcerario differenziato di un detenuto non escluda, in via diprincipio, che lo stesso possa essere autorizzato ad effettuare colloqui visivi con altrodetenuto sottoposto al regime dell’art. 41-bis Ord. pen., legato da rapporti genitoriali ofamiliari, mediante forme di comunicazione controllabili a distanza, tali da consentire lacoltivazione della relazione parentale e, allo stesso tempo, da impedire il compimento dicomportamenti fra presenti idonei a generare pericolo per la sicurezza interna dell’istituto oper quella pubblica (Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Rv. 262417).In una prospettiva che non finisca per svalutare le esigenze di sicurezza a fondamentodel regime detentivo speciale, si è sottolineata nondimeno la necessità di operare un giudiziodi bilanciamento, in concreto, tra le esigenze di affettività del soggetto ristretto e quelle disicurezza pubblica, le quali, se ritenute prevalenti, non consentono di soddisfare il diritto deldetenuto a coltivare l’affettività familiare, nemmeno con l’impiego di strumenti audiovisivi(Sez. 1, n. 46809 del 21/11/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287288 - 01).In tema di colloqui telefonici sostitutivi del soggetto sottoposto al regime penitenziariodifferenziato speciale con altri familiari, anch’essi ristretti, si è affermato il principio di diritto,secondo cui deve tenersi conto, in applicazione delle disposizioni di cui alla Circolare delDipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA] del 2 ottobre 2017, degli elementi ostativiemergenti dal parere non vincolante della Direzione distrettuale antimafia (Sez. 1, n. 31634del 24/06/2022, Rv. 283496 - 01): il riferimento alla circolare dipartimentale investe l’art.16.1, a tenore del quale «eventuali richieste di colloqui telefonici con altri familiari ristretti inregime di 41 bis e non, saranno generalmente accolte, salvo che dal parere non vincolante,richiesto alla competente DDA, emergano concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglinol’effettuazione».Pur in presenza di rigorose modalità di controllo tramite ascolto e registrazione deicolloqui, la Circolare del [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] richiede losvolgimento di un’indagine sulle esigenze di sicurezza, le quali possono prevalere sul dirittoal colloquio: ciò in quanto, il colloquio, specialmente se audiovisivo, può consentirefacilmente lo scambio di informazioni sospette o pericolose, sia con l’uso di parole criptiche,sia anche solo con l’atteggiamento del corpo o del volto, difficilmente intercettabili e che, unavolta trasmesse, raggiungono il loro scopo, anche qualora il colloquio vengaimmediatamente interrotto (Sez. 1, n. 21837 del 10/04/2025, [OSCURATO:PERSONA] di Sassari,n.m.).L’ordinanza impugnata non si conforma alle richiamate indicazioni giurisprudenziali.Nel confermare la decisione del Magistrato di sorveglianza, il Tribunale di sorveglianzaha obliterato, con motivazione apodittica, le situazioni di pericolosità attuali e concreteprospettate dalla Direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta, ricondotte dall’autoritàinquirente alla posizione apicale di [OSCURATO:PERSONA] e del fratello [OSCURATO:PERSONA] all’internodel clan omonimo e alla persistente operatività dell’associazione mafiosa sul territoriogelese, al forte astio nei confronti della condizione detentiva e dei magistrati manifestato daifratelli [OSCURATO:PERSONA] in occasione di pregresse interlocuzioni telefoniche, all’intervenutoarresto di un soggetto tradizionalmente vicino al clan per il delitto di omicidio, eseguito sullascorta di mandato veicolato in occasione un colloquio in carcere.Il Tribunale ha omesso altresì di tenere in adeguato conto i colloqui già autorizzati traAlessandro [OSCURATO:PERSONA] e il fratello Davide, anch’egli ristretto al regime di cui all’art. 41-bisOrd. pen. in quanto appartenente al sodalizio omonimo, ed il conseguente rischio chel’ulteriore autorizzazione incrementi le occasioni di comunicazione tra esponenti dellamedesima organizzazione mafiosa.Ne consegue che il giudice di merito non ha operato un effettivo e motivatobilanciamento tra il diritto del detenuto all’affettività e al mantenimento dei rapporti familiari ele esigenze di sicurezza, in costanza della sottoposizione dell’[OSCURATO:PERSONA] a un regimepenitenziario specificamente rivolto a impedire contatti tra appartenenti alla medesimaorganizzazione criminale.3. Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza oggetto di ricorso, con rinvio alTribunale di sorveglianza per nuovo esame. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza diTorinoCosì è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]
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