CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 gennaio 2023
Cassazione n. 09162/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 619/2022 proposto da Comune di Caltanissetta in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro 2£2, A.R.P.A. Sicilia (Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente) domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1722/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 29/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023 da [OSCURATO:PERSONA]; fp4/1" Weiv, k\T3- -14 Corte di cassazione Sezione Terza Considerato che il Comune di Caltanissetta ricorre, sulla base di un unico motivo, corredato da memoria, per la cassazione della sentenza n. 1722 del 2021 della Corte di appello di Palermo, esponendo che: -aveva opposto un'ingiunzione fiscale emessa dall'ARPA Sicilia per il pagamento di una somma indicata come dovuta per prestazioni consistenti nella "caratterizzazione ambientale" presso una discarica insistente nel territorio dell'ente locale, con relative validazioni per il periodo da marzo a giugno del 2004, conseguenti al sequestro penale dell'area disposto nell'ambito di un procedimento penale per ipotesi di reati ambientali; -aveva dedotto non essere debitore, trattandosi di attività istituzionali obbligatorie dell'ente creditore, e dunque a valere sul bilancio regionale; - il Tribunale aveva rigettato l'opposizione con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare, l'attività in parola non rientrava tra quelle "istituzionali e obbligatorie" che, secondo l'accordo di programma concluso tra ARPA Sicilia e Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Sicilia, approvato con decreto assessoriale (DA) n. 39/GAB del 28 febbraio 2008, erano a carico del bilancio regionale, bensì rientrava tra le "attività istituzionali ma non obbligatorie", che restavano a carico del soggetto, pubblico come privato, interessato e richiedente, secondo il pure previsto tariffario; resiste con controricorso l'ARPA Sicilia; Rilevato che con l'unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degl 'artq 17, comma 9, del d.lgs. n. 22 del 1997, come poi sostituito dagli artt. 242 RG n 619 del 2022 3 Cons. rel. PaoIt Porreca e 250 del d.lgs. n. 152 del 2006, degli artt. 4, 8, 14 del d.m. n. 471 del 1999, e dell'art. 3, parte I, punti 4 e 5, del decreto dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Sicilia n. 39/GAB del 28 febbraio 2008, poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che l'attività in questione svolta dall'ARPA non era successiva, discrezionalmente richiesta e separata rispetto al "piano di caratterizzazione ambientale" demandato al Comune, in relazione alla discarica coinvolta, in quanto sottoposta a sequestro penale per ipotesi d'inquinamento ambientale, bensì parte integrante di quel piano e, dunque, "attività istituzionale e obbligatoria", con conseguente carico economico a valere sul bilancio della Regione e non dell'ente locale deducente; Rilevato che il ricorso è in parte inammissibile, in parte infondato; va premesso che, tra le parti, non è in discussione il riparto degli oneri in parola secondo il criterio distintivo delle spese per attività istituzionali obbligatorie, a carico del bilancio regionale, e spese per attività istituzionali non obbligatorie, a carico del bilancio dell'amministrazione richiedente, secondo l'accordo di programma approvato con il decreto assessoriale richiamato in parte narrativa (pag. 11 del ricorso, pag. 12 del controricorso, pag. 4 della sentenza impugnata); la censura e la controversia poggiano nella qualificazione delle prestazioni, pacificamente eseguite, nell'una o l'altra categoria; il decreto assessoriale ha natura pattizia ma non contrattuale, stante la vocazione regolamentare pubblica delle disposizioni sia pure concordate tra Regione e Agenzia; questa Corte ha recentemente ribadito che qualora con il ricorso per cassazione si sollevino censure che comportino l'esame di atti o regolamenti amministrativi, è necessario, per il principio di specificità del gravame, che il testo di tali atti sia interamente trascritto, com'è stato nel caso di specie (secondo quanto appena prima sottolineato) e, inoltre, che siano dedotti i criteri di ermeneutica indicati come violati, con l'indicazione delle modalità RG n 619 del 2022 Cons. re PaooA orreca attraverso le quali il giudice di merito se ne sia discostato, non potendo, però, la relativa censura, limitarsi a una mera prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza, in quanto l'interpretazione dell'atto amministrativo costituisce un accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice di merito (Cass., 24/01/2022, n. 1951); nell'ipotesi, si prospetta semplicemente, e inammissibilmente, una diversa lettura delle disposizioni in parola, non una specificata violazione di canoni di ermeneutica rilevanti in sede civile; al contempo, la lettura proposta non trova neppure riscontro con le premesse da cui muove, atteso che le attività dell'Agenzia regionale odierna resistente sono tutte istituzionali, ma, nell'ipotesi, sono state richieste dal Comune, territorialmente competente all'attività in parola, a mente dell'art. 17, comma 9, d.lgs. n. 22 del 1997 "ratione temporis" vigente; difatti al Comune era stata pacificamente demandata - a séguito del procedimento penale, in sede di Conferenza di servizi i cui verbali sono stati analizzati dalla Corte territoriale in fatto - la c.d. "caratterizzazione ambientale" necessaria all'esito delle ipotesi di reato ambientale coinvolgente, come detto, l'area della discarica; non può pertanto spostare la conclusione il fatto, ribadito in memoria da parte ricorrente, che l'attività di validazione dell'ARPA, di cui l'ente locale ha concretamente deciso di avvalersi, è risultata essere stata pur sempre funzionale a quella complessivamente da svolgere sull'area (cd. "caratterizzazione ambientale" ovvero analisi del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa di settore); ne deriva l'anticipata conclusione; spese secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente, liquidate in euro 2.400,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15°h di spese forfettarie e accessori legali. RG n 619 del 2022 5 Cons. r [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo d