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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 novembre 2023

Cassazione n. 36109/2023

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Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 26866/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1728/2020 della CORTE D’APPELLO di MILANO,depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/11/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 8/07/2020, la Corte d’appello di Milano, in accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e in riforma Adunanzadel27 novembre 2023 - R.G. n. 26866/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]Cantatore per la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei dannisubiti dal Cantatore in conseguenza della pretesa cooperazione, asseritamenteprestata dalla Sestan, all’attività di fraudolenta dismis- sionedel patrimonio immobiliare dell’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., co- stituentela garanzia patrimoniale generica del credito vantato dal Can- tatorenei confronti della medesima [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; coo- perazionenella specie consistita nell’acquisto, da parte della Sestan, di un immobile dell’[OSCURATO:PERSONA] e nella relativa successiva ri- venditaa terzi a breve distanza di tempo; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale – dopo averevidenziato la mancata valida interruzione, da parte del Canta- tore,della prescrizione dell’(eventuale) credito risarcitorio nei confronti dellaSestan – ha sottolineato la mancata dimostrazione, da parte del Cantatore, dei presupposti dell’illecito ascritto alla controparte, non avendoadeguatamente fornito la prova dell’effettiva consapevolezza, in capo alla Sestan, dell’esistenza di un debito dell’[OSCURATO:PERSONA]- reanna nei confronti del Cantatore, né della specifica volontà della stessadi cooperare alla dissoluzione della garanzia patrimoniale gene- ricadell’[OSCURATO:PERSONA] in danno dell’attore; avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazionesulla base di cinque motivi d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; entrambele parti hanno depositato memoria; consideratoche, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 1219 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente escluso che l’odierno ricorrente avesse interrotto la prescrizione del propriocredito risarcitorio attraverso la missiva inviata alla controparte Adunanzadel27 novembre 2023 - R.G. n. 26866/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri indata [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale lo stesso aveva inequivocabilmente ma- nifestatoalla controparte la propria volontà di esercitare la pretesa ri- sarcitoriaoggetto dell’odierno giudizio ; ilmotivo è inammissibile per irrilevanza, dovendo attribuirsi effica- cia assorbente, rispetto all’ eventu a le accertamento dell’intervenuta prescrizionedel diritto rivendicato dall’odierno istante, a ll’infondatezza delle restanti censure avanzate dal ricorrente , sulla base delle argo- mentazionidi seguito esposte; conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente esclusol’avvenuta dimostrazione, da parte dell’attore, della piena co- scienzae volontà della Sestan di cooperare alla dissoluzione del patri- monioimmobiliare dell’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in danno del Canta- tore,in contrasto con il complesso degli elementi probatori acquisiti al giudizio,valutati nella loro integrata e reciproca valenza significativa; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come , attraverso la proposizione della censura inesame, il ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dallanorma di legge richiamata – si sia limitato ad allegare un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo , della fattispecie concreta a mezzodelle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazionedella norma di legge, inerendo bensì alla tipica valuta- zionedel giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legit- timità,unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plu- rimis,Sez.

L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvol- gendo,la prospettazione critica del ricorrente, l’eventuale falsa appli- cazionedelle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione Adunanzadel27 novembre 2023 - R.G. n. 26866/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente lo stesso nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa,rispetto a quanto operato dal giudice a quo ; nelcaso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epi- grafedel motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ ubi consistam delle censure sollevate dall’odierno ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata con- gruitàdell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, deifatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti ; sitratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenzadiretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fat- tispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimentoimpugnato; ciòposto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile,non essendo consentito alla parte censurare come vio- lazionedi norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore incui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione diun fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pro- nunciarsi,non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previstidall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazionenella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi con- troversitra le parti ; conil terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazioneo falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in correlazione con gliartt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere lacorte territoriale erroneamente ritenuto che il giudice di primo grado Adunanzadel27 novembre 2023 - R.G. n. 26866/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avessedisposto una sostanziale inversione degli oneri probatori impo- stialle parti del giudizio, avendo il primo giudice piuttosto attestato la concreta sussistenza di un’adeguata prova critica della volontà della Sestandi pregiudicare le ragioni creditorie del Cantatore, limitandosi a rilevare,unicamente nei termini di un argomento di prova ulteriore , la mancatadimostrazione, da parte della Sestan, della mancanza di rico- struzioni alternative o di spiegazioni plausibili dei repentini passaggi immobiliarirealizzati dalla stessa; ilmotivo è inammissibile; osserva il Collegio come , al di là dell’ (eventuale) inversione degli oneri probatori imposti alle parti del giudizio in cui sarebbe incorso il giudicedi primo grado, la corte d’appello abbia in ogni caso attestato come,sulla base degli elementi presuntivi dallo stesso valorizzati, l’at- torenon avesse comunque offerto una prova adeguata e soddisfacente dei presupposti indispensabili ai fini del riconoscimento dell’illecito ascrittoalla controparte , con la conseguente irrilevan za del l’eventuale censuraconcernente la pretesa violazione dell’art . 2697 c.c. ; quantoall’asserita violazione dell’ art. 115 c.p.c., varrà rimarcare comela censura illustrata dal ricorrente non contenga alcuna denuncia delrelativo paradigma normativo, essendosi il Cantatore limitato a de- nunciareunicamente una pretesa erronea valutazione di risultanze pro- batorie; sulpunto, varrà sottolineare il principio fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa corte di legittimità, ai sensi del quale per dedurre la violazionedel paradigma dell'art. 115 c.p.c. è necessario denunciare cheil giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedottedalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la pre- scrizionedella norma, il che significa che per realizzare la violazione deveavere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui Adunanzadel27 novembre 2023 - R.G. n. 26866/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri allanorma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicen- dolaimplicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalleparti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui glisia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo proba- torio(fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilitàdi ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza cheil giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, es- sendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., che nona caso è rubricato alla "valutazione delle prove" (cfr. Sez.

U, Sen- tenzan. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26769del 23/10/2018, Rv. 650892 - 01); allostesso modo, è appena il caso di evidenziare come la doglianza concernente la pretesa violazione dell'art. 116 c.p.c. sia ammissibile soloove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazionenormativa - secondo il suo ‘ prudente apprezzamento ’ , pre- tendendodi attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, adesempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia sog- gettaad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valu- tarela stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deducache il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamentodella prova, la censura è ammissibile, ai sensi del no- vellatoart. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cuiesso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motiva- zione(Sez.

U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 - 02); nellaspecie, il ricorrente, lungi dal denunciare il mancato rispetto, daparte del giudice a quo , del principio del libero apprezzamento delle Adunanzadel27 novembre 2023 - R.G. n. 26866/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri prove (ovvero del vincolo di apprezzamento imposto da una fonte di provalegale), - ovvero lungi dall’evidenziare l’omesso esame, da parte delgiudice a quo , di uno specifico fatto decisivo idoneo a disarticolare, intermini determinanti, l’esito della scelta decisoria adottata o un vizio costituzionalmenterilevante della motivazione (entro lo schema di cui all’art.360 n. 5 c.p.c.) – si è limitato a denunciare un (pretesa) cattivo esercizio,da parte della corte territoriale, del potere di apprezzamento delfatto sulla base delle prove selezionate, spingendosi a prospettare unadiversa lettura nel merito dei fatti di causa, in coerenza ai tratti di un’operazione critica del tutto inammissibile in questa sede di legitti- mità; conil quarto motivo, il ricorrente si duole della nullità della sen- tenzaimpugnata (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla domanda di ammissione dei capitolidi prova richiesti dallo stesso ricorrente, nella specie destinati a fornire la dimostrazione della piena consapevolezza della Sestan di cooperare al disegno fraudolento della [OSCURATO:PERSONA], nella specieamministrata dal padre della convenuta; ilmotivo è inammissibile; osservail C ollegio come , attraverso la proposizione della censura inesame, il ricorrente si sia unicamente limitato a prospettare una ri- letturadei fatti di causa attraverso il prisma del giudizio di ammissione deimezzi di prova ; e tanto, secondo un’impostazione critica non con- sentitain questa sede di legittimità , dovendo ritenersi che il discorso motivazionalecomplessivamente elaborato dal giudice a quo sia valso a giustificare ampiamente l’implicito giudizio di irrilevanza degli stru- mentiistruttori proposti dall’odierno istante; sottoaltro profilo, il ricorrente risulta essersi totalmente sottratto al dovere di esporre i profili argomentativi eventualmente suscettibili Adunanzadel27 novembre 2023 - R.G. n. 26866/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri disostenere o di dimostrare l’eventuale carattere decisivo delle circo- stanze di fatto che l’eventuale positivo esperimento de i propri mezz i istruttori avrebbe offerto alla valutazione del giudice , anche secondo taleprospettiva esibendosi i termini dell’inammissibilità della censura inesame; conil quinto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente applicatola norma dell’art. 2043 c.c., escludendo la possibilità di rav- visareuna responsabilità risarcitoria della Sestan anche sulla base del solocoefficiente soggettivo della colpa (al di là della relativa configu- rabilitàa titolo di dolo) in relazione allo specifico fatto dannoso dedotto ingiudizio; ilmotivo è infondato; osserva il Collegio come, diversamente da quanto sostenuto dall’odierno ricorrente, lo specifico profilo di illiceità da quest’ultimo ipotizzatoin capo al la condotta concretamente a scritta alla Sestan, in tanto è suscettibile di acquistare una sua dimensione rilevant e sul pianodella responsabilità risarcitoria, in quanto risulti in concreto ap- prezzabile l’effettiva e comprovata partecipazione soggettiva della (pretesa) danneggiante al disegno fraudolento della società debitrice principale; in breve, in assenza di un coefficiente soggettivo doloso (ossiasostenuto dalla cosciente e volontaria partecipazione della pro- tagonista al disegno fraudolento altrui), l’eventuale dimostrazione di un mero coefficiente soggettivo colposo non varrebbe superare il ca- ratteredirimente del valore causale assorbente ed esclusivo della con- dotta(in ipotesi) fraudolenta del solo debitore principale ; datanto deriva il profilo di infondatezza della doglianza in esame, avendoil ricorrente illegittimamente inteso estendere oltre i limiti del doloi termini di rilevanza dell’illecito dedotto in giudizio, pretendendo Adunanzadel27 novembre 2023 - R.G. n. 26866/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri indebitamentedi prospettare il coinvolgimento del coefficiente sogget- tivodella colpa in ipotesi ravvisabile in capo alla controparte; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso; lespese seguono la soccombenza e si liquidano come da disposi- tivo; sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ver- samento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con- tributounificato pari a quello , ove dovuto , per il ricorso, a norma del comma1-bis dello stesso articolo 13; P.Q.

M. Rigettail ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente,delle spese del presente giudizio di legittimità, liqui- datein complessivi euro 7.200,00, oltre alle spese forfettarie nella mi- sura del 15%, agli esborsi liquidati

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 26866/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1728/2020 della CORTE D’APPELLO di MILANO,depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/11/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 8/07/2020, la Corte d’appello di Milano, in accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e in riforma Adunanzadel27 novembre 2023 - R.G. n. 26866/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]Cantatore per la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei dannisubiti dal Cantatore in conseguenza della pretesa cooperazione, asseritamenteprestata dalla Sestan, all’attività di fraudolenta dismis- sionedel patrimonio immobiliare dell’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., co- stituentela garanzia patrimoniale generica del credito vantato dal Can- tatorenei confronti della medesima [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; coo- perazionenella specie consistita nell’acquisto, da parte della Sestan, di un immobile dell’[OSCURATO:PERSONA] e nella relativa successiva ri- venditaa terzi a breve distanza di tempo; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale – dopo averevidenziato la mancata valida interruzione, da parte del Canta- tore,della prescrizione dell’(eventuale) credito risarcitorio nei confronti dellaSestan – ha sottolineato la mancata dimostrazione, da parte del Cantatore, dei presupposti dell’illecito ascritto alla controparte, non avendoadeguatamente fornito la prova dell’effettiva consapevolezza, in capo alla Sestan, dell’esistenza di un debito dell’[OSCURATO:PERSONA]- reanna nei confronti del Cantatore, né della specifica volontà della stessadi cooperare alla dissoluzione della garanzia patrimoniale gene- ricadell’[OSCURATO:PERSONA] in danno dell’attore; avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazionesulla base di cinque motivi d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; entrambele parti hanno depositato memoria; consideratoche, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 1219 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente escluso che l’odierno ricorrente avesse interrotto la prescrizione del propriocredito risarcitorio attraverso la missiva inviata alla controparte Adunanzadel27 novembre 2023 - R.G. n. 26866/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri indata [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale lo stesso aveva inequivocabilmente ma- nifestatoalla controparte la propria volontà di esercitare la pretesa ri- sarcitoriaoggetto dell’odierno giudizio ; ilmotivo è inammissibile per irrilevanza, dovendo attribuirsi effica- cia assorbente, rispetto all’ eventu a le accertamento dell’intervenuta prescrizionedel diritto rivendicato dall’odierno istante, a ll’infondatezza delle restanti censure avanzate dal ricorrente , sulla base delle argo- mentazionidi seguito esposte; conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente esclusol’avvenuta dimostrazione, da parte dell’attore, della piena co- scienzae volontà della Sestan di cooperare alla dissoluzione del patri- monioimmobiliare dell’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in danno del Canta- tore,in contrasto con il complesso degli elementi probatori acquisiti al giudizio,valutati nella loro integrata e reciproca valenza significativa; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come , attraverso la proposizione della censura inesame, il ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dallanorma di legge richiamata – si sia limitato ad allegare un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo , della fattispecie concreta a mezzodelle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazionedella norma di legge, inerendo bensì alla tipica valuta- zionedel giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legit- timità,unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plu- rimis,Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvol- gendo,la prospettazione critica del ricorrente, l’eventuale falsa appli- cazionedelle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione Adunanzadel27 novembre 2023 - R.G. n. 26866/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente lo stesso nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa,rispetto a quanto operato dal giudice a quo ; nelcaso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epi- grafedel motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ ubi consistam delle censure sollevate dall’odierno ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata con- gruitàdell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, deifatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti ; sitratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenzadiretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fat- tispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimentoimpugnato; ciòposto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile,non essendo consentito alla parte censurare come vio- lazionedi norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore incui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione diun fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pro- nunciarsi,non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previstidall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazionenella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi con- troversitra le parti ; conil terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazioneo falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in correlazione con gliartt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere lacorte territoriale erroneamente ritenuto che il giudice di primo grado Adunanzadel27 novembre 2023 - R.G. n. 26866/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avessedisposto una sostanziale inversione degli oneri probatori impo- stialle parti del giudizio, avendo il primo giudice piuttosto attestato la concreta sussistenza di un’adeguata prova critica della volontà della Sestandi pregiudicare le ragioni creditorie del Cantatore, limitandosi a rilevare,unicamente nei termini di un argomento di prova ulteriore , la mancatadimostrazione, da parte della Sestan, della mancanza di rico- struzioni alternative o di spiegazioni plausibili dei repentini passaggi immobiliarirealizzati dalla stessa; ilmotivo è inammissibile; osserva il Collegio come , al di là dell’ (eventuale) inversione degli oneri probatori imposti alle parti del giudizio in cui sarebbe incorso il giudicedi primo grado, la corte d’appello abbia in ogni caso attestato come,sulla base degli elementi presuntivi dallo stesso valorizzati, l’at- torenon avesse comunque offerto una prova adeguata e soddisfacente dei presupposti indispensabili ai fini del riconoscimento dell’illecito ascrittoalla controparte , con la conseguente irrilevan za del l’eventuale censuraconcernente la pretesa violazione dell’art . 2697 c.c. ; quantoall’asserita violazione dell’ art. 115 c.p.c., varrà rimarcare comela censura illustrata dal ricorrente non contenga alcuna denuncia delrelativo paradigma normativo, essendosi il Cantatore limitato a de- nunciareunicamente una pretesa erronea valutazione di risultanze pro- batorie; sulpunto, varrà sottolineare il principio fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa corte di legittimità, ai sensi del quale per dedurre la violazionedel paradigma dell'art. 115 c.p.c. è necessario denunciare cheil giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedottedalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la pre- scrizionedella norma, il che significa che per realizzare la violazione deveavere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui Adunanzadel27 novembre 2023 - R.G. n. 26866/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri allanorma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicen- dolaimplicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalleparti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui glisia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo proba- torio(fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilitàdi ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza cheil giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, es- sendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., che nona caso è rubricato alla "valutazione delle prove" (cfr. Sez. U, Sen- tenzan. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26769del 23/10/2018, Rv. 650892 - 01); allostesso modo, è appena il caso di evidenziare come la doglianza concernente la pretesa violazione dell'art. 116 c.p.c. sia ammissibile soloove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazionenormativa - secondo il suo ‘ prudente apprezzamento ’ , pre- tendendodi attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, adesempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia sog- gettaad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valu- tarela stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deducache il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamentodella prova, la censura è ammissibile, ai sensi del no- vellatoart. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cuiesso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motiva- zione(Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 - 02); nellaspecie, il ricorrente, lungi dal denunciare il mancato rispetto, daparte del giudice a quo , del principio del libero apprezzamento delle Adunanzadel27 novembre 2023 - R.G. n. 26866/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri prove (ovvero del vincolo di apprezzamento imposto da una fonte di provalegale), - ovvero lungi dall’evidenziare l’omesso esame, da parte delgiudice a quo , di uno specifico fatto decisivo idoneo a disarticolare, intermini determinanti, l’esito della scelta decisoria adottata o un vizio costituzionalmenterilevante della motivazione (entro lo schema di cui all’art.360 n. 5 c.p.c.) – si è limitato a denunciare un (pretesa) cattivo esercizio,da parte della corte territoriale, del potere di apprezzamento delfatto sulla base delle prove selezionate, spingendosi a prospettare unadiversa lettura nel merito dei fatti di causa, in coerenza ai tratti di un’operazione critica del tutto inammissibile in questa sede di legitti- mità; conil quarto motivo, il ricorrente si duole della nullità della sen- tenzaimpugnata (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla domanda di ammissione dei capitolidi prova richiesti dallo stesso ricorrente, nella specie destinati a fornire la dimostrazione della piena consapevolezza della Sestan di cooperare al disegno fraudolento della [OSCURATO:PERSONA], nella specieamministrata dal padre della convenuta; ilmotivo è inammissibile; osservail C ollegio come , attraverso la proposizione della censura inesame, il ricorrente si sia unicamente limitato a prospettare una ri- letturadei fatti di causa attraverso il prisma del giudizio di ammissione deimezzi di prova ; e tanto, secondo un’impostazione critica non con- sentitain questa sede di legittimità , dovendo ritenersi che il discorso motivazionalecomplessivamente elaborato dal giudice a quo sia valso a giustificare ampiamente l’implicito giudizio di irrilevanza degli stru- mentiistruttori proposti dall’odierno istante; sottoaltro profilo, il ricorrente risulta essersi totalmente sottratto al dovere di esporre i profili argomentativi eventualmente suscettibili Adunanzadel27 novembre 2023 - R.G. n. 26866/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri disostenere o di dimostrare l’eventuale carattere decisivo delle circo- stanze di fatto che l’eventuale positivo esperimento de i propri mezz i istruttori avrebbe offerto alla valutazione del giudice , anche secondo taleprospettiva esibendosi i termini dell’inammissibilità della censura inesame; conil quinto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente applicatola norma dell’art. 2043 c.c., escludendo la possibilità di rav- visareuna responsabilità risarcitoria della Sestan anche sulla base del solocoefficiente soggettivo della colpa (al di là della relativa configu- rabilitàa titolo di dolo) in relazione allo specifico fatto dannoso dedotto ingiudizio; ilmotivo è infondato; osserva il Collegio come, diversamente da quanto sostenuto dall’odierno ricorrente, lo specifico profilo di illiceità da quest’ultimo ipotizzatoin capo al la condotta concretamente a scritta alla Sestan, in tanto è suscettibile di acquistare una sua dimensione rilevant e sul pianodella responsabilità risarcitoria, in quanto risulti in concreto ap- prezzabile l’effettiva e comprovata partecipazione soggettiva della (pretesa) danneggiante al disegno fraudolento della società debitrice principale; in breve, in assenza di un coefficiente soggettivo doloso (ossiasostenuto dalla cosciente e volontaria partecipazione della pro- tagonista al disegno fraudolento altrui), l’eventuale dimostrazione di un mero coefficiente soggettivo colposo non varrebbe superare il ca- ratteredirimente del valore causale assorbente ed esclusivo della con- dotta(in ipotesi) fraudolenta del solo debitore principale ; datanto deriva il profilo di infondatezza della doglianza in esame, avendoil ricorrente illegittimamente inteso estendere oltre i limiti del doloi termini di rilevanza dell’illecito dedotto in giudizio, pretendendo Adunanzadel27 novembre 2023 - R.G. n. 26866/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri indebitamentedi prospettare il coinvolgimento del coefficiente sogget- tivodella colpa in ipotesi ravvisabile in capo alla controparte; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso; lespese seguono la soccombenza e si liquidano come da disposi- tivo; sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ver- samento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con- tributounificato pari a quello , ove dovuto , per il ricorso, a norma del comma1-bis dello stesso articolo 13; P.Q. M. Rigettail ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente,delle spese del presente giudizio di legittimità, liqui- datein complessivi euro 7.200,00, oltre alle spese forfettarie nella mi- sura del 15%, agli esborsi liquidati
Sentenza Cassazione n. 36109/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris