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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 36333/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in preambolo la Corte di appello di Napoli ha confermato quella resa il 7 aprile 2020 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in esito a giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] (capo 1) e dei connessi reati d'illecita detenzione e porto di più armi (capo 2), incendio (capo 3) e ricettazione (capo 4) dell'autovettura utilizzata per la commissione del primo reato, fatti accertati il 4 dicembre 2018.

Applicata la disciplina della continuazione dei reati e la diminuente per il rito, il primo giudice aveva condannato l'imputato alla pena di dodici anni di reclusione, con le pene accessorie dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e dell'interdizione legale per il periodo di esecuzione della pena.

Le acquisizioni probatorie - costituite dalle conversazioni ambientali captate nell'autovettura del correo, [OSCURATO:PERSONA], dal contenuto dell'annotazione di servizio in data 5 dicembre 2018 redatta dall'assistente [OSCURATO:PERSONA] in forza alla Questura di Napoli, presente ai fatti sebbene fuori dal servizio, dalla chiamata in reità di [OSCURATO:PERSONA] e dalle risultanze dell'ulteriore attività investigativa - hanno condotto i giudici di merito ad una conforme ricostruzione dell'agguato avvenuto in Napoli il 4 dicembre 2018.

Il fatto è avvenuto nei pressi di un autolavaggio. [OSCURATO:PERSONA] ha subito l'aggressione armata di almeno quattro persone (tra queste, il ricorrente), le quali - giunte a bordo di due diverse autovetture (una Lancia Y e la [OSCURATO:PERSONA] indicate in imputazione) - hanno esploso all'indirizzo della vittima plurimi colpi di arma da fuoco, cagionandole gravi lesioni personali, giudicate guaribili in 120 giorni.

L'insieme degli elementi valutati ha condotto i giudici di merito alla conforme conclusione che, oltre al reato in materia di armi, all'incendio e alla ricettazione, era stata acquisita la piena prova anche del tentativo di omicidio, sia in punto di elemento oggettivo, con riferimento all'idoneità e all'univocità degli atti, sia in punto di elemento soggettivo, individuato nel dolo diretto di uccisione della vittima.

Il proposito criminoso è stato individuato come insorto nel solco di precedenti contrasti tra gruppi criminali rivali quello di [OSCURATO:PERSONA] e quello di [OSCURATO:PERSONA] e, segnatamente (p. 4 e 12 della sentenza primo grado), legato all'esplosione - avvenuta il giorno precedente da parte di ignoti - di diversi colpi di arma da fuoco in danno di [OSCURATO:PERSONA], padre di [OSCURATO:PERSONA], al cui contesto criminale apparteneva anche la vittima [OSCURATO:PERSONA].

Sulla scorta del tenore delle conversazioni intercettate è stato accertato che l'agguato aveva finalità mortali e, una volta deliberato, la sua esecuzione era stata preceduta da un'accurata predisposizione di uomini e mezzi, nonché da un sopralluogo cui aveva partecipato anche il ricorrente.

È stata, per tale via, giudicata non credibile la versione alternativa prospettata dall'imputato secondo la quale si sarebbe al più trattato di una «spedizione punitiva avulsa da un concreto animus necandi», finalizzata esclusivamente a spaventare la vittima mediante gambizzazione.2.

Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, il quale ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti sei motivi.

2.1. Con il primo, articolato motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 56 e 575 cod. pen., in ordine alla qualificazione del fatto come tentato omicidio.

Sostiene la difesa che i giudici di merito hanno trascurato decisivi elementi del fatto che, ove adeguatamente apprezzati, avrebbero condotto a ritenere ravvisabile il diverso reato di lesioni personali volontarie aggravate.

Sul punto lamenta l'omessa applicazione del principio di diritto secondo cui la valutazione della sussistenza del delitto tentato deve avvenire ex ante attraverso il giudizio sull'idoneità e univocità degli atti e sull'evenienza del dolo.

Con riguardo alla ricostruzione del fatto, lamenta una valutazione illogica delle prove e, segnatamente, degli esiti della consulenza balistica.

In essa si apprende che la vittima fu attinta da soli tre colpi alla gamba e che quello alla mandibola fu un colpo di rimbalzo, chiara indicazione - anche per la zona non vitale del corpo attinta e per la direzione verso il basso dei colpi esplosi - - dell'assenza di volontà di uccidere, potendosi ravvisare solo quella di intimidire il Fonzo, come già rilevato nei motivi di appello, cui non è stata data alcuna risposta.

La Corte di merito avrebbe apoditticamente escluso detta alternativa ricostruzione, invece riscontrata dalle dichiarazioni rese dal Migliozzi e dal contenuto di una telefonata giunta all'utenza del locale Commissariato nella quale un ignoto interlocutore riferiva di essere a conoscenza che il motivo dell'agguato era un litigio avvenuto qualche giorno prima tra due soggetti, uno dei quali era tale Iodice, proprietario dell'autolavaggio dove si erano verificati i fatti.

Con motivazione illogica e contraddittoria, sarebbe infine giunta ad affermare che l'imputato aveva sparato con intento omicidiario.

2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 577, primo comma, n. 3. cod. pen, con riferimento alla premeditazione.

Le conversazioni intercettate nell'autovettura del complice Garzia, poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità, consentono di indicare nelle ore 12.52 del 4 dicembre 2018 il momento in cui fu impartito l'ordine tra i partecipi del gruppo di fuoco di convergere presso l'autolavaggio.

Conseguentemente, in ossequio agli insegnamenti del giudice di legittimità che impongono l'esistenza di un apprezzabile lasso temporale tra l'ideazione e l'esecuzione del delitto, le tre ore intercorse costituiscono lasso temporale insufficiente a integrare l'aggravante in parola.2.3.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 521 cod. proc. pen.

I giudici di merito hanno condannato il ricorrente per avere fatto parte del gruppo di fuoco, laddove invece è pacificamente emerso che egli svolse il mero ruolo di "palo" ovvero di persona incaricata del recupero degli esecutori materiali, per essere stato riconosciuto dai militari dell'Arma come il soggetto che si trovava alla guida dell'autovettura Lancia Y nei pressi del luogo dell'agguato.

Tale irrituale modifica dell'imputazione, avvenuta in spregio all'art. 423 cod. proc. pen. oltre che ai principi espressi dalla Corte EDU nella sentenza Drassich contro Italia, ha determinato la violazione del diritto al contraddittorio e della difesa e, dunque, una nullità che si riverberata sulla condanna.

2.4. Con il quarto motivo deduce violazione dell'art. 116 cod. pen.

L'accertato ruolo marginale - come detto, di "palo" ovvero "di appoggio" agli esecutori materiali - nonché la circostanza che il reale bersaglio dell'aggressione armata fosse [OSCURATO:PERSONA], consentono di ritenere in capo al ricorrente l'ipotesi del concorso anomalo: Scognamiglio non ha aderito alla volontà di realizzare il diverso evento dell'esplosione dei colpi all'indirizzo del Fonzo, evento di cui non aveva conoscenza, siccome frutto di risoluzione personale ed estemporanea degli esecutori materiali.

2.5. Con il quinto motivo deduce la mancata assunzione di una prova decisiva.

La Corte territoriale ha ignorato la richiesta di rinnovazione dibattimentale costituita dall'acquisizione del verbale stenotipico della deposizione resa nel giudizio ordinario di cui il presente giudizio costituisce stralcio, dall'appuntato scelto [OSCURATO:PERSONA], ossia colui che effettuò il riconoscimento dello Scognamiglio nei pressi del cimitero di Afragola.

Si tratta di prova certamente determinante per un diverso e più favorevole esito del processo per il ricorrente, sol che si consideri che detto luogo (diversamente da quello di Casoria) dista diversi chilometri dal luogo teatro dei fatti e che, conseguentemente, sarebbe per tale via sconfessato ogni suo coinvolgimento nei fatti oggetto di giudizio.

2.6. Con il sesto motivo lamenta violazione dell'art. 62-bis cod. pen.

La Corte d'appello, avuto riguardo alla funzione delle circostanze attenuanti generiche di adeguamento del trattamento sanzionatorio al fatto commesso in concreto, avrebbe dovuto concedere detto beneficio in misura quantomeno equivalente rispetto alle aggravanti ritenute.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, mediante requisitoria scritta, ha concluso prospettando la complessiva infondatezza dell'impugnazione, della quale ha chiesto il rigetto.

4. La difesa ha depositato memoria di replica con la quale ha ribadito gli argomenti posti a fondamento di ciascuno dei motivi di ricorso e, con specifico riferimento a quello concernente la mancata acquisizione di prova decisiva, ha allegato il verbale dell'udienza in data 21 febbraio 2020 del processo celebrato con rito ordinario, nei confronti dei correi, in occasione della quale è stata assunta la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità, per l'evidente incursione nella valutazione di merito che l'atto d'impugnazione richiede alla corte di legittimità e per il carattere reiterativo delle prospettazioni con esso avanzate.

Non è superfluo, al riguardo, premettere che devono ritenersi non consentite le doglianze volte a riformulare questioni già esposte, vagliate e disattese sulla scorta di congrua motivazione nel giudizio di merito, orientate a sollecitare una valutazione alternativa delle fonti di prova e una rivisitazione meramente fattuale, improponibile e preclusa in sede di legittimità.

In molte parti - come si dirà appresso - il ricorso è volto a ottenere un non consentito sindacato sulla congruità di scelte valutative del compendio storico-fattuale, adeguatamente motivate e giustificate da entrambi i giudici di merito.

2. Il primo motivo, relativo al difetto di prova del dolo omicidiario e alla derubricazione del delitto di tentato omicidio in quello di lesioni personali volontarie aggravate, è generico oltre che manifestamente infondato.

La Corte distrettuale, in linea con le valutazioni già espresse dal Tribunale, ha desunto gli elementi costitutivi del più grave reato da elementi fattuali, oggettivamente riscontrati e dotati di pregante valenza dimostrativa, apprezzandoli nell'ambito di un percorso motivazionale privo delle denunziate incongruenze logiche e ancorato ai principi di diritto ripetutamente espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di tentato omicidio.

In particolare, l'animus necandi è stato accertato assegnando valore determinante all'idoneità dell'azione, «apprezzata in concreto, con una prognosi formulata ex post ma con riferimento alla situazione che si presentava ex ante all'imputato, al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso» (Cass. Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012).

In quest'ottica, la Corte territoriale ha valorizzato la micidialità del mezzo utilizzato (più armi comuni da sparo), il numero di colpi esplosi (sei o sette, certamente superiore a quello dei colpi che attinsero la vittima, come riferito nella relazione di servizio dall'assistente Gifuni), infine i distretti corporei, sede di organi vitali (il cranio), interessati dal ferimento.

Quanto alla circostanza che il colpo alla testa è stato ritenuto un colpo "di rimbalzo", immotivatamente enfatizzata dalla difesa per inferirne l'assenza di dolo di uccidere, la tesi non si confronta con la motivazione spesa dal giudice di primo grado (p. 18 della sentenza) che ne ha spiegato l'irrilevanza alla luce del complessivo compendio di prova oltre che del contenuto inequivoco dell'intercettazione ambientale n. 324, nel corso della quale il coimputato [OSCURATO:PERSONA], riferendo al fratello Vincenzo in ordine alle modalità dell'azione di fuoco, definiva un «errore» compiuto da uno dei componenti il commando il fatto che vittima era stata colpita «solo di striscio», nonostante fossero stati esplosi diversi colpi.

Elementi tutti a ragione ritenuti significativi del fatto che i soggetti agenti - che, vale la pena di evidenziare, presero parte a un vero e proprio agguato - si erano certamente rappresentati come conseguenza certa o altamente probabile della condotta l'evento morte, facendone oggetto diretto della propria sfera volitiva.

3. Manifestamente infondato è anche il motivo con il quale si contesta la configurabilità dell'aggravante della premeditazione.

Diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, in cui si confonde il momento ideativo dell'omicidio con quello in cui è impartito l'ordine di eseguirlo, le sentenze di merito (rispettivamente a p. 19 quella di primo grado, a p. 12 quella di secondo) chiariscono che la deliberazione dell'agguato risale quanto meno al 1° dicembre 2018, allorquando - come emerge da una conversazione ambientale - nel corso di sopralluogo presso l'autolavaggio che costituirà il luogo teatro dei fatti, il ricorrente - nel colloquiare con Rosario e riferendosi al soggetto attenzionato - afferma che costui «deve schiattare in corpo», dolendosi del fatto di non avere a disposizione un'arma perché, diversamente, egli avrebbe agito in quello stesso momento («da qua, da qua subito lo prendevo»).

Sicché è corretta l'affermazione dei giudici di merito secondo i quali l'azione era stata deliberata, seguita dalla ricerca dell'occasione propizia, quindi l'esecuzione accompagnata da un'accurata predisposizione di uomini e mezzi, com'è peraltro reso evidente dalle ulteriori conversazioni intercettate il 4 dicembre in occasione delle quali gli interlocutori, ivi compreso il ricorrente, scambiano frasi inequivocabili sul possesso di più armi, sulla opportunità di utilizzare guanti e indumenti di cui disfarsi subito dopo l'azione, sulla congenialità dell'orario, sulla necessità di un "recupero" del commando successivamente all'esecuzione dell'agguato presso il cimitero di Afragola, infine sulla concertazione dell'incendio dell'autovettura con cui lo stesso sarà realizzato.

Si tratta di acquisizioni di sicuro valore sintomatico della sussistenza degli elementi costitutivi dell'apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica), e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica); e ciò tanto più nei riguardi del ricorrente, che partecipò all'originaria deliberazione volitiva.

4. Non sussiste il vizio di mancata correlazione tra accusa e sentenza.

In imputazione si è indicato il ruolo concorsuale di [OSCURATO:PERSONA] in quello di partecipe al primo sopralluogo e di "appoggio" durante la fase esecutiva, essendosi questi recato, con una propria autovettura, presso il luogo dell'agguato per agevolare il compito di quanti erano stati incaricati della materiale esecuzione.

Non è dubbio che la sentenza impugnata (p. 5) abbia riconosciuto la fondatezza di tale accusa e non - come sostenuto dal ricorrente - quella di esecutore materiale, ritenendo provata la sicura partecipazione di Scognamiglio al gruppo armato, ponendo in rilievo come tale definizione di «partecipe al gruppo armato» potesse attagliarsi anche a quella di colui che, pur non esplodendo materialmente colpi di arma da fuoco, abbia svolto il ruolo di palo ovvero di appoggio agli esecutori materiali.

5. Generico oltre che interamente versato in fatto, il motivo con il quale si censura l'irragionevolezza del mancato riconoscimento del concorso anomalo ovvero dell'aberratio delicti (cui la difesa sembra fare implicito riferimento nel gravame).

L'una e l'altra sono state correttamente escluse dai giudici di merito (p. 13 della sentenza di primo grado e p. 10 di quella di secondo grado) che hanno in primo luogo ben chiarito come nel caso oggetto di giudizio non vi fosse stato alcun errore nell'esecuzione dell'azione che, al contrario, veniva posta in essere esattamente come pianificata.Inoltre, hanno valorizzato il dato incontrovertibile che il ricorrente faceva parte di coloro che avevano programmato modalità e tempi dell'esecuzione dell'azione, sicché non vi era stata alcuna evoluzione non programmata dell'azione.

Infine la sentenza impugnata, con logici e adeguati argomenti, ha superato il motivo di appello, identicamente riprodotto nel ricorso per cassazione, secondo cui la vittima designata sarebbe stata non già [OSCURATO:PERSONA], bensì Iodice, a tal fine richiamando l'intercettazione n. 169 in cui il ricorrente, parlando con Garzia nei momenti immediatamente precedenti l'azione di fuoco, afferma «e a questi qua li togliamo di mezzo», così esplicitando come i destinatari dell'azione fossero più persone e, segnatamente, i componenti del gruppo avverso, legati a Iodice, ivi compreso Fonzo.

6. Manifestamente infondato è anche il quinto motivo, siccome dedotto in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi "decisiva", secondo la previsione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante» (Cass. Sez. 3, 9878 del 21/1/2020, R. Rv. 278670).

In ogni caso, la Corte territoriale ha chiarito le ragioni sottese al giudizio di non necessità della rinnovazione istruttoria per l'acquisizione del verbale stenotipico della deposizione resa all'udienza del 21 febbraio 2020 nel giudizio ordinario celebrato nei riguardi di alcuni coimputati, dall'appuntato scelto [OSCURATO:PERSONA], ossia colui che effettuò il riconoscimento dello Scognamiglio nei pressi del Cimitero nell'immediatezza dei fatti, trattandosi di circostanza già adeguatamente valutata dal Giudice per le indagini preliminari.

E, infatti, nella sentenza di primo grado (p. 6) si è correttamente valorizzato il fatto che, appena dieci minuti dopo l'agguato, militari del [OSCURATO:PERSONA] di Casoria, allertati dalla centrale operativa, si recavano presso il Cimitero di Afragola dove, alla via [OSCURATO:PERSONA], sorprendevano Scognamiglio, di cui riconoscevano il volto (con barba folta) e il maglione (giallo senape) indossato, alla guida di un'autovettura Lancia Y che, alla loro vista, accelerava l'andatura; dopo poco (p. 11) gli stessi militari scorgevano l'auto ferma all'angolo della via [OSCURATO:PERSONA].

Il dato è, quindi, stato posto in stretto collegamento (p. 9) con le conversazioni ambientali nella quali si faceva riferimento alla «benzina» per l'incendio dell'autovettura e al recupero del commando presso il cimitero di Afragola, confermate dall'effettivo ritrovamento dell'auto combusta proprio nei pressi di detto luogo.

Il complesso di ragioni giustificatrici dell'indicato diniego si profila adeguato e privo di crepe logiche, sicché la motivazione resa nella sentenza impugnata non si presta a censure.

Va da ultimo osservato che, nel quadro del generale principio di diritto in base a cui la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza di quella espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Cass. Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820), è da rimarcare che nel giudizio di appello avverso la sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato non condizionato, l'assunzione di nuove prove è possibile solo qualora queste non si riferiscano a circostanze di fatto anteriori al processo e conosciute dall'imputato, trattandosi altrimenti, di prove che avrebbero dovuto formare oggetto di una richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria da sottoporre al relativo vaglio di ammissibilità (Cass. Sez. 5, n. 33870 del 7/4/2017, Crescenzo, Rv. 270474; Sez. 2, n. 49324 del 25/10/2016 Monti, Rv. 268363).

In tale direzione, per la parte in cui il ricorrente ha fatto leva sul motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. deducendo la decisività della prova non acquisita, va ricordato che, nell'ambito del procedimento celebrato con rito abbreviato, la mera sollecitazione probatoria non è idonea a far sorgere in capo all'istante quel diritto alla prova, al cui esercizio ha rinunciato formulando la richiesta di rito alternativo non condizionato, con lo specifico effetto che il mancato accoglimento di tale richiesta non può costituire vizio censurabile ex art. 606, comma 1, lett. d) cit. (Cass. Sez. 5, n. 27985 del 5/2/2013, Rossi, Rv. 255566; Sez. 5, n. 5931 del 7/12/2005, dep. 2006, Capezzuto, Rv. 233845; Sez. 1 n. 3253 del 12/6/2018, dep. 2019, Benvenuti, Rv. 276395).

7. Il sesto e ultimo motivo di ricorso verte sulla congruità della motivazione adottata dai giudici di merito per escludere l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che l'imputato, si sostiene, avrebbe meritato in ragione della marginalità del ruolo svolto nella vicenda delittuosa.

Così facendo, il ricorrente invoca, a dispetto di quanto affermato, una diversa e più favorevole interpretazione di circostanze di fatto delle quali i giudici del merito hanno fornito una lettura estranea all'ipotizzato vizio di violazione di legge.Premesso che è pacifico, in giurisprudenza, che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Cass. Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va attestato che la Corte di appello ha indicato, alle p. 12 e 13 della motivazione della sentenza impugnata, gli elementi che ne precludono l'applicazione, riferendosi specificamente all'oggettiva gravità del fatto e alle negative informazioni che si traggono dal certificato del casellario giudiziale, nonostante la mancata contestazione della recidiva.

Si tratta di un iter argomentativo che si mantiene all'interno della fisiologica discrezionalità e che non soffre delle incoerenze segnalate dal ricorrente il quale, va ancora una volta ribadito, sollecita un intervento che il giudice di legittimità non può compiere al cospetto di una motivazione esente da vizi logici e che tiene debitamente conto delle acquisizioni processuali.

Al riguardo, pertinente si rivela, del resto, il richiamo al condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Cass. Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e «In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti» (Cass. Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826).

8. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso dev'essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in preambolo la Corte di appello di Napoli ha confermato quella resa il 7 aprile 2020 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in esito a giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] (capo 1) e dei connessi reati d'illecita detenzione e porto di più armi (capo 2), incendio (capo 3) e ricettazione (capo 4) dell'autovettura utilizzata per la commissione del primo reato, fatti accertati il 4 dicembre 2018. Applicata la disciplina della continuazione dei reati e la diminuente per il rito, il primo giudice aveva condannato l'imputato alla pena di dodici anni di reclusione, con le pene accessorie dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e dell'interdizione legale per il periodo di esecuzione della pena. Le acquisizioni probatorie - costituite dalle conversazioni ambientali captate nell'autovettura del correo, [OSCURATO:PERSONA], dal contenuto dell'annotazione di servizio in data 5 dicembre 2018 redatta dall'assistente [OSCURATO:PERSONA] in forza alla Questura di Napoli, presente ai fatti sebbene fuori dal servizio, dalla chiamata in reità di [OSCURATO:PERSONA] e dalle risultanze dell'ulteriore attività investigativa - hanno condotto i giudici di merito ad una conforme ricostruzione dell'agguato avvenuto in Napoli il 4 dicembre 2018. Il fatto è avvenuto nei pressi di un autolavaggio. [OSCURATO:PERSONA] ha subito l'aggressione armata di almeno quattro persone (tra queste, il ricorrente), le quali - giunte a bordo di due diverse autovetture (una Lancia Y e la [OSCURATO:PERSONA] indicate in imputazione) - hanno esploso all'indirizzo della vittima plurimi colpi di arma da fuoco, cagionandole gravi lesioni personali, giudicate guaribili in 120 giorni. L'insieme degli elementi valutati ha condotto i giudici di merito alla conforme conclusione che, oltre al reato in materia di armi, all'incendio e alla ricettazione, era stata acquisita la piena prova anche del tentativo di omicidio, sia in punto di elemento oggettivo, con riferimento all'idoneità e all'univocità degli atti, sia in punto di elemento soggettivo, individuato nel dolo diretto di uccisione della vittima. Il proposito criminoso è stato individuato come insorto nel solco di precedenti contrasti tra gruppi criminali rivali quello di [OSCURATO:PERSONA] e quello di [OSCURATO:PERSONA] e, segnatamente (p. 4 e 12 della sentenza primo grado), legato all'esplosione - avvenuta il giorno precedente da parte di ignoti - di diversi colpi di arma da fuoco in danno di [OSCURATO:PERSONA], padre di [OSCURATO:PERSONA], al cui contesto criminale apparteneva anche la vittima [OSCURATO:PERSONA]. Sulla scorta del tenore delle conversazioni intercettate è stato accertato che l'agguato aveva finalità mortali e, una volta deliberato, la sua esecuzione era stata preceduta da un'accurata predisposizione di uomini e mezzi, nonché da un sopralluogo cui aveva partecipato anche il ricorrente. È stata, per tale via, giudicata non credibile la versione alternativa prospettata dall'imputato secondo la quale si sarebbe al più trattato di una «spedizione punitiva avulsa da un concreto animus necandi», finalizzata esclusivamente a spaventare la vittima mediante gambizzazione.2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, il quale ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti sei motivi. 2.1. Con il primo, articolato motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 56 e 575 cod. pen., in ordine alla qualificazione del fatto come tentato omicidio. Sostiene la difesa che i giudici di merito hanno trascurato decisivi elementi del fatto che, ove adeguatamente apprezzati, avrebbero condotto a ritenere ravvisabile il diverso reato di lesioni personali volontarie aggravate. Sul punto lamenta l'omessa applicazione del principio di diritto secondo cui la valutazione della sussistenza del delitto tentato deve avvenire ex ante attraverso il giudizio sull'idoneità e univocità degli atti e sull'evenienza del dolo. Con riguardo alla ricostruzione del fatto, lamenta una valutazione illogica delle prove e, segnatamente, degli esiti della consulenza balistica. In essa si apprende che la vittima fu attinta da soli tre colpi alla gamba e che quello alla mandibola fu un colpo di rimbalzo, chiara indicazione - anche per la zona non vitale del corpo attinta e per la direzione verso il basso dei colpi esplosi - - dell'assenza di volontà di uccidere, potendosi ravvisare solo quella di intimidire il Fonzo, come già rilevato nei motivi di appello, cui non è stata data alcuna risposta. La Corte di merito avrebbe apoditticamente escluso detta alternativa ricostruzione, invece riscontrata dalle dichiarazioni rese dal Migliozzi e dal contenuto di una telefonata giunta all'utenza del locale Commissariato nella quale un ignoto interlocutore riferiva di essere a conoscenza che il motivo dell'agguato era un litigio avvenuto qualche giorno prima tra due soggetti, uno dei quali era tale Iodice, proprietario dell'autolavaggio dove si erano verificati i fatti. Con motivazione illogica e contraddittoria, sarebbe infine giunta ad affermare che l'imputato aveva sparato con intento omicidiario. 2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 577, primo comma, n. 3. cod. pen, con riferimento alla premeditazione. Le conversazioni intercettate nell'autovettura del complice Garzia, poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità, consentono di indicare nelle ore 12.52 del 4 dicembre 2018 il momento in cui fu impartito l'ordine tra i partecipi del gruppo di fuoco di convergere presso l'autolavaggio. Conseguentemente, in ossequio agli insegnamenti del giudice di legittimità che impongono l'esistenza di un apprezzabile lasso temporale tra l'ideazione e l'esecuzione del delitto, le tre ore intercorse costituiscono lasso temporale insufficiente a integrare l'aggravante in parola.2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. I giudici di merito hanno condannato il ricorrente per avere fatto parte del gruppo di fuoco, laddove invece è pacificamente emerso che egli svolse il mero ruolo di "palo" ovvero di persona incaricata del recupero degli esecutori materiali, per essere stato riconosciuto dai militari dell'Arma come il soggetto che si trovava alla guida dell'autovettura Lancia Y nei pressi del luogo dell'agguato. Tale irrituale modifica dell'imputazione, avvenuta in spregio all'art. 423 cod. proc. pen. oltre che ai principi espressi dalla Corte EDU nella sentenza Drassich contro Italia, ha determinato la violazione del diritto al contraddittorio e della difesa e, dunque, una nullità che si riverberata sulla condanna. 2.4. Con il quarto motivo deduce violazione dell'art. 116 cod. pen. L'accertato ruolo marginale - come detto, di "palo" ovvero "di appoggio" agli esecutori materiali - nonché la circostanza che il reale bersaglio dell'aggressione armata fosse [OSCURATO:PERSONA], consentono di ritenere in capo al ricorrente l'ipotesi del concorso anomalo: Scognamiglio non ha aderito alla volontà di realizzare il diverso evento dell'esplosione dei colpi all'indirizzo del Fonzo, evento di cui non aveva conoscenza, siccome frutto di risoluzione personale ed estemporanea degli esecutori materiali. 2.5. Con il quinto motivo deduce la mancata assunzione di una prova decisiva. La Corte territoriale ha ignorato la richiesta di rinnovazione dibattimentale costituita dall'acquisizione del verbale stenotipico della deposizione resa nel giudizio ordinario di cui il presente giudizio costituisce stralcio, dall'appuntato scelto [OSCURATO:PERSONA], ossia colui che effettuò il riconoscimento dello Scognamiglio nei pressi del cimitero di Afragola. Si tratta di prova certamente determinante per un diverso e più favorevole esito del processo per il ricorrente, sol che si consideri che detto luogo (diversamente da quello di Casoria) dista diversi chilometri dal luogo teatro dei fatti e che, conseguentemente, sarebbe per tale via sconfessato ogni suo coinvolgimento nei fatti oggetto di giudizio. 2.6. Con il sesto motivo lamenta violazione dell'art. 62-bis cod. pen. La Corte d'appello, avuto riguardo alla funzione delle circostanze attenuanti generiche di adeguamento del trattamento sanzionatorio al fatto commesso in concreto, avrebbe dovuto concedere detto beneficio in misura quantomeno equivalente rispetto alle aggravanti ritenute.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, mediante requisitoria scritta, ha concluso prospettando la complessiva infondatezza dell'impugnazione, della quale ha chiesto il rigetto. 4. La difesa ha depositato memoria di replica con la quale ha ribadito gli argomenti posti a fondamento di ciascuno dei motivi di ricorso e, con specifico riferimento a quello concernente la mancata acquisizione di prova decisiva, ha allegato il verbale dell'udienza in data 21 febbraio 2020 del processo celebrato con rito ordinario, nei confronti dei correi, in occasione della quale è stata assunta la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità, per l'evidente incursione nella valutazione di merito che l'atto d'impugnazione richiede alla corte di legittimità e per il carattere reiterativo delle prospettazioni con esso avanzate. Non è superfluo, al riguardo, premettere che devono ritenersi non consentite le doglianze volte a riformulare questioni già esposte, vagliate e disattese sulla scorta di congrua motivazione nel giudizio di merito, orientate a sollecitare una valutazione alternativa delle fonti di prova e una rivisitazione meramente fattuale, improponibile e preclusa in sede di legittimità. In molte parti - come si dirà appresso - il ricorso è volto a ottenere un non consentito sindacato sulla congruità di scelte valutative del compendio storico-fattuale, adeguatamente motivate e giustificate da entrambi i giudici di merito. 2. Il primo motivo, relativo al difetto di prova del dolo omicidiario e alla derubricazione del delitto di tentato omicidio in quello di lesioni personali volontarie aggravate, è generico oltre che manifestamente infondato. La Corte distrettuale, in linea con le valutazioni già espresse dal Tribunale, ha desunto gli elementi costitutivi del più grave reato da elementi fattuali, oggettivamente riscontrati e dotati di pregante valenza dimostrativa, apprezzandoli nell'ambito di un percorso motivazionale privo delle denunziate incongruenze logiche e ancorato ai principi di diritto ripetutamente espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di tentato omicidio. In particolare, l'animus necandi è stato accertato assegnando valore determinante all'idoneità dell'azione, «apprezzata in concreto, con una prognosi formulata ex post ma con riferimento alla situazione che si presentava ex ante all'imputato, al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso» (Cass. Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012). In quest'ottica, la Corte territoriale ha valorizzato la micidialità del mezzo utilizzato (più armi comuni da sparo), il numero di colpi esplosi (sei o sette, certamente superiore a quello dei colpi che attinsero la vittima, come riferito nella relazione di servizio dall'assistente Gifuni), infine i distretti corporei, sede di organi vitali (il cranio), interessati dal ferimento. Quanto alla circostanza che il colpo alla testa è stato ritenuto un colpo "di rimbalzo", immotivatamente enfatizzata dalla difesa per inferirne l'assenza di dolo di uccidere, la tesi non si confronta con la motivazione spesa dal giudice di primo grado (p. 18 della sentenza) che ne ha spiegato l'irrilevanza alla luce del complessivo compendio di prova oltre che del contenuto inequivoco dell'intercettazione ambientale n. 324, nel corso della quale il coimputato [OSCURATO:PERSONA], riferendo al fratello Vincenzo in ordine alle modalità dell'azione di fuoco, definiva un «errore» compiuto da uno dei componenti il commando il fatto che vittima era stata colpita «solo di striscio», nonostante fossero stati esplosi diversi colpi. Elementi tutti a ragione ritenuti significativi del fatto che i soggetti agenti - che, vale la pena di evidenziare, presero parte a un vero e proprio agguato - si erano certamente rappresentati come conseguenza certa o altamente probabile della condotta l'evento morte, facendone oggetto diretto della propria sfera volitiva. 3. Manifestamente infondato è anche il motivo con il quale si contesta la configurabilità dell'aggravante della premeditazione. Diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, in cui si confonde il momento ideativo dell'omicidio con quello in cui è impartito l'ordine di eseguirlo, le sentenze di merito (rispettivamente a p. 19 quella di primo grado, a p. 12 quella di secondo) chiariscono che la deliberazione dell'agguato risale quanto meno al 1° dicembre 2018, allorquando - come emerge da una conversazione ambientale - nel corso di sopralluogo presso l'autolavaggio che costituirà il luogo teatro dei fatti, il ricorrente - nel colloquiare con Rosario e riferendosi al soggetto attenzionato - afferma che costui «deve schiattare in corpo», dolendosi del fatto di non avere a disposizione un'arma perché, diversamente, egli avrebbe agito in quello stesso momento («da qua, da qua subito lo prendevo»). Sicché è corretta l'affermazione dei giudici di merito secondo i quali l'azione era stata deliberata, seguita dalla ricerca dell'occasione propizia, quindi l'esecuzione accompagnata da un'accurata predisposizione di uomini e mezzi, com'è peraltro reso evidente dalle ulteriori conversazioni intercettate il 4 dicembre in occasione delle quali gli interlocutori, ivi compreso il ricorrente, scambiano frasi inequivocabili sul possesso di più armi, sulla opportunità di utilizzare guanti e indumenti di cui disfarsi subito dopo l'azione, sulla congenialità dell'orario, sulla necessità di un "recupero" del commando successivamente all'esecuzione dell'agguato presso il cimitero di Afragola, infine sulla concertazione dell'incendio dell'autovettura con cui lo stesso sarà realizzato. Si tratta di acquisizioni di sicuro valore sintomatico della sussistenza degli elementi costitutivi dell'apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica), e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica); e ciò tanto più nei riguardi del ricorrente, che partecipò all'originaria deliberazione volitiva. 4. Non sussiste il vizio di mancata correlazione tra accusa e sentenza. In imputazione si è indicato il ruolo concorsuale di [OSCURATO:PERSONA] in quello di partecipe al primo sopralluogo e di "appoggio" durante la fase esecutiva, essendosi questi recato, con una propria autovettura, presso il luogo dell'agguato per agevolare il compito di quanti erano stati incaricati della materiale esecuzione. Non è dubbio che la sentenza impugnata (p. 5) abbia riconosciuto la fondatezza di tale accusa e non - come sostenuto dal ricorrente - quella di esecutore materiale, ritenendo provata la sicura partecipazione di Scognamiglio al gruppo armato, ponendo in rilievo come tale definizione di «partecipe al gruppo armato» potesse attagliarsi anche a quella di colui che, pur non esplodendo materialmente colpi di arma da fuoco, abbia svolto il ruolo di palo ovvero di appoggio agli esecutori materiali. 5. Generico oltre che interamente versato in fatto, il motivo con il quale si censura l'irragionevolezza del mancato riconoscimento del concorso anomalo ovvero dell'aberratio delicti (cui la difesa sembra fare implicito riferimento nel gravame). L'una e l'altra sono state correttamente escluse dai giudici di merito (p. 13 della sentenza di primo grado e p. 10 di quella di secondo grado) che hanno in primo luogo ben chiarito come nel caso oggetto di giudizio non vi fosse stato alcun errore nell'esecuzione dell'azione che, al contrario, veniva posta in essere esattamente come pianificata.Inoltre, hanno valorizzato il dato incontrovertibile che il ricorrente faceva parte di coloro che avevano programmato modalità e tempi dell'esecuzione dell'azione, sicché non vi era stata alcuna evoluzione non programmata dell'azione. Infine la sentenza impugnata, con logici e adeguati argomenti, ha superato il motivo di appello, identicamente riprodotto nel ricorso per cassazione, secondo cui la vittima designata sarebbe stata non già [OSCURATO:PERSONA], bensì Iodice, a tal fine richiamando l'intercettazione n. 169 in cui il ricorrente, parlando con Garzia nei momenti immediatamente precedenti l'azione di fuoco, afferma «e a questi qua li togliamo di mezzo», così esplicitando come i destinatari dell'azione fossero più persone e, segnatamente, i componenti del gruppo avverso, legati a Iodice, ivi compreso Fonzo. 6. Manifestamente infondato è anche il quinto motivo, siccome dedotto in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi "decisiva", secondo la previsione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante» (Cass. Sez. 3, 9878 del 21/1/2020, R. Rv. 278670). In ogni caso, la Corte territoriale ha chiarito le ragioni sottese al giudizio di non necessità della rinnovazione istruttoria per l'acquisizione del verbale stenotipico della deposizione resa all'udienza del 21 febbraio 2020 nel giudizio ordinario celebrato nei riguardi di alcuni coimputati, dall'appuntato scelto [OSCURATO:PERSONA], ossia colui che effettuò il riconoscimento dello Scognamiglio nei pressi del Cimitero nell'immediatezza dei fatti, trattandosi di circostanza già adeguatamente valutata dal Giudice per le indagini preliminari. E, infatti, nella sentenza di primo grado (p. 6) si è correttamente valorizzato il fatto che, appena dieci minuti dopo l'agguato, militari del [OSCURATO:PERSONA] di Casoria, allertati dalla centrale operativa, si recavano presso il Cimitero di Afragola dove, alla via [OSCURATO:PERSONA], sorprendevano Scognamiglio, di cui riconoscevano il volto (con barba folta) e il maglione (giallo senape) indossato, alla guida di un'autovettura Lancia Y che, alla loro vista, accelerava l'andatura; dopo poco (p. 11) gli stessi militari scorgevano l'auto ferma all'angolo della via [OSCURATO:PERSONA]. Il dato è, quindi, stato posto in stretto collegamento (p. 9) con le conversazioni ambientali nella quali si faceva riferimento alla «benzina» per l'incendio dell'autovettura e al recupero del commando presso il cimitero di Afragola, confermate dall'effettivo ritrovamento dell'auto combusta proprio nei pressi di detto luogo. Il complesso di ragioni giustificatrici dell'indicato diniego si profila adeguato e privo di crepe logiche, sicché la motivazione resa nella sentenza impugnata non si presta a censure. Va da ultimo osservato che, nel quadro del generale principio di diritto in base a cui la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza di quella espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Cass. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820), è da rimarcare che nel giudizio di appello avverso la sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato non condizionato, l'assunzione di nuove prove è possibile solo qualora queste non si riferiscano a circostanze di fatto anteriori al processo e conosciute dall'imputato, trattandosi altrimenti, di prove che avrebbero dovuto formare oggetto di una richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria da sottoporre al relativo vaglio di ammissibilità (Cass. Sez. 5, n. 33870 del 7/4/2017, Crescenzo, Rv. 270474; Sez. 2, n. 49324 del 25/10/2016 Monti, Rv. 268363). In tale direzione, per la parte in cui il ricorrente ha fatto leva sul motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. deducendo la decisività della prova non acquisita, va ricordato che, nell'ambito del procedimento celebrato con rito abbreviato, la mera sollecitazione probatoria non è idonea a far sorgere in capo all'istante quel diritto alla prova, al cui esercizio ha rinunciato formulando la richiesta di rito alternativo non condizionato, con lo specifico effetto che il mancato accoglimento di tale richiesta non può costituire vizio censurabile ex art. 606, comma 1, lett. d) cit. (Cass. Sez. 5, n. 27985 del 5/2/2013, Rossi, Rv. 255566; Sez. 5, n. 5931 del 7/12/2005, dep. 2006, Capezzuto, Rv. 233845; Sez. 1 n. 3253 del 12/6/2018, dep. 2019, Benvenuti, Rv. 276395). 7. Il sesto e ultimo motivo di ricorso verte sulla congruità della motivazione adottata dai giudici di merito per escludere l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che l'imputato, si sostiene, avrebbe meritato in ragione della marginalità del ruolo svolto nella vicenda delittuosa. Così facendo, il ricorrente invoca, a dispetto di quanto affermato, una diversa e più favorevole interpretazione di circostanze di fatto delle quali i giudici del merito hanno fornito una lettura estranea all'ipotizzato vizio di violazione di legge.Premesso che è pacifico, in giurisprudenza, che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Cass. Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va attestato che la Corte di appello ha indicato, alle p. 12 e 13 della motivazione della sentenza impugnata, gli elementi che ne precludono l'applicazione, riferendosi specificamente all'oggettiva gravità del fatto e alle negative informazioni che si traggono dal certificato del casellario giudiziale, nonostante la mancata contestazione della recidiva. Si tratta di un iter argomentativo che si mantiene all'interno della fisiologica discrezionalità e che non soffre delle incoerenze segnalate dal ricorrente il quale, va ancora una volta ribadito, sollecita un intervento che il giudice di legittimità non può compiere al cospetto di una motivazione esente da vizi logici e che tiene debitamente conto delle acquisizioni processuali. Al riguardo, pertinente si rivela, del resto, il richiamo al condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Cass. Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e «In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti» (Cass. Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826). 8. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso dev'essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa dell
Sentenza Cassazione n. 36333/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris