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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24959/2023

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5453/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ) , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo pec –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 Oggetto: tributi N.5453/22 R.G.

Est.

F. D’Aquino -controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 3816/16/21, depositata in data 2 agosto 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società contribuenteASKANEWS S.p.A. (già [OSCURATO:SOCIETA]. , già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), cessionaria di un credito IVA, ha impugnato un silenzio rifiuto di rimborso del credito.

Il credito IVA derivava dall’emissione della fattura di vendita nel 1994 della testata giornalistica “[OSCURATO:PERSONA]” (già oggetto di una precedente cessione di azienda nel dicembre 1993 per il medesimo corrispettivo).

La società acquirente aveva, poi, chiesto il rimborso dell’IVA versata in rivalsa qualificandola come imposta relativa all’acquisto di bene ammortizzabile ex art. 30, terzo comma, lett. c) d.P.R. 26 ottobre 1973, n. 633.

Il credito era stato oggetto di disconoscimento da parte dell’Ufficio, in quanto l’operazione di cessione sottostante era stata ritenuta inesistente, inefficaceo, comunque, non perfezionatasi, stante anche (come risulta dalla sentenza impugnata) il mancato versamento del residuo prezzo ; successivamente, il credito IVA era stato oggetto di cessione in favore dell’attuale contribuente. 2.La CTP di Roma ha rigettato il ricorso, con sentenza confermata dalla CTR del Lazio.

Gravata di ricorso per cassazione, con sentenza n. 24920/2013 (Cass., Sez.

V, 6 novembre 2013, n. 24920) la decisione di appello è stata cassata con rinvio, al fine di verificare sevi fosse un quadro indiziario dimostrativo della reale intenzione delle parti di non realizzare la operazione di compravendita in termini di simulazione assoluta.

3. La sentenza del giudice del rinvioha, poi, accolto l’appello della società, ritenendo che l’inadempimento del contratto non avrebbe N.5453/22 R.G.

Est.

F. D’Aquino avuto incidenza sulla validità del contratto.

La sentenza del giudice del rinvio veniva nuovamente cassata da questa Corte (Cass., Sez.

V, 17 marzo 2020, n. 7339) , accertandosi che fosse « mancata ogni valutazione in ordine alla valenza di tutti gli elementi indiziari a disposizione finalizzati all'accertamento della concreta volontà delle parti di realizzare effettivamente l'operazione negoziale di cessione del contratto»,statuendosi di procedere nuov amente « a una valutazione complessiva di tutti gli elementi indiziari a disposizione al fine di accertare la concreta volontà delle parti di procedere alla cessione del contratto».

4. La CTR del Lazio, adita nuovamente in sede di rinvio, con sentenza in data 2 agosto 2021 ha rigettato l’appello della società contribuente, ritenendo che gli elementi indiziari addotti dall’Ufficio inducessero la presunzione di simulazione assoluta della cessione della testata.

Al riguardo, il giudice di appello ha valorizzato la mancata annotazione del mutamento della titolarità della testata nel Registro della Stampa, l’anomalia costituita dal mancato pagamento integrale del prezzoe del versamento di parte del prezzo per Lit. 320.500.000 prima della stipula del contrattoquietanzate nel contratto, la mancata richiesta di risoluzione del contratto, i rapporti tra i soci e gli organi di gestione delle parti del contratto e del cessionario del credito , la cessazione dell’attività giornalistica, nonché il fatto che il credito IVA fosse stato ceduto quando già oggetto di PVC, in cui era stata contestata l’effettività dell’operazione sottostante.

Da tali elementi il giudice del rinvio ha tratto la conclusione che il contratto di cessione avesse ad oggetto un credito fittizio.

5. Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a due motivi; resiste con controricorso l’Ufficio. [OSCURATO:PERSONA] N.5453/22 R.G.

Est.

F. D’Aquino

1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione dell’art. 384 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che l’operazione sottostante di cessione della testata fosse fittizia.

Osserva parte ricorrente come l’Amministrazione finanziaria non abbia contestato la simulazione assoluta dell’operazione sottostante, laddove oggetto del giudizio era stato il perfezionamento, la validità e l’efficacia traslativa del contratto.

2. Con il secondo motivo si deduce, in via gradata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha valorizzato elementi privi di pregnanza presunti va, facendo cattivo uso delgiudizio di inferenza di cui all’art. 2729 cod. civ.

Contesta, in particolare, la pregnanza dei singoli elementi indiziari valorizzati dal giudice del rinvio e deduce l’effettività dell’operazione economica sottostante.

3. Il primo motivo è infondato.

Risulta accertato dalla prima sentenza rescindente di questa Corte– sulla base della constatazione che nell’originario PVC del 9 aprile 1997 fossero promiscuamente utilizzate le categorie della simulazione assoluta per oggettiva inesistenza dell’operazione sottostante e della risoluzione – che « il Giudice del rinvio in applicazione dei principi di diritto richiamati verifichi se, alla stregua degli atti negoziali e dei documenti che risultino ritualmente acquisiti al giudizio, le vicende attinenti alla esecuzione del contratto di compravendita unitamente considerate alle modalità attuative della "cessione di contratto" denotino o meno un complesso indiziario dotato dei requisiti previsti dall'art. 2729 c.c. dimostrativo della reale intenzione delle parti di non realizzare la operazione di compravendita (simulazione assoluta) e quindi una cessione di tale contratto oggettivamente inesistente, in tal caso N.5453/22 R.G.

Est.

F. D’Aquino soltanto potendo ritenersi legittimo il diniego al rimborso del credito d'imposta opposto dalla Agenzia fiscale resistente» (Cass., n. 24920/2013, cit.).

L’accertamento della simulazione assoluta dell’operazione a fondamento dell’oggettiva inesistenza dell’operazione sottostante oggetto di PVC (come richiamato dal controricorrente a pag. 6 del controricorso) è stato proprio l’accertamento demandato al giudice rescissorio da questa Corte sulla base dell’ulterioreprincipio di diritto enunciatodalla seconda sentenza rescindente di questa Corte.

Sotto questo profilo, il giudice del rinvio si è attenutoa tale principio id diritto, consistente nella «valutazione in ordine alla valenza di tutti gli elementi indiziari a disposizione finalizzati all'accertamento della concreta volontà delle parti di realizzare effettivamente l'operazione negoziale di cessione del contratto(…) al fine di accertare la concreta volontà delle parti di procedere alla cessione del contratto».

4. Il secondo motivo è inammissibile, conformemente all’eccezione formulata dal controricorrente, in quanto volto a una revisione del ragionamento decisorio attuato dal giudice del meritoin relazione alla oggettiva inesistenza dell’operazione sottostante, previa rivalutazione del coacervo degli elementi indiziari (mancata annotazione del mutamento della titolarità della testata nel Registro della Stampa, mancato versamento integrale del prezzo , versamento dell’acconto prezzo prima del contratto, peraltrosenza indicazione degli strumenti di pagamento, mancata richiesta di risoluzione del contrattoin caso di mancato pagamento del saldo prezzo, rapporti tra soci e organi di gestione delle parti del contratto e del cessionario del credito, cessazione dell’attività giornalistica, cessione del credito IVA nel momento in cui dell’operazione sottostante, oggetto di PVC , era già stata contestata l’effettività),già valorizzati dal giudice del rinvio al fine di ritenere inesistente l’operazione sottostante.

N.5453/22 R.G.

Est.

F. D’Aquino

5. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso ; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 5.600,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5453/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ) , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo pec –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 Oggetto: tributi N.5453/22 R.G. Est. F. D’Aquino -controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 3816/16/21, depositata in data 2 agosto 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società contribuenteASKANEWS S.p.A. (già [OSCURATO:SOCIETA]. , già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), cessionaria di un credito IVA, ha impugnato un silenzio rifiuto di rimborso del credito. Il credito IVA derivava dall’emissione della fattura di vendita nel 1994 della testata giornalistica “[OSCURATO:PERSONA]” (già oggetto di una precedente cessione di azienda nel dicembre 1993 per il medesimo corrispettivo). La società acquirente aveva, poi, chiesto il rimborso dell’IVA versata in rivalsa qualificandola come imposta relativa all’acquisto di bene ammortizzabile ex art. 30, terzo comma, lett. c) d.P.R. 26 ottobre 1973, n. 633. Il credito era stato oggetto di disconoscimento da parte dell’Ufficio, in quanto l’operazione di cessione sottostante era stata ritenuta inesistente, inefficaceo, comunque, non perfezionatasi, stante anche (come risulta dalla sentenza impugnata) il mancato versamento del residuo prezzo ; successivamente, il credito IVA era stato oggetto di cessione in favore dell’attuale contribuente. 2.La CTP di Roma ha rigettato il ricorso, con sentenza confermata dalla CTR del Lazio. Gravata di ricorso per cassazione, con sentenza n. 24920/2013 (Cass., Sez. V, 6 novembre 2013, n. 24920) la decisione di appello è stata cassata con rinvio, al fine di verificare sevi fosse un quadro indiziario dimostrativo della reale intenzione delle parti di non realizzare la operazione di compravendita in termini di simulazione assoluta. 3. La sentenza del giudice del rinvioha, poi, accolto l’appello della società, ritenendo che l’inadempimento del contratto non avrebbe N.5453/22 R.G. Est. F. D’Aquino avuto incidenza sulla validità del contratto. La sentenza del giudice del rinvio veniva nuovamente cassata da questa Corte (Cass., Sez. V, 17 marzo 2020, n. 7339) , accertandosi che fosse « mancata ogni valutazione in ordine alla valenza di tutti gli elementi indiziari a disposizione finalizzati all'accertamento della concreta volontà delle parti di realizzare effettivamente l'operazione negoziale di cessione del contratto»,statuendosi di procedere nuov amente « a una valutazione complessiva di tutti gli elementi indiziari a disposizione al fine di accertare la concreta volontà delle parti di procedere alla cessione del contratto». 4. La CTR del Lazio, adita nuovamente in sede di rinvio, con sentenza in data 2 agosto 2021 ha rigettato l’appello della società contribuente, ritenendo che gli elementi indiziari addotti dall’Ufficio inducessero la presunzione di simulazione assoluta della cessione della testata. Al riguardo, il giudice di appello ha valorizzato la mancata annotazione del mutamento della titolarità della testata nel Registro della Stampa, l’anomalia costituita dal mancato pagamento integrale del prezzoe del versamento di parte del prezzo per Lit. 320.500.000 prima della stipula del contrattoquietanzate nel contratto, la mancata richiesta di risoluzione del contratto, i rapporti tra i soci e gli organi di gestione delle parti del contratto e del cessionario del credito , la cessazione dell’attività giornalistica, nonché il fatto che il credito IVA fosse stato ceduto quando già oggetto di PVC, in cui era stata contestata l’effettività dell’operazione sottostante. Da tali elementi il giudice del rinvio ha tratto la conclusione che il contratto di cessione avesse ad oggetto un credito fittizio. 5. Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a due motivi; resiste con controricorso l’Ufficio. [OSCURATO:PERSONA] N.5453/22 R.G. Est. F. D’Aquino 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione dell’art. 384 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che l’operazione sottostante di cessione della testata fosse fittizia. Osserva parte ricorrente come l’Amministrazione finanziaria non abbia contestato la simulazione assoluta dell’operazione sottostante, laddove oggetto del giudizio era stato il perfezionamento, la validità e l’efficacia traslativa del contratto. 2. Con il secondo motivo si deduce, in via gradata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha valorizzato elementi privi di pregnanza presunti va, facendo cattivo uso delgiudizio di inferenza di cui all’art. 2729 cod. civ. Contesta, in particolare, la pregnanza dei singoli elementi indiziari valorizzati dal giudice del rinvio e deduce l’effettività dell’operazione economica sottostante. 3. Il primo motivo è infondato. Risulta accertato dalla prima sentenza rescindente di questa Corte– sulla base della constatazione che nell’originario PVC del 9 aprile 1997 fossero promiscuamente utilizzate le categorie della simulazione assoluta per oggettiva inesistenza dell’operazione sottostante e della risoluzione – che « il Giudice del rinvio in applicazione dei principi di diritto richiamati verifichi se, alla stregua degli atti negoziali e dei documenti che risultino ritualmente acquisiti al giudizio, le vicende attinenti alla esecuzione del contratto di compravendita unitamente considerate alle modalità attuative della "cessione di contratto" denotino o meno un complesso indiziario dotato dei requisiti previsti dall'art. 2729 c.c. dimostrativo della reale intenzione delle parti di non realizzare la operazione di compravendita (simulazione assoluta) e quindi una cessione di tale contratto oggettivamente inesistente, in tal caso N.5453/22 R.G. Est. F. D’Aquino soltanto potendo ritenersi legittimo il diniego al rimborso del credito d'imposta opposto dalla Agenzia fiscale resistente» (Cass., n. 24920/2013, cit.). L’accertamento della simulazione assoluta dell’operazione a fondamento dell’oggettiva inesistenza dell’operazione sottostante oggetto di PVC (come richiamato dal controricorrente a pag. 6 del controricorso) è stato proprio l’accertamento demandato al giudice rescissorio da questa Corte sulla base dell’ulterioreprincipio di diritto enunciatodalla seconda sentenza rescindente di questa Corte. Sotto questo profilo, il giudice del rinvio si è attenutoa tale principio id diritto, consistente nella «valutazione in ordine alla valenza di tutti gli elementi indiziari a disposizione finalizzati all'accertamento della concreta volontà delle parti di realizzare effettivamente l'operazione negoziale di cessione del contratto(…) al fine di accertare la concreta volontà delle parti di procedere alla cessione del contratto». 4. Il secondo motivo è inammissibile, conformemente all’eccezione formulata dal controricorrente, in quanto volto a una revisione del ragionamento decisorio attuato dal giudice del meritoin relazione alla oggettiva inesistenza dell’operazione sottostante, previa rivalutazione del coacervo degli elementi indiziari (mancata annotazione del mutamento della titolarità della testata nel Registro della Stampa, mancato versamento integrale del prezzo , versamento dell’acconto prezzo prima del contratto, peraltrosenza indicazione degli strumenti di pagamento, mancata richiesta di risoluzione del contrattoin caso di mancato pagamento del saldo prezzo, rapporti tra soci e organi di gestione delle parti del contratto e del cessionario del credito, cessazione dell’attività giornalistica, cessione del credito IVA nel momento in cui dell’operazione sottostante, oggetto di PVC , era già stata contestata l’effettività),già valorizzati dal giudice del rinvio al fine di ritenere inesistente l’operazione sottostante. N.5453/22 R.G. Est. F. D’Aquino 5. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso ; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 5.600,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell
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