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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 febbraio 2019

Cassazione n. 31791/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23014/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 37 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato e [OSCURATO:PERSONA], con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo pecdei Registri; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 5 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere rel. - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’ - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Oggetto: Impiego pubblico – dirigente medico – indennità esclusività, responsabilità, risultato RGN 23014/2019 Pag.difende, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo pec dei Registri; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 1085/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 05/02/2019 R.G.N. 905/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], professore ordinario dell ’ Università di Parma che ha svolto attività assistenziale convenzionata in favore dell’[OSCURATO:PERSONA]AOU di Parma, agiva innanzi al Tribunale di Parma nei confronti dell’AOU e dell’Università di Parma per vedersi corrisposti i trattamenti aggiuntivi previsti dagli artt. 5 e 6 del d.lgs. 517/1999 in misura pari a quella prevista dai CCNL della dirigenza sanitaria per i medici ospedalieri con condanna dell’Università e dell’AOU alle differenze tra il percepito “trattamento aggiuntivo di incarico” e quanto dovuto ex artt. 5 e 6 d.lgs. n. 517/1999 e ciò a far data dal giugno 2002 in poi.

2. Il Tribunale respingeva la domanda ritenendo che le risorse economiche per far fronte ai compensi aggiuntivi spettanti ai medici universitari che prestano servizio presso l’Azienda ospedaliera non sono illimitate né uguali ai fondi previsti dai c.c.n.l. della dirigenza medica a favore dei dirigenti del SSN e che tale compenso non poteva essere uguale a quello assegnato ai dirigenti medici che attingono a fonti diverse, che anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 6 del d.lgs. n. 517/1999 le voci del trattamento aggiuntivo (retribuzione di posizione e retribuzione di risultato possono essere riconosciute solo RGN 23014/2019 Pag.nei limiti della capienza dell’apposito fondo, determinato nella stessa misura ed allo stesso modo dell’”indennità [OSCURATO:PERSONA]”.

La decisione era confermata dalla Corte d’appello di Bologna.

3. La Corte territoriale riteneva che sussistesse una diversità di strutturazione e dei titoli di attribuzione delle risorse delle rivendicate indennità rispetto alla precedente “[OSCURATO:PERSONA]” e che nulla autorizzava la pretesa equiparazione che restava condizionata alla sussistenza delle risorse economiche.

Faceva proprio, trascrivendolo, il contenuto della memoria difensiva dell’Università.

3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

4. [OSCURATO:PERSONA] di Parma ha resistito con controricorso.

5. L’Università di Parma è rimasta intimata.

6. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 517/1999, dell’art. 102, comma 2, del d.P.R. n. 382/1980 e dell’art. 3 del D.P.C.M.24/5/2001.

Evidenzia, quanto alla limitazione delle risorse posta dalla Corte territoriale a fondamento della decisione, che dal suddetto art. 6, comma 2 e dall’art. 102, comma 2, del d.P.R. n. 382/1980 si ricava che le risorse sono da attribuire ai sensi dell’art. 102, comma 2, del d.P.R. n. 382/1980 e che tali risorse così come individuate costituisconoil limite entro cui erogare i trattamenti.

Ciò non comporta, ad avviso del ricorrente, che tale limite debba essere necessariamente definito in misura inferiore a quello della dirigenza medica.

Evidenzia che la nuova disciplina di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 517/1999 presenta elementi di discontinuità rispetto al passato in RGN 23014/2019 Pag.quanto sostituisce un meccanismo perequativo, avente ad oggetto la retribuzione complessiva, altro meccanismo che prescinde da tale logica – essendo volto a remunerare le specifiche responsabilità e i risultati relativi all’incarico ricoperto - e che si riflette sui criteri di definizione delle risorse disponibili.

Assume che il rinvio operato all’art. 102, comma 2, del d.P.R. n. 382/1980 non può essere inteso come rinvio al limite delle risorse già definito con riferimento alla vecchia “indennità [OSCURATO:PERSONA]” perché ciò è in contrasto non solo con il dato letterale ma anche con la ratio della scelta legislativa che è nel senso di una nuova determinazione e attribuzione delle risorse.

Rileva che, anche a voler ritenere che l’art. 6 del d.lgs. n. 517/1999 e l’art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 24/5/2001 non impongano un principio paritario dei trattamenti aggiuntivi, comunque neppure lo escludono per il solo fatto di prevedere un limite complessivo alle risorse da attribuire.

Ritiene che l’errore commesso dai giudici di appello sia stato quello di ritenere che già dalla normativa di legge si possa desumere una preclusione all’erogazione ai medici universitari dei trattamenti aggiuntivi ex art. 6 d.P.R. n. 517/1999 in misura pari a quelli dei medici ospedalieri, occorrendo guardare alla disciplina pattizia per una quantificazione in concreto di detti trattamenti aggiuntivi.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ.

Censura la sentenza impugnata per aver violato i criteri di ermeneutica contrattuale nell’interpretazione degli atti applicativi degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 517/1999.

Rileva che la Corte territoriale ha estrapolato solo alcune frasi o parole dai documenti indicati violando sia i criteri di interpretazione letterale sia quelli di interpretazione complessiva che là dove correttamente applicati avrebbero delineato un sistema incentrato RGN 23014/2019 Pag.sull’eguale valore dei trattamenti aggiuntivi dei medici universitari rispetto agli ospedalieri in quanto determinati entrambi nella misura prevista dai c.c.n.l. della dirigenza medica.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia l violazione e falsa applicazione degli artt. 2943, 2945 e 2948 cod. civ. ed omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione.

Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione delle differenze retributive antecedenti il quinquennio dalla proposizione del ricorso senza considerare la diffida interruttiva del 26/6/2007 e la successiva del 18/6/2012 ritualmente prodotte in giudizio e sottoposte al contraddittorio.

4. Reputa il Collegio che il ricorso ponga questioni nuove di diritto sostanziale mai trattate in precedenza (e così, in particolare, quella della ratio dei trattamenti aggiuntivi di “esclusività”, di “posizione” e di “risultato” previsti dagli artt. 5 e 6 del d.lgs. 517/1999 rispetto alla precedente “indennità [OSCURATO:PERSONA]” e quella del limite finanziario attinente alla erogazione dei predetti trattamenti) in relazione alle quali si appalesa opportuno, anche in considerazione delle difficoltà interpretative, il contributo della Procura Generale e degli Avvocati con la discussione in udienza.

5. Sussiste altresì l’esigenza di una trattazione congiunta del presente procedimento con quello con R.G. n. 12583/2019 (già trattato all’adunanza camerale del 19 giugno 2019 e rinviato a nuovo ruolo per la rinnovazione della notificazione del ricorso all’Università degli studi di Parma presso l’Avvocatura generale dello Stato) avente il medesimo oggetto.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza e trattazione congiunta con il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23014/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 37 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato e [OSCURATO:PERSONA], con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo pecdei Registri; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 5 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere rel. - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’ - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Oggetto: Impiego pubblico – dirigente medico – indennità esclusività, responsabilità, risultato RGN 23014/2019 Pag.difende, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo pec dei Registri; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 1085/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 05/02/2019 R.G.N. 905/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], professore ordinario dell ’ Università di Parma che ha svolto attività assistenziale convenzionata in favore dell’[OSCURATO:PERSONA]AOU di Parma, agiva innanzi al Tribunale di Parma nei confronti dell’AOU e dell’Università di Parma per vedersi corrisposti i trattamenti aggiuntivi previsti dagli artt. 5 e 6 del d.lgs. 517/1999 in misura pari a quella prevista dai CCNL della dirigenza sanitaria per i medici ospedalieri con condanna dell’Università e dell’AOU alle differenze tra il percepito “trattamento aggiuntivo di incarico” e quanto dovuto ex artt. 5 e 6 d.lgs. n. 517/1999 e ciò a far data dal giugno 2002 in poi. 2. Il Tribunale respingeva la domanda ritenendo che le risorse economiche per far fronte ai compensi aggiuntivi spettanti ai medici universitari che prestano servizio presso l’Azienda ospedaliera non sono illimitate né uguali ai fondi previsti dai c.c.n.l. della dirigenza medica a favore dei dirigenti del SSN e che tale compenso non poteva essere uguale a quello assegnato ai dirigenti medici che attingono a fonti diverse, che anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 6 del d.lgs. n. 517/1999 le voci del trattamento aggiuntivo (retribuzione di posizione e retribuzione di risultato possono essere riconosciute solo RGN 23014/2019 Pag.nei limiti della capienza dell’apposito fondo, determinato nella stessa misura ed allo stesso modo dell’”indennità [OSCURATO:PERSONA]”. La decisione era confermata dalla Corte d’appello di Bologna. 3. La Corte territoriale riteneva che sussistesse una diversità di strutturazione e dei titoli di attribuzione delle risorse delle rivendicate indennità rispetto alla precedente “[OSCURATO:PERSONA]” e che nulla autorizzava la pretesa equiparazione che restava condizionata alla sussistenza delle risorse economiche. Faceva proprio, trascrivendolo, il contenuto della memoria difensiva dell’Università. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 4. [OSCURATO:PERSONA] di Parma ha resistito con controricorso. 5. L’Università di Parma è rimasta intimata. 6. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 517/1999, dell’art. 102, comma 2, del d.P.R. n. 382/1980 e dell’art. 3 del D.P.C.M.24/5/2001. Evidenzia, quanto alla limitazione delle risorse posta dalla Corte territoriale a fondamento della decisione, che dal suddetto art. 6, comma 2 e dall’art. 102, comma 2, del d.P.R. n. 382/1980 si ricava che le risorse sono da attribuire ai sensi dell’art. 102, comma 2, del d.P.R. n. 382/1980 e che tali risorse così come individuate costituisconoil limite entro cui erogare i trattamenti. Ciò non comporta, ad avviso del ricorrente, che tale limite debba essere necessariamente definito in misura inferiore a quello della dirigenza medica. Evidenzia che la nuova disciplina di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 517/1999 presenta elementi di discontinuità rispetto al passato in RGN 23014/2019 Pag.quanto sostituisce un meccanismo perequativo, avente ad oggetto la retribuzione complessiva, altro meccanismo che prescinde da tale logica – essendo volto a remunerare le specifiche responsabilità e i risultati relativi all’incarico ricoperto - e che si riflette sui criteri di definizione delle risorse disponibili. Assume che il rinvio operato all’art. 102, comma 2, del d.P.R. n. 382/1980 non può essere inteso come rinvio al limite delle risorse già definito con riferimento alla vecchia “indennità [OSCURATO:PERSONA]” perché ciò è in contrasto non solo con il dato letterale ma anche con la ratio della scelta legislativa che è nel senso di una nuova determinazione e attribuzione delle risorse. Rileva che, anche a voler ritenere che l’art. 6 del d.lgs. n. 517/1999 e l’art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 24/5/2001 non impongano un principio paritario dei trattamenti aggiuntivi, comunque neppure lo escludono per il solo fatto di prevedere un limite complessivo alle risorse da attribuire. Ritiene che l’errore commesso dai giudici di appello sia stato quello di ritenere che già dalla normativa di legge si possa desumere una preclusione all’erogazione ai medici universitari dei trattamenti aggiuntivi ex art. 6 d.P.R. n. 517/1999 in misura pari a quelli dei medici ospedalieri, occorrendo guardare alla disciplina pattizia per una quantificazione in concreto di detti trattamenti aggiuntivi. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. Censura la sentenza impugnata per aver violato i criteri di ermeneutica contrattuale nell’interpretazione degli atti applicativi degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 517/1999. Rileva che la Corte territoriale ha estrapolato solo alcune frasi o parole dai documenti indicati violando sia i criteri di interpretazione letterale sia quelli di interpretazione complessiva che là dove correttamente applicati avrebbero delineato un sistema incentrato RGN 23014/2019 Pag.sull’eguale valore dei trattamenti aggiuntivi dei medici universitari rispetto agli ospedalieri in quanto determinati entrambi nella misura prevista dai c.c.n.l. della dirigenza medica. 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia l violazione e falsa applicazione degli artt. 2943, 2945 e 2948 cod. civ. ed omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione. Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione delle differenze retributive antecedenti il quinquennio dalla proposizione del ricorso senza considerare la diffida interruttiva del 26/6/2007 e la successiva del 18/6/2012 ritualmente prodotte in giudizio e sottoposte al contraddittorio. 4. Reputa il Collegio che il ricorso ponga questioni nuove di diritto sostanziale mai trattate in precedenza (e così, in particolare, quella della ratio dei trattamenti aggiuntivi di “esclusività”, di “posizione” e di “risultato” previsti dagli artt. 5 e 6 del d.lgs. 517/1999 rispetto alla precedente “indennità [OSCURATO:PERSONA]” e quella del limite finanziario attinente alla erogazione dei predetti trattamenti) in relazione alle quali si appalesa opportuno, anche in considerazione delle difficoltà interpretative, il contributo della Procura Generale e degli Avvocati con la discussione in udienza. 5. Sussiste altresì l’esigenza di una trattazione congiunta del presente procedimento con quello con R.G. n. 12583/2019 (già trattato all’adunanza camerale del 19 giugno 2019 e rinviato a nuovo ruolo per la rinnovazione della notificazione del ricorso all’Università degli studi di Parma presso l’Avvocatura generale dello Stato) avente il medesimo oggetto. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza e trattazione congiunta con il ric
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